Tipologia: Accordo
Data firma: 7 dicembre 2011
Validità: 30.04.2012
Parti: Gruppo Sky Italia - Unindustria-Confindustria Roma e Ugl Telecomunicazioni
Settori: Servizi, TLC, Sky
Fonte: UGL Telecomunicazioni

Sommario:

Premessa
Sistema di Informazione
Contrattazione di secondo livello
Procedura di prevenzione e raffreddamento
Rappresentanza Sindacale
Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
Bacheca elettronica
Durata
Allegato

Verbale di accordo

Addì 7 dicembre 2011, in Roma, presso la sede di Unindustria - Confindustria Roma tra Gruppo Sky Italia, composto ai fini del presente dalle società Sky Italia srl. e Telecare srl, di seguito denominate “le Aziende”, assistita da Unindustria - Confindustria Roma e Ugl Telecomunicazioni Nazionale e Territoriali

premesso che le parti:
confermano il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di gestione delle Relazioni Industriali e della rappresentanza sindacale correttamente strutturato in relazione all’assetto organizzativo delle Società del Gruppo Sky Italia.
atteso che le parti:
- muovono dalla condivisa esigenza di realizzare un sistema per la gestione delle relazioni sindacali improntato alla trasparenza, al confronto e alla tempestività per la risoluzione dei problemi;
- si prefiggono lo scopo di realizzare miglioramenti della qualità e della produttività richiesti dalle sfide del mercato nell’ambito di una adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- ritengono lo sviluppo della capacità competitiva dell’Azienda quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente integrazione a livello internazionale;
- condividono, ai fini di cui sopra, il ruolo essenziale svolto da un razionale ed efficiente assetto del sistema di relazioni sindacali ad ogni livello, quale espressione del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti coinvolti.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno concordato quanto segue.

Sistema di Informazione
Il Gruppo Sky Italia, fermo restando quanto previsto in materia di informazione dai CCNL di riferimento, provvederà a fornire annualmente alle OOSS stipulanti il presente accordo ed alla struttura “Coordinamento Nazionale RSU” (intendendosi la somma di tutti i membri delle RSU delle Aziende in epigrafe), di norma entro il mese di Settembre e con l’assistenza delle Associazioni degli Industriali di riferimento, specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
- gli andamenti e le prospettive economiche e produttive;
- i programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
- l’evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull’organizzazione complessiva del lavoro;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli impianti;
- i programmi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale dei dipendenti, con particolare riguardo alle iniziative riguardanti il personale femminile, i quadri e le professionalità ad alto contenuto tecnico;
- l’andamento del l’occupazione per qualifica, tipologia, sede di lavoro ed orario di lavoro, anche con riferimento ad eventuali processi collettivi di mobilità interna;
- l’utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione, con riferimento a numeri, causali, aree produttive e sedi aziendali di utilizzo, durata e profili professionali;
- i livelli di ricorso al lavoro straordinario;
- le azioni più significative rivolte al miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti.
Qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali dei programmi aziendali sulle materie già oggetto di informazione, saranno fomiti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Nel caso di rilevanti mutamenti azionari, societari, tecnologici ed organizzativi che possano determinare sostanziali modifiche agli assetti produttivi con riflessi sui livelli occupazionali, le Aziende daranno comunicazione tempestiva e preventiva alle OOSS stipulanti il presente accordo, cui potrà fare seguito a richiesta di una delle parti, un incontro in ordine ai suddetti riflessi.
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale, in ogni caso non potranno essere divulgate a terzi le informazioni sulle quali le parti concordino il vincolo di riservatezza.

Contrattazione di secondo livello
Le parti riconfermano in materia di contrattazione di secondo livello i principi fissati dalla normativa vigente ed in tal senso ribadiscono quanto segue:
- soggetti della contrattazione di secondo livello saranno congiuntamente le strutture nazionali e territoriali delle OOSS stipulanti i contratti collettivi nazionali applicati dalle Aziende e RSU;
- la contrattazione di secondo livello riguarderà istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolamentati dai contratti collettivi nazionali applicati dalle Aziende in epigrafe, nonché le materie definite per tale livello dai Contratti Collettivi Nazionali;
- saranno oggetto di contrattazione a livello di Gruppo le tematiche attinenti la definizione del premio dì risultato e le problematiche riguardanti più unità produttive e tematiche di carattere sociale; la competenza negoziale di ciascuna RSU sarà riferita alla singola unità produttiva di riferimento;
- la contrattazione di secondo livello riguarderà istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolamentati dai contratti collettivi nazionali applicati dalle Aziende in epigrafe, nonché le materie definite per tale livello dai Contratti Collettivi Nazionali; saranno oggetto di contrattazione a livello di Gruppo le tematiche attinenti la definizione del premio dì risultato e le problematiche riguardanti più unità produttive e tematiche di carattere sociale;
[...]

Rappresentanza Sindacale
Le parti convengono che la definizione di “unità produttiva”, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Interconfederale del 20 Dicembre 1993, avvenga prendendo a riferimento le sedi aziendali presenti sui territorio nazionale secondo l’articolazione di cui all’allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU e, visto l’Accordo Interconfederale del 20 Dicembre 1993, il numero dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie risulta essere, alla data del presente accordo, quello indicato nell’allegato.
[...]
Inoltre, le parti hanno considerato la situazione del personale di Sky Italia Srl direttamente operante sul territorio per attività di carattere commerciale e di service & delivery ed hanno concordato di definire per tale personale gli ambiti di rappresentanza sindacale.
In tal senso, le parti concordano che il personale operante sul territorio nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli e Emilia Romagna parteciperà alla elezione delle RSU della sede di Milano Santa Giulia e sarà dalla stessa rappresentato ai fini sindacali; analogamente, il personale operante sul territorio nelle regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna parteciperà alla elezione della RSU della sede di Roma via Salaria e sarà dalla stessa rappresentato ai fini sindacali.

Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
Facendo diretto riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza verranno eletti tra i componenti delle RSU nel numero indicato nell’allegato al presente accordo per ciascuna unità produttiva.
Inoltre, le parti hanno considerato la situazione del personale di Sky Italia Srl direttamente operante sul territorio per attività di carattere commerciale e di service & delivery ed hanno concordato di definire per tale personale gli ambiti di rappresentanza, ai fini di salute e sicurezza sul lavoro, identici a quelli individuati per le RSU.
Le ore di permesso retribuito per l’espletamento dei compiti degli RLS previsti dal D.Lgs. 81/2008 in aggiunta alle ore di permesso retribuito previste per i componenti delle RSU, sono quelle indicate nell’allegato al presente accordo.
Per lo svolgimento del loro mandato gli RLS comunicheranno con un preavviso di almeno 24 ore, fatte salve circostanze di provata urgenza, gli orari relativi ad accessi e sopralluoghi che intendano effettuare negli ambienti di lavoro. In tali occasioni è facoltà dell’azienda affiancare al RLS, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o un addetto incaricato dall’Azienda.

Bacheca elettronica
Le parti si incontreranno in ordine all'istituzione della bacheca elettronica.

Allegato al verbale di accordo del 7 dicembre 2011

Società Unità Produttive n. Rsu n. Rls
Sky Italia srl Milano 15 6
Sky Italia srl Roma 9 3
Telecare srl Milano 6 3
Telecare srl Sestu 12 6