Tipologia: CCNL
Data firma: 22 novembre 1956
Validità: 01.11.1956 - 31.12.1958
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Fillea-Cgil, Sullav-Cisl, Uil-Legno e Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie - Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Impiegati, Industria

Sommario:

Sfera di applicazione
Tabelle degli stipendi
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferta.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 28. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 31. - Mensa.
Art. 32. - Doveri dell'impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Benemerenze nazionali.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Previdenza.
Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 40. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 43. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Norme generali e speciali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Decorrenza e durata
Tabelle degli stipendi minimi mensili

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, 22 novembre 1956

L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, è stato stipulato il 22 novembre 1956 tra le organizzazioni nazionali così costituite: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...], Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...] con l'assistenza della Cgil [...], Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...] assistito da un gruppo di lavoratori coll'assistenza della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini [...] e coll'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Uil-Legno) [...]
Addi 22 novembre 1956, in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Cisnal) [...]
A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza l° novembre 1956.

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi -Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato. - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito -Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno
- Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di Sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte.

Art. 2. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verrà compensata, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50 %. della quota oraria di retribuzione globale.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 0 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve («sere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione Riabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
[...]

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950 n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve corrispondere all'impiegata durante il periodo di conservazione del posto l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
[...]

Art. 31. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli impiegati: salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 32. - Doveri dell'impiegato.
L'Impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione Senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo: esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali del datori di lavoro o dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 45. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disponi/ioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.