Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 15 novembre 2011- Mobbing e onere della prova


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE




Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

Nel procedimento n. 1537/2009

promosso da

Vi.Ge. attore

avv. Br.Sa. come in atti

nei confronti di

Ministero della Giustizia convenuto

avv. F.Ia. e dott. S.d.Ma. ex art. 417 bis c.p.c. come in atti

In punto a: risarcimento del danno da mobbing e da demansionamento.


 

Fatto

 

Con ricorso depositato in data 5.5.2009 Ge.Vi., cancelliere C 1 presso la Corte d'Appello di Bologna, adiva il Tribunale del Lavoro di Bologna, affinché, in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertata "l'illegittimità del comportamento del Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Bologna, nei confronti del dott. Vi., dichiararlo tenuto e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e meglio descritti in narrativa, per la somma di Euro 18.744,34 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia".

Esponeva, a riguardo, di aver svolto le attività cui era stato preposto con lodevole condotta, svolgendo tra l'altro corsi di aggiornamento e qualificazione ed ottenendo le progressioni di carriera documentate dall'allegato stato matricolare (doc. 24 ric. ); che all'epoca dei fatti di causa e pertanto da aprile 2003, quando aveva preso possesso come dirigente superiore il dott. Lu.Be., proveniente dal Distretto di Ancona, aveva avuto ripetuti scontri con quest'ultimo che aveva in progetto la riorganizzazione di tutti gli uffici della Corte d'Appello, compreso quello del ricorrente, all'epoca cancelliere dirigente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Bologna, progetto cui il ricorrente si oppose e che non ebbe più luogo; che, dopo la mancata realizzazione del progetto di riorganizzazione, il ricorrente venne in parte ritenuto da Be. responsabile del suddetto fallimento; che da tale momento era iniziato un progressivo svuotamento della prima sezione diretta dal ricorrente "al fine di ridimensionare l'ufficio e di metterlo in difficoltà"; che gli scontri tra Be. e il ricorrente erano proseguiti; che nel febbraio 2004, nonostante l'opposizione del personale, Be. aveva disposto il trasloco degli uffici del settore penale e della sezione lavoro della Corte d'Appello, con conseguente "restringimento a danno delle sezioni penali" e che "inspiegabilmente" il ricorrente venne anche incaricato di sovrintendere ai lavori del trasloco; che il ricorrente subì un forte stress causato anche dall'eccesso di lavoro, in previsione dell'imminente ispezione ministeriale; che gli scontri con Be. erano proseguiti, mentre la situazione organizzativa era precipitata ulteriormente; che il ricorrente, a causa del forte stress, era stato ricoverato d'urgenza e gli era stata diagnosticata ipertensione arteriosa; che "l'escalation di soprusi" nei suoi confronti proseguì sino a costringerlo a rassegnare le dimissioni nel luglio 2007 che vennero revocate immediatamente; che, dopo un periodo di malattia, nel marzo 2008, venne trasferito all'ufficio "recupero crediti" "lontanissimo" dalle sue competenze e responsabilità; che, alla fine di ottobre a tutt'oggi presta servizio presso la cancelleria della Corte d'Assise d'Appello; che il disagio subito, nel corso del tempo, soprattutto da aprile 2007 gli aveva procurato danni temporanei nella misura del 50% e 25% "nei periodi indicati" e permanente nella misura del 9-10%, come indicato nella relazione medico legale di parte allegata.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore, contestando in toto le ragioni attoree ed, in particolare, l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie, sostenendo che le asserite condotte di mobbing e di demansionamento a danno del ricorrente erano riconducibili al processo di riorganizzazione interno del convenuto, volto a migliorane la funzionalità e chiedendo il rigetto del ricorso.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ritenuta procedibile la domanda attorea, venivano ammesse le prove testimoniali dedotte da entrambe le parti.

La causa veniva istruita mediante lo svolgimento delle prove orali e l'esame dei documenti prodotti dalle parti, non essendo stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio a carattere medico legale sulla persona del ricorrente.

All'udienza del 21.9.2011, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.




Diritto

 

Il ricorso non è fondato e viene respinto per le ragioni che seguono.

In via preliminare e a livello di teoria generale, deve osservarsi che la fattispecie di mobbing assume rilevanza giuridica solo qualora presenti i requisiti previsti dalla legge e meglio precisati dalla giurisprudenza, ben potendo il fenomeno sussistere dal punto di vista delle scienze sociali e umanistiche ma non sul piano giuridico. "La situazione concretamente verificatasi va dunque calata nel contesto della singola azienda o reparto e deve essere protratta per un apprezzabile periodo temporale in modo da distinguerla dalle normali situazioni di conflitto puro e semplice tra le parti del rapporto di lavoro" (Tribunale Vicenza sez. lav. sentenza n. 318/2007).

Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3785 del 17/02/2009).

Gli elementi costitutivi del mobbing sono dunque uno di tipo oggettivo (ripetuti soprusi patiti dalla vittima) e uno di tipo soggettivo (dolo generico e specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore al fine di emarginarlo ed allontanarlo dall'azienda) (Cass. civ. lav. n. 4774/2006, Cass. civ. lav. 22893/2008; Cass. civ. lav. n. 22858/2008; Cass. civ. lav. n. 3785/2009).

Lo specifico intento persecutorio che sorregge il mobbing e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi quali la dequalificazione ex art. 2103 c.c.

Atteso che il fondamento dell'illegittimità del mobbing è costituito dall'obbligo datoriale ex art. 2087 c.c. di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore, sussiste la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. - anche ove la condotta di mobbing provenga da altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, qualora lo stesso datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza (Cass. civ. lav. n. 22858/2008).

Sul lavoratore incombe l'onere di provare i fatti costitutivi ovvero l'elemento oggettivo e soggettivo delle condotte vessatorie e mobbizzanti, l'effettività del danno ed il nesso causale.

Operata tale premessa a livello di teoria generale, questo giudice ritiene che, all'esito dell'istruttoria orale e dell'esame dei documenti prodotti da entrambe le parti, il ricorrente non abbia assolto all'onere su di lui incombente di provare che i comportamenti dallo stesso indicati nel ricorso quali condotte di mobbing siano state poste in essere "in modo miratamente sistematico e prolungato" contro di lui "con intento vessatorio" e che sussista un nesso causale tra l'asserito inadempimento contrattuale e il lamentato danno all'integrità psico-fisica, alla personalità morale ed alla professionalità del lavoratore.

In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali di Bo., collega del ricorrente ha riferito che i mutamenti organizzativi di cui il ricorrente si duole sono stati realizzati per ottimizzare il servizio cui il ricorrente e la stessa Bo. erano preposti e non con intento persecutorio verso il ricorrente.

Le restanti testimonianze nulla riferiscono in relazione ai comportamenti vessatori che il ricorrente afferma di avere subito da Be., suo superiore gerarchico.

Deve, conseguentemente, escludersi la responsabilità del convenuto ex art. 2087 c.c. per aver posto in essere condotte mobbizzanti a carico di Vi. nel periodo oggetto del ricorso.

Il ricorso di Ge.Vi. viene pertanto respinto.

Nulla è dovuto dal ricorrente al convenuto a titolo di spese del processo, essendosi quest'ultimo difeso per mezzo del proprio funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.



P.Q.M.

respinge il ricorso;

1. nulla per le spese.