Tipologia: CCNL
Data firma: 2 febbraio 1962
Validità: 01.02.1962 - 31.01.1964
Parti: Ausitra - Confederazione generale dell’industria italiana e Fiai, Filtat, Uiltat
Settori: Trasporti, Noleggio e rimessa auto

Sommario:

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.
Art. 2. - Classificazione categorie operai - Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4 - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Indennità di trasferta.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Permessi.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 19. - Preavviso.
Art. 20. - Indennità di licenziamento.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Indennità in caso di morte.
Art. 23. - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell’Azienda.
Art. 24. - Trattamento economico.
Art. 25. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Indennità varie.
• Indennità di uso bicicletta.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità di maneggio denaro.
• Indennità di lingue estere.
Art. 28. - Alloggio al personale.
Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Rimborso spese.
Art. 31. - Trasferimento.
Art. 32. - Responsabilità dell’autista e pulizia veicoli.
Art. 33. - Ritiro patente.
Art. 34. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 35. - Norme disciplinari
Art. 36. - Condizioni di miglior favore.
Art. 37. - Disposizioni generali.
Art. 38. - Decorrenza e durata.
Tabella A - Paghe del personale operaio addetto ai servizi di noleggio auto e autobus da rimessa e di posteggio
Tabella B - Paghe orarie del personale di officina addetto ai servizi di noleggio auto e autobus da rimessa e di posteggio
Retribuzioni minime apprendisti officine riparazioni autorimesse
Retribuzione per le operaie e per gli operai di età inferiore a 20 anni
Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Trattamento di malattia e d’infortunio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Disciplina del lavoro: Diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Dimissioni.
Art. 29. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 30. - Certificato di lavoro.
Art. 31. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 32. - Sostituzione degli usi.
Art. 33. - Controversie.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Norme generali.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Stipendi mensili degli impiegati
Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati (annesso all’art. 3).
Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle dell’indennità di contingenza
Accordo interconfederale per la parità retributiva al personale impiegatizio, 22 marzo 1962

Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non impiegatizio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi di noleggio auto e autobus da rimessa e di posteggio

Addì 2 febbraio 1962, in Roma, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra) [...] [...] assistita dalla Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana autoferrotranvieri ed internavigatori (Fiai) [...], la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico (Filtat) [...], l’Unione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Uiltat) [...], si sono stipulati i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di noleggio auto e autobus da rimessa e di posteggio.

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 5. - Apprendistato.
L’apprendistato è consentito per il personale addetto esclusivamente alle officine riparazioni nelle autorimesse .
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiori ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e relativo regolamento, che qui si richiamano.
La durata dell’apprendistato è fissata in quattro anni, durante i quali agli apprendisti dovrà essere assicurato il trattamento minimo retributivo di cui alla tabella B.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia (che non comprende il personale di officina ed il lavoratore con mansioni promiscue) la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo intese per un orario normale di 54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa o comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà non retribuita per la consumazione del pasto. Se il pasto - per accertate esigenze di servizio - viene consumato in trattoria, il lavoratore ha diritto al rimborso, nei limiti di L. 1.000, della spesa sostenuta, documentandone l’importo.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il perso
mi lo stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua. anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 6.
Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[...]
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 10 per cento della retribuzione conglobata.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi il lavoratore avrà diritto in detto giorno ad una maggiorazione del 100 per cento della normale retribuzione globale (vale a dire una retribuzione per la festività infrasettimanale ed una per il mancato riposo).
È ammesso il cumulo dei riposi nel caso di viaggi extraurbani di durata superiore ai 6 giorni. Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo, maturate durante il viaggio, al rientro in sede.

Art. 11. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisse, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al ricupero negli anni successivi.
[...]

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni I di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 27. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

L’operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad una indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno due tute od indumenti equivalenti al personale di officina.
[...]
L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati. Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni una tenuta estiva e una tenuta invernale agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno l’obbligo di indossarle durante il servizio.
[...]

Art. 32. - Responsabilità dell’autista e pulizia veicoli.
L’autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili a per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima dì iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all’azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.
Dette prestazioni rientrano nell’orario normale di lavoro; se effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 34. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 35. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo.
2) la multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
[...]
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[...]
3) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, o alle macchine;
e) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa;
4) il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o i clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
[...]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
f) consenta la guida dell’automezzo a lui affidato a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
g) ometta di fare rapporto al rientro con l’automezzo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 37. - Disposizioni generali.
Restituzione documenti di lavoro. Commissioni Interne.
[...]
Per le Commissioni Interne, si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità dei rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali, li prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed a sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: «quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la; diretta responsabilità dell’andamento dei servizi»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’ovario del terzo turno.
[...]
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni [...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dell’officina vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dell’officina stessa; tuttavia, nel caso in cui detti impiegati prestino servizio nel giorno successivo alla Pasqua od in quello successivo al Natale, le ore di lavoro compiute saranno compensate con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione per lavoro festivo.
In caso di modificazioni dei termini di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da una zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui 3 prima del parto e 5 dopo;
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro: Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende:
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda delle loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 33. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 35. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Appendice
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]