Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 maggio 1955
Validità: 30.04.1958
Parti: Associazione Nazionale Fabbricanti Matite, Pennini ed Articoli Dattilografici - Confederazione Generale dell’Industria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Chimici, Federchimici, Unione Italiana Lavoratori Chimici e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici -Confederazione Sindacati Nazionali Lavoratori
Settori: Chimici, Articoli dattilografici

Sommario:

Sfera di applicazione
Indennità di anzianità - Ferie (Operai)
Addetti ai lavori discontinui (Operai)
Abiti da lavoro (Operai)
Scatti di anzianità (Impiegati)
Minimi retributivi operai ed impiegati
Orario di lavoro (Operai)
Impiegati - Scatti biennali di anzianità.

Accordo di rinnovo con modifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro 28 ottobre 1949 e 25 settembre 1951, 11 maggio 1955

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti Matite, Pennini ed Articoli Dattilografici [...] assistito dal Segretario della Federazione Italiana Industrie Varie; con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana - Delegazione Alta Italia [...], la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da una Delegazione di lavoratori, la Federchimici [...] assistiti da una Delegazione di lavoratori, l’Unione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da una Delegazione di lavoratori.
Addì 11 maggio 1955 in Milano, tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti matite, pennini ed articoli dattilografici [...] assistito dal[...]la Federazione Italiana industrie Varie con l’assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana Delegazione Alta Italia [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici [...] assistito dalla Confederazione Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
ai fini del rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da valere per gli operai e gli impiegati dipendenti dall’industria degli articoli dattilografici, si è convenuto quanto segue:

I predetti Contratti Collettivi di Lavoro stipulati rispettivamente il 28 ottobre 1949 ed il 25 settembre 1951, sono rinnovati con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del presente verbale e sino al 30 aprile 1958 e verranno rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da farsi due mesi prima della loro scadenza, con le seguenti modifiche:

Sfera di applicazione: inserire le seguenti lavorazioni; inchiostri e colle per cancelleria.

Abiti da lavoro (Operai): La percentuale del 50% prevista nel secondo capoverso dell’articolo, viene elevata al 75 %.

Orario di lavoro (Operai): Aggiungere all’articolo la seguente dichiarazione a verbale:
Conformemente al disposto dell’articolo 18, comma 2°, della legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiori alle otto ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al r.d. 7 agosto 1936 n. 1720.

Resta inoltre concordato che le parti stipulanti provvederanno di comune accordo all’aggiornamento delle norme dei due Contratti di cui sopra con le disposizioni di Legge e gli Accordi Interconfederali intervenuti dopo la stipulazione dei Contratti del settore 28 ottobre 1949 e 25 settembre 1951.