Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1961
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1963
Parti: Fiamclaf e Filziat, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Centrali del latte municipalizzate

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Assunzione a termine.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Durata settimanale del lavoro.
Art. 9. - Orario giornaliero di lavoro.
Art. 10. - Sospensione del lavoro.
Art. 11. - Interruzioni del lavoro e ricuperi.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 14. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 15. - Retribuzione base e sue variazioni.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Quota di quattordicesima mensilità.
Art. 19. - Lavoro notturno.
Art. 20. - Lavoro straordinario diurno e notturno.
Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 22. - Lavoro festivo.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Mutamento di mansioni e di categoria.
Art. 27. - Passaggio da operaio ad intermedio e da operaio od intermedio ad impiegato.
Art. 28. - Somministrazioni in natura.
Art. 29. - Mensa.
Art. 30. - Provvidenze varie.
1) Istruzione dei figli dei dipendenti.
2) Prestiti.
3) Alloggio.
Art. 31. - Indennità varie.
a) Indennità maneggio denaro.
b) Indennità mezzi di trasporto.
c) Indennità di trasferta.
d) Rimborso spese per testimonianza.
e) Indennità di zona malarica.
f) Indennità lavori disagiati.
g) Indennità particolari.
h) Indennità macchine elettriche fatturatrici ed elettrocontabili.
Art. 32. - Norme di disciplina aziendale.
Art. 33. - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Art. 36. - Assistenza e trattamento di malattia.
Art. 37. - Tutela della maternità.
Art. 38. - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 39. - Certificato di lavoro.
Art. 40. - Preavviso.
Art. 41. - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 42. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 43. - Pensione.
Art. 44. - Indennità di anzianità.
Art. 45. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 46. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Commissioni interne.
Art. 48. - Durata del contratto.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Art. 50. - Commissione paritetica interpretativa.
Art. 51. - Norme transitorie e di attuazione.
a) Personale addetto alla pulizia e alla mensa.
b) Retribuzioni in particolari festività civili e religiose.
c) Lavoro straordinario diurno e notturno (Art. 20).
d) Ferie (Art. 24).
e) Indennità di anzianità (Art. 44).
Allegati
Allegato A - Tabelle delle retribuzioni base mensili dei lavoratori (uomini e donne superiori ai 21 anni) delle aziende municipalizzate centrali del latte, valide dal 1° gennaio 1961
Tabella A/l - Suddivisione delle provincie in zone, valida dal 1° gennaio 1961
Tabella A/2 - Tabella delle retribuzioni base mensili degli impiegati adulti
Tabella A/3 - Tabella delle retribuzioni base mensili degli intermedi adulti
Tabella A/4 - Tabella delle retribuzioni base mensili degli operai adulti
Tabella A/5 - Tabella delle retribuzioni base mensili degli operai adulti addetti per 9 ore giornaliere a lavori discontinui
Allegato B - Valori giornalieri del punto dell’indennità di contingenza
Allegato C - Indumenti di lavoro
Allegato D - Procedimento per il licenziamento nei casi di cui al 2° comma dell’art. 38 del CCNL

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende municipalizzate centrali del latte

Addì 23 giugno 1961 in Roma, tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte, Annonarie e Farmaceutiche (Fiamclaf) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Zucchero Industrie Alimentari e Tabacco (Filziat) [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...] è stato stipulato l’allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende municipalizzate Centrali del latte.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto (li lavoro tra le Aziende municipalizzate esercenti il servizio di Centrali del latte ed i loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui alla lettera a) dell’art. 51.
L’applicazione del presente contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti delle vigenti leggi sulla municipalizzazione.
Le Aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
L’aspirante dovrà sottoporsi a visita da parte di un medico di fiducia dell’Azienda, per l’accertamento della sua sana costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.
[...]

Art. 4. - Apprendistato.
Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1961 per trattare e definire le norme per l’applicazione della legge e del regolamento sull’apprendistato.

Art. 5. - Assunzione a termine.
Le Aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali il contratto stesso non ne escluda l’applicazione.
La durata del contratto a termine non può superare i dodici mesi, salvo che:
a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di un’opera o all’esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessare entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare sino a completamento dell’opera o alla cessazione del servizio;
b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza o per aspettativa, o autisti sottoposti a procedimento penale o amministrativo ai quali, come misura di sicurezza, sia stata ritirata temporaneamente la patente, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito.
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti, ed in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
[...]

Art. 8. - Durata settimanale del lavoro.
La durata settimanale del lavoro è di 40 ore per gli impiegati e per gli intermedi dei servizi amministrativi, e di 44 ore per gli operai e per gli intermedi addetti ai servizi tecnici.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata massima settimanale del lavoro è fissata in 04 ore.
Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’Azienda, ad una prestazione fino a 44 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato la retribuzione individuale per le ore di prestazione in più dalle 40 alle 44 ore.

Art. 9. - Orario giornaliero di lavoro.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’Azienda con apposito ordine di servizio, che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sarà stato sostituito.
Nelle Aziende in cui l’orario normale viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai e intermedi tecnici che effettuino l’orario continuato, è concesso di consumare il pasto nel luogo, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente.
È inteso che il periodo di sosta stabilito per la refezione non è retribuito.

Art. 11. - Interruzioni del lavoro e ricuperi.
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà dell’operaio o dell’intermedio, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni
stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
[...]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al 1° comma del presente articolo, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 20. - Lavoro straordinario diurno e notturno.
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro prevista dal presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettanto riposo.
Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato e riconosciuto non è compensato.
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore, sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.
[...]

Art. 21. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori adibiti ai servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l’Azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo, che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale.
In difetto del preavviso di cui sopra, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi la sola maggiorazione del 38 % sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’Azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 26. - Mutamento di mansioni e di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
[...]

Art. 31. - Indennità varie.
e) Indennità di zona malarica.

Al lavoratore che presta la sua opera in località malarica viene corrisposta un’indennità da concordarsi con le Organizzazioni dei lavoratori. Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore.
Verranno somministrati a cura e spese dell’Azienda i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta la sua opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti.
I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla malaria, continuino ad esserne affetti, si seguiterà a corrispondere ad essi i medicinali per la cura antimalarica sino alla guarigione clinica.
Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall’Azienda i necessari medicinali profilattici.
Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti Autorità provinciali in relazione all’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell'interno ed altrimenti comprovato dai certificati delle Autorità sanitarie locali.

f) Indennità lavori disagiati.
L’indennità per lavori disagiati è riconosciuta unicamente ai seguenti lavoratori:
а) addetti alle celle e addetti al lavaggio interno dei serbatoi e delle autocisterne, ai quali verrà corrisposta una indennità pari al 10% della retribuzione individuale;
b) donne addette alle lavanderie a mano, alle quali verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, un’indennità pari al 5 % della retribuzione individuale.

g) Indennità particolari.
Ai seguenti lavoratori verrà corrisposta una indennità pari alle percentuali della retribuzione individuale appresso indicate:
a) operaio qualificato addetto quale autista comune alla distribuzione 5 %
b) operaio qualificato addetto alla conduzione dei pastorizzatori e sterilizzatori 4 %
c) manovale specializzato addetto alla squadra igienico- sanitaria, ove esista, per la tenuta, pulizia e disinfezione degli impianti 3 %
Le indennità di cui sopra non sono cumulabili con quella della precedente lettera f).

h) Indennità macchine elettriche fatturatrici ed elettrocontabili.
Nelle Aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici ed elettrocontabili con un minimo di 8 totalizzatori, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta, finché svolgano tali mansioni, un’indennità graduabile fino ad un massimo del 4,50 % della retribuzione individuale.

Art. 32. - Norme di disciplina aziendale.
I rapporti personali e gerarchici nell’ambito dell’organizzazione aziendale debbono essere costantemente improntali al mutuo rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della collaborazione e dell’urbanità.
L’Azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire od a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda.
[...]
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da parte dei sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.
Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Art. 33. - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’Azienda.
[...]

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa in misura non inferiore a mezz'ora e non superiore a 4 ore della retribuzione globale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 30 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con indennità;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) licenziamento senza preavviso e senza indennità;
Il licenziamento di cui al n. 5 si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di cinque anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno tre sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 32.
I provvedimenti previsti dai punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 35. - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti.
Il trattamento previsto dall’art. 36 si applica anche ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure, per i periodi e con le modalità previste dall’articolo stesso.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui il dipendente infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 37. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394. e alle successive norme legislative in materia.

Art. 47. - Commissioni interne.
Per tutto quanto attiene alle Commissioni Interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali.

Art. 49. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami sull’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra le Aziende ed i lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione Interna o il Delegato d’Azienda e, in mancanza di accordo. dalle rispettive Organizzazioni sindacali, e. in caso di mancato accordo, dalla Commissione paritetica prevista dal presente contratto.

Art. 50. - Commissione paritetica interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dall’interpretazione e applicazione del presente contratto, che non siano state risolte ai sensi dell’articolo precedente, saranno defluite da una Commissione paritetica di sei membri, tre dei quali nominati dalla Federazione Nazionale delle Aziende Municipalizzate e gli altri tre dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, uno per ciascuna.
Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un Presidente. In caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
La Commissione verrà convocata dalla Federazione delle Aziende Municipalizzate, ad iniziativa propria o su richiesta di una delle Federazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto, entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.
Le parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa.
I Membri di detta Commissione dovranno essere preferibilmente scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nell'impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità.
La Commissione avrà anche compiti conciliativi nelle controversie individuali.
La Commissione stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Art. 51. - Norme transitorie e di attuazione.
a) Personale addetto alla pulizia e alla mensa.

Nelle Aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, l’Azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

Allegati
Allegato C - Indumenti di lavoro

L’Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti adatti indumenti di lavoro, a seconda dei reparti nei quali si svolge il lavoro stesso.
In via esemplificativa:
1) Cella frigorifera: maglioni di lana e, ove le condizioni ambientali siano particolarmente disagiate, altro indumento tipo giubbetto, atti a fornire una maggior protezione contro correnti di aria o sgocciolamenti. Palmari e guanto protettivo contro l’umidità. Calze di lana.
2) Serbatoi e autocisterne: maglioni di lana, indumento tipo giubbetto, calze di lana, stivali di gomma, guanti protettivi contro i detersivi. A questo personale sarà fornita anche una tuta di ricupero.
3) Pasteurizzazione, imbottigliamento, sterilizzazione, ecc.: a questo personale sarà fornita una divisa normale. Il personale che partecipa alle operazioni di lavaggio macchine e tubazioni, in aggiunta alla dotazione suddetta, riceverà un paio di stivaletti di gomma.
4) Trasporti: divisa normale, più un indumento tipo giubbotto contro la pioggia. Gli scaricatori riceveranno in aggiunta a quanto sopra anche i palmari per il facchinaggio dei cestelli. Al personale dei trasporti, in luogo degli zoccoli, l'Azienda fornirà un paio di scarpe di tipo militare, mediante assegnazione biennale delle stesse.
5) Addetti a laboratori: camice e copricapo.
6) Impiegati tecnici nei reparti: tuta o camice, copricapo, zoccoli.
Per divisa normale uomini si intende: la tuta, gli zoccoli, il berretto.
Per divisa normale donne si intende: il camice o la tuta, gli zoccoli e la cuffia.
A tutto il personale che carica o scarica cestelli, nonché a quello addetto al carico e scarico delle lavatrici sarà fornito un grembiule protettivo della divisa.
Gli indumenti saranno distribuiti soltanto dietro consegna dei corrispondenti usati. Di norma l’assegnazione avverrà ogni 15 mesi per la divisa normale, salvo in caso di giustificata, comprovata usura anticipata. Per gli altri indumenti si terrà conto, agli effetti della distribuzione, dello stato di usura media degli stessi.
Al personale incombe l’obbligo tassativo di indossare gli indumenti prescritti e di toglierseli al termine del lavoro.