Cassazione Penale, Sezione fer., 19 dicembre 2011, n. 46758 - Addetta alla macchina confezionatrice pasti e infortunio per omessa manutenzione del macchinario



 

Responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto responsabile della gestione del servizio del centro di cottura per infortunio ad una dipendente: l'operaia, quale addetta alla macchina confezionatrice pasti, aveva subito l'evento lesivo essendole rimasta bloccata la mano all'interno della stessa macchina, senzachè fosse entrato in funzione il sistema di sicurezza atto a provocare l'arresto degli organi interni, all'apertura dello sportello di accesso, a causa dell'omessa manutenzione.

Condannati, ricorrono in Cassazione - La Corte dichiara inammissibili i ricorsi
.

Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima.

La Corte distrettuale infatti, sulla scorta della corretta valutazione delle risultanze istruttorie, scevra da contraddizioni e da illogicità (quindi insindacabile in questa sede) ha confermato che gli imputati avevano perfetta conoscenza del malfunzionamento della macchina de qua con specifico riferimento al pulsante di sicurezza.

Dunque gli imputati, nelle rispettive posizioni di garanzia rivestite, erano tenuti, giusta il chiaro precetto dettato dall'articolo 2087 cod. civ. (che integra un principio di ordine generale in virtù del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro di guisa che, in caso di inottemperanza, l'evento lesivo gli viene ascritto per effetto del meccanismo previsto dall'articolo 40 cpv. cod. pen.) a procedere alla verifica, in costanza di esercizio, della perdurante rispondenza del funzionamento della macchina alle prescrizioni antinfortunistiche dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori dipendenti alla stessa addetti.

Inoltre si è legittimamente escluso che la condotta della dipendente infortunata - benchè imprudente e dettata da improvvida leggerezza - sia stata connotata da abnormità ed imprevedibilità od ontologica avulsione dalle mansioni alla dipendente demandate. Ha peraltro la Corte distrettuale richiamato l'insegnamento dettato da questa Corte Sez. lavoro in materia, peraltro ribadito anche dalla Quarta Sezione penale (cfr. sentenza n. 3580/1999) che, in caso analogo relativo ad infortunio dovuto alla mancata installazione di un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare l'immediato fermo della macchina in caso di apertura dello stesso, ha statuito che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, "in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata."



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margheri - Presidente

Dott. FAZIO Anna Mar - Consigliere

Dott. TADDEI Margheri - Consigliere

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA




sul ricorso proposto da:

1) BU. FL. EM. N. IL (Omissis);

2) FA. FR. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 5621/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

 

 

 

Con sentenza 21 gennaio 2011, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunziata in data 27 novembre 2006 dal Tribunale di Cassino, assolveva Ce. Ma. , per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'articolo 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'articolo 583 cod. pen., comma 1, n. 2 commesso in (Omissis) in danno di Ma. Ti., lavoratrice dipendente della ditta " La. Ca. Co. ", confermando invece la responsabilità di Bu. Fl. Em. e di Fa. Fr. : il primo, in qualità di datore di lavoro; il secondo, nella veste di preposto responsabile della gestione del servizio del centro di cottura di (Omissis). A costoro (oltrechè al Ce., quale dirigente preposto alla direzione del centro) si imputava di aver cagionato,alla dipendente, per colpa generica e per la specifica violazione della normativa antinfortunistica, lesioni personali gravi consistite nella amputazione del 2 e del 4 dito e la sub - amputazione del 3 dito della mano destra, con conseguente indebolimento dell'organo della prensione. L'operaia, quale addetta alla macchina confezionatrice pasti, aveva subito l'evento lesivo essendole rimasta bloccata la mano all'interno della stessa macchina, senzachè fosse entrato in funzione il sistema di sicurezza atto a provocare l'arresto degli organi interni, all'apertura dello sportello di accesso, a causa dell'omessa manutenzione.

In punto di fatto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, che era rimasta acclarato che la parte offesa, nell'esercizio delle usuali mansioni, si era procurata le gravissime lesioni direttamente dalla macchina invaschettatrice che presentava non solo il sistema di blocco non funzionante, ma anche guasti al rullo trasportatore di guisa da non permettere ai piatti di scorrere correttamente all'esterno. La lavoratrice si era vista pertanto costretta ad avvicinare la mano al macchinario a causa del malfunzionamento dello stesso. Di tali inconvenienti - ed in particolare del guasto del sistema di sicurezza costituito da un microinterruttore come pure delle continue e frequenti rotture di altre parti del macchinario - entrambi gli imputati (ed in particolare il Bu. che disponeva dei mezzi finanziari con i quali avrebbe potuto provvedere ai necessari interventi di sostituzione delle parti non funzionanti) erano pacificamente a conoscenza.

Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati per tramite del difensore, articolando quattro motivi così sintetizzati.

Con il primo ed il secondo motivo, censurano i ricorrenti la sentenza impugnata,deducendo vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione.

La Corte distrettuale avrebbe del tutto omesso di chiarire, in base a quali elementi potesse dirsi dimostrato che gli imputati avevano avuto conoscenza del guasto al sistema di sicurezza e di blocco della macchina, visto che dall'elencazione del contenuto dei numerosi fax inviati dal Ce. difettava qualsivoglia riferimento a possibili guasti od alla necessità di interventi sul sistema di blocco, in caso di apertura dello sportello. Sicchè non poteva dirsi provata (e tantomeno motivata) la violazione della regola cautelare che integrava l'addebito di colpa specifica mosso agli imputati in termini di omessa adozione della condotta doverosa e la conseguente affermazione della penale responsabilità di costoro, in violazione degli articoli 590, 583 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 72. Palesemente illogico sarebbe, secondo i ricorrenti, il ragionamento decisorio adottato dalla Corte d'appello per giustificare l'assoluzione del Ce. e per confermare invece l'affermazione della penale responsabilità del Bu. e del Fa. , avendo i Giudici d'appello sostenuto che, da un lato, il Ce. , in difetto di competenze e di conoscenze tecniche, non avrebbe potuto specificamente segnalare il mancato funzionamento del microinterruttore posto a presidio del sistema di blocco, mentre, dall'altro, gli altri due imputati avrebbero dovuto possedere adeguate conoscenze tecniche in materia, in quanto uno di essi era titolare di un autonomo potere di spesa. Con il terzo motivo, lamenta il difensore il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 40, comma 2 e articolo 41 cod. pen., commi 1 e 2, nonchè quello di manifesta illogicità della motivazione. La Corte distrettuale, con assunti non plausibili, sarebbe giunta a ricostruire il fatto affermando che la parte offesa avvicinò la mano al macchinario, senza peraltro chiarire come siffatta condotta avrebbe potuto comportare l'amputazione delle dita,laddove il Giudice di prime cure aveva chiaramente spiegato come la Ma. , benchè consapevole dei rischi cui si esponeva, avesse negligentemente introdotto la mano all'interno del condotto in cui si muoveva la piastra tagliente che ultimava il confezionamento del piatto. La Corte d'appello di Roma, sostenendo una diversa ricostruzione dell'accaduto, sarebbe incorsa in violazione di legge, denegando che la condotta della lavoratrice - invero abnorme, imprevedibile ed eccezionale - avesse rappresentato l'unica causa sopravvenuta dell'evento tale da interrompere il nesso di causalità con le omissioni ascritte agli imputati. Secondo i ricorrenti sarebbero i Giudici d'appello incorsi in altra violazione di legge, avendo essi ritenuto di desumere la responsabilità del datore di lavoro dalla violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, à sensi dell'articolo 40 cpv. cod. pen. e articolo 2087 cod. civ.; violazione invero mai contestata.

Con il quarto motivo infine denunzia il difensore il vizio di violazione di legge, per avere la Corte distrettuale confermato sia le statuizioni penali che quelle civili della sentenza di primo grado, totalmente ignorando la rilevanza della colpa della persona offesa nella produzione dell'evento, pur avendo ammesso il Giudice di prime cure quantomeno una grave imprudenza della lavoratrice. Conclusivamente i ricorrenti chiedono farsi luogo all'annullamento della sentenza impugnata.


Diritto

 

I ricorsi sono inammissibili perchè manifestamente infondati ovvero perchè proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, osserva preliminarmente il Collegio che, per consolidato, pacifico e risalente assunto giurisprudenziale di questa Corte, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12).

Il vizio di motivazione, poi, deducibile in sede di legittimità deve risultare, per espressa previsione normativa, dal testo del provvedimento impugnato, ovvero - a seguito della modifica apportata all'articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame". Il che implica - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).

Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni -forniscono, con argomentazioni basate su di una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo.

In buona sostanza il difensore di entrambi gli imputati, da un lato, ripropone, in sede di legittimità, le medesime censure, già dedotte dinanzi alla Corte d'appello di Roma contestando l'affermazione di responsabilità del Fa. e del Bu. - cui erano pervenuti i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio - perchè entrambi all'oscuro del guasto all'interruttore di blocco dello sportello della macchina confezionatrice dei pasti (causa diretta dell'infortunio subito dalla dipendente) non avendo i numerosi fax ed i moduli -scheda RCQ14 (formulari relativi ai periodici controlli di sicurezza degli impianti e dei macchinari) - inviati dal Ce. - fatto espresso riferimento al guasto di tale specifico apparato di sicurezza. è ovvio, come rilevato dal Procuratore Generale in esito all'odierna discussione, che trattasi di questione di mero fatto, illegittimamente introdotta in questa sede (peraltro senza aggiungere null'altra argomentazione a quanto già dedotto con l'atto d"appello, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata ) sub specie di vizio di violazione di legge o di vizio di motivazione.

Per concludere sul punto, è sufficiente ancora osservare che la Corte distrettuale, sulla scorta della corretta valutazione delle risultanze istruttorie, scevra da contraddizioni e da illogicità (quindi insindacabile in questa sede) ha confermato che gli imputati avevano perfetta conoscenza del malfunzionamento della macchina de qua con specifico riferimento al pulsante di sicurezza, proprio sulla base dei fax inviati dal Ce. e da quanto riferito da Ti.Ma. , responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e della obiettiva notorietà del fatto nell'azienda, a quanto riferito dalla stessa parte offesa e dalla collega di lavoro Ru. Ro..

E' in ogni caso del tutto pacifico che gli imputati, nelle rispettive posizioni di garanzia rivestite, erano tenuti, giusta il chiaro precetto dettato dall'articolo 2087 cod. civ. (che integra un principio di ordine generale in virtù del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro di guisa che, in caso di inottemperanza, l'evento lesivo gli viene ascritto per effetto del meccanismo previsto dall'articolo 40 cpv. cod. pen.) a procedere alla verifica, in costanza di esercizio, della perdurante rispondenza del funzionamento della macchina, alle prescrizioni antinfortunistiche dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori dipendenti alla stessa addetti. E tantopiù tale obbligo di intervento gravava sugli stessi: sul Fa. quale ispettore capo, presente ogni settimana, al centro di cottura di (Omissis); sul Bu. , in veste di direttore di produzione e quindi di datore di lavoro con poteri gestionali e di spesa, attese le numerosissime segnalazioni di guasti loro inviati dai responsabili dell'impianto, fino a disporre anche l'interruzione del ciclo lavorativo in caso di omessa possibilità di soddisfare a detto imprescindibile requisito.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Roma, ad onta delle censure dei ricorrenti, ha fatto corretta e legittima applicazione delle disposizioni in materia di nesso di causalità - in conformità alla interpretazione resa da giurisprudenza consolidata e prevalente di questa Corte - dando poi atto dell'iter logico seguito, nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare si è legittimamente escluso che la condotta della dipendente infortunata Ma.Ti. - benchè imprudente e dettata da improvvida leggerezza - sia stata connotata da abnormità ed imprevedibilità od ontologica avulsione dalle mansioni alla dipendente demandate, quale addetta ininterrottamente,poco dopo l'assunzione, alla macchina invaschettatrice. Ha peraltro la Corte distrettuale richiamato l'insegnamento dettato da questa Corte Sez. lavoro in materia, peraltro ribadito anche dalla Quarta Sezione penale (cfr. sentenza n. 3580/1999) che, in caso analogo relativo ad infortunio dovuto alla mancata installazione di un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare l'immediato fermo della macchina in caso di apertura dello stesso, ha statuito che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, "in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata. "Il grave infortunio si era verificato, perchè l'operaia aveva incautamente inserito la mano" in mezzo allo sportello per prendere il piatto "(come testualmente si legge nella sentenza di primo grado che così riporta le stesse parole tratte dalla deposizione dibattimentale della parte offesa) che non era automaticamente fuoriuscito dalla macchina a causa di un guasto. Ebbene, al di là ed a prescindere dalla diversa voce verbale usata nelle due sentenze di merito ("inserire" ovvero "avvicinare") pacifica appare la conforme ricostruzione del fatto ritenuta anche nella sentenza d'appello la cui motivazione esordisce, in ogni caso, con la condivisione e con il diretto recepimento della sentenza del Tribunale di Cassino.



Egualmente infondato è il quarto motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha fatto propria - ineccepibilmente - la motivazione di quella di primo grado con specifico riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio (eccezion fatta per la conversione in pena pecuniaria di quella detentiva inflitta dal Tribunale,in tal modo accogliendo uno specifico motivo d'appello), nonchè dell'ammontare della provvisionale accordata alla parte civile (attesa l'indubbia rilevanza del danno subito) cui il Giudice di prime cure era pervenuto attraverso un iter argomentativo del tutto immune dalle censure lamentate dai ricorrenti, ai quali venivano riconosciute le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, pur restando escluso, in ragione della natura e della entità delle violazioni commesse, un giudizio di lievità del grado della colpa di guisa da giustificare la scelta della pena detentiva piuttosto che di quella pecuniaria. Dovendosi ritenere reciprocamente integrate le motivazioni delle due sentenze,anche agli effetti dell'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 133 cod. pen. è indubbio che l'assunto motivazionale depone per l'implicita valutazione in termini di mera sub - valenza della condotta imprudente della parte offesa.

La declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per manifesta infondatezza preclude,in linea di principio, (cfr. S.U. n. 32/2000) in difetto della valida instaurazione del rapporto di impugnazione, il rilievo delle cause di non punibilità di cui all'articolo 129 cod. proc. pen. e quindi della prescrizione, ancorchè maturata successivamente alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, quanto al reato di cui all'articolo 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'articolo 583 cod. pen., comma 1, n. 2, commesso dagli imputati in data (Omissis) il termine massimo di anni sette e mesi sei, risulterebbe invero compiuto in data (Omissis).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, ciascuno, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) oltrechè alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese sostenute per il presente giudizio; spese liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del procedimento e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemilaquattrocento, oltre accessori come per legge.