Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2012, n. 2691 - Infortunio mortale in uno spogliatoio donne e omissioni per quanto riguarda la segnaletica e le uscite di emergenza; mancato aggiornamento del DVR e del piano di emergenza


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una soc. coop. per infortunio mortale all'interno dello spogliatoio donne: era infatti stato appiccato un incendio distruttivo nello stabilimento della suddetta società che aveva causato la morte di C.A. la quale perdeva l'orientamento, decedendo per asfissia da soffocamento, a causa del fumo sprigionatosi, all'interno del bagno degli spogliatoi donne dov'era rimasta intrappolata.

All'imputato veniva contestato di aver omesso di provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza, sì che la planimetria della zona degli spogliatoi donne, dove trovava la morte C.A., non corrispondeva alla realtà; di non aver provveduto a tenere sgombre le vie di circolazione delle uscite di emergenza, nella specie costruite nella zona degli spogliatoi delle donne; di non aver assicurato idonea via di fuga dalla zona degli spogliatoi donne, ove era ubicata un'unica uscita di emergenza inidonea, per dimensionamento e ubicazione, ad assicurare l'evacuazione del personale in caso di affollamento; di non aver assicurato che la segnaletica dell'uscita di emergenza della zona spogliatoio donne fosse idonea ad assicurare la visibilità e il reflusso essendo ostruita dagli arredi; di non aver dotato la zona degli spogliatoi donne di adeguata segnaletica di sicurezza, essendo i percorsi di esodo non adeguatamente segnalati.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte afferma che il ricorso è inammissibile perché in parte muove alla sentenza impugnata censure di fatto non deducibili in sede di legittimità; in altra parte deduce censura di diritto manifestamente infondate.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale

composta dagli Ill.mi signori Magistrati:
dott. Saverio Mannino Presidente
1. dott. Claudia Squassoni
2. dott. Giovanni Amoroso
3. dott. Luigi Marini N.
4. dott. Elisabetta Rosi

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

sul ricorso proposto da Melchiorri Tullio, n. Senigallia il 28.7.1957 avverso la sentenza del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, del 23 giugno 2010;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Alessandro Sorana per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
la Corte osserva:

 

 

Fatto



1. Con sentenza del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, del 23 giugno 2010 M. T. veniva dichiarato colpevole in ordine alle seguenti contravvenzioni contestategli:
b) reato p. e p. dall'art. 4 co. 7, e art. 89 del d.lgs. n. 626/94, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta A. M. soc. Coop., ometteva di provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza, sì che la planimetria della zona degli spogliatoi donne, dove trovava la morte C.A., non corrispondeva alla realtà;
d) reato p. e p. dall'art. 32 co. 1 lett. a) e art. 89 del d.lgs. n. 626/94, per non aver provveduto a tenere sgombre le vie di circolazione delle uscite di emergenza, nella specie costruite nella zona degli spogliatoi delle donne;
f) reato p. e p. dall'art. 13 co. 4, in rel. D.M. 10.3.1998, e art. 389, lett. c), d.P.R. 547/55, per non aver assicurato idonea via di fuga dalla zona degli spogliatoi donne, ove era ubicata un'unica uscita di emergenza inidonea, per dimensionamento e ubicazione, ad assicurare l'evacuazione del personale in caso di affollamento;
g) reato p. e p. dall'art. 13, co. 10, e art. 389 lett. c) d.P.R. 547/55, per non aver assicurato che la segnaletica dell'uscita di emergenza della zona spogliatoio donne fosse idonea ad assicurare la visibilità e il reflusso essendo ostruita dagli arredi;
h) art. 2, co. 1 e 2, e art. 8 lett. a) d.lgs. n. 493/96 per non aver dotato la zona degli spogliatoi donne di adeguata segnaletica di sicurezza, essendo i percorsi di esodo non adeguatamente segnalati (in Castelplanio, sino al 3.4.2007).

La stessa pronuncia mandava assolto l'imputato dei reati di cui capi a), c), e) e i) perché il fatto non sussiste. In particolare l'imputato veniva assolto dal reato p. e p. dagli artt. 40, 589 c.p., perché nella qualità anzidetta, per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e violazione delle prescrizioni antinfortunistiche e di prevenzione dei disastri descritte nei capi che precedono, essendo stato appiccato da M.V. un incendio distruttivo nello stabilimento A.M. soc. coop., evento alla cui prevenzione le norme erano specificamente dirette, causava la morte di C.A., che perdeva l'orientamento all'interno dello stabilimento, decedendo per asfissia da soffocamento, a causa del fumo sprigionatosi, all'interno del bagno degli spogliatoi donne dov'era rimasta intrappolata.


2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con sei motivi.




Diritto

 

1. Il ricorso è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza degli artt. 157,100 78,179, 180,183, 184,185 e 419 c.p.p. nella parte in cui il tribunale non ha accolto l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Deduce quindi la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza stessa fino alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza erronea applicazione degli artt. 19, 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 1994 nella parte in cui il tribunale non ha tenuto conto della specifica condizione di procedibilità stabilita dal decreto, consistente nell'esperimento preventivo del procedimento prescrizionale.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo di imputazione di cui alla lettera H. La sentenza non fornisce elemento alcuno a sostegno del proprio convincimento visto

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e del d.p.r. 547/55 nella parte in cui il tribunale nel riconoscere la penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo di imputazione di cui alla lettera F applica la normativa propria dei luoghi a rischio medio ai luoghi di causa, qualificabili e qualificati invece come al rischio basso.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione ed il travisamento della prova nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo di imputazione di cui alla lettera C stante l'insufficienza e inadeguatezza dei segnali di emergenza in relazione all'estensione di 500 m2 della locale spogliatoio, invero risulta dagli atti di circa 250 m2.

Con sesto e ultimo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 81 del c.p. e la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché in parte muove alla sentenza impugnata censure di fatto non deducibili in sede di legittimità; in altra parte deduce censura di diritto manifestamente infondate.

Tale è il primo motivo atteso che, come già rilevato dal tribunale nell'ordinanza del 1 luglio 2009, la parte ha sanato la nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p. in quanto ha accettato gli effetti dell'atto partecipando all'udienza preliminare con il difensore di fiducia che in quella sede nulla ha eccepito.

Quanto al secondo motivo di ricorso, deve considerarsi che le contestate contravvenzioni, relative a comportamenti omissivi di prescrizioni preventive degli infortuni sul lavoro, erano connesse alla contestato reato di omicidio colposo. Inoltre in proposito la giurisprudenza di questa corte (Cass., sez. Ili, 18/11/2010 - 17/02/2011, n. 5864; 5/05/2010 - 12/07/2010, n. 26758) ha affermato che non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione.

Deve inoltre considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass., Sez. IV, 2/02/2005 - 4/05/2005, n. 16693) l'unicità del disegno criminoso non è ravvisabile con riferimento a reati colposi, quali sono le contravvenzioni contestate all'imputato, e quindi non trova applicazione il regime del reato continuato.

Infine gli ulteriori profili di censura sono parimenti inammissibili sia perché generici, sia perché riguardano aspetti di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente non contraddittoria.

3. Pertanto il ricorso nel suo complesso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00





P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.