Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Veneto Venezia, Sez. 1, 06 ottobre 2011, n. 1464 - Demansionamento e mobbing


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2011, proposto da:

P.R., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Carponi Schittar, Michele Massella, con domicilio eletto presso Luigi Carponi Schittar in VeneziaMestre, via Filiasi, 57;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Stato Maggiore dell'Esercito, Quartier Generale Italiano - Verona;

per l'annullamento

accertamento e riconoscimento dell'illegittimità ed illiceità del provvedimento Prot. n. 3415/092.10CP del 04.08.2004, emesso dalla Stato Maggiore dell'Esercito - DIPE Ufficio Impiego Ufficiali, dell'Atto Dispositivo n.1 del 01.01.2005 del Quartier Generale Italiano - Verona, del provvedimento Prot 4001/SEZPER/1113/07 del 04.09.2007 del Quartier Generale Italiano - Verona, del provvedimento n. 834/092DISP/CP del 17.12.2007 emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito, dell'Atto Dispositivo n.1 del 01.01.2010 del Quartier Generale Italiano - Verona; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto; nonchè per il risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale subito per lesione di valori costituzionalmente garantiti quali l'onore, il decoro la reputazione personale, professionale e militare, derivanti dei singoli provvedimenti sopra indicati, richiesti per responsabilità contrattuale ed extra contrattuale delle amministrazioni resistenti, con la condanna delle stesse al risarcimento quantificato in Euro 120.000, ovvero nella minor somma ritenuta congrua dall'autorità giudiziaria adita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FattoDiriitto

 

Il ricorrente impugna i provvedimenti con cui le amministrazioni resistenti avrebbero posto in essere nei suoi confronti fattispecie riconducibili all'ipotesi di demansionamento e mobbing, ravvisabili da un lato nell'attribuzione allo stesso di mansioni spettanti ai militari di grado inferiore rispetto quello di tenente colonnello ricoperto dal ricorrente, dall'altro nella sua sottoposizione alla direzione di colleghi con anzianità di grado minore ovvero con grado inferiore. In particolare i provvedimenti in epigrafe risultano illegittimi, in quanto comportanti violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti da rapporto di lavoro, come il principio di protezione delle condizioni di lavoro, dell'obbligo di tutela della professionalità, della personalità, della dignità, dell'onorabilità del lavoratore, e hanno generato in capo al ricorrente un grave danno non patrimoniale, morale, fisiologico ed esistenziale per cui si chiede la condanna.

Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Preliminarmente deve essere disattesa la considerazione contenuta nella memoria conclusionale secondo cui il ricorrente avrebbe chiesto l'accertamento dell'illegittimità ed illiceità prescindendo dall'annullamento degli atti, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna preclusione per la pronuncia da parte del Tar sul merito delle domande del ricorrente, posto che il ricorso è rubricato come accertamento e riconoscimento dell'illegittimità ed illiceità dei vari provvedimenti impugnati. Va anzitutto osservato che, ai fini del riparto della giurisdizione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta: mentre, infatti la proposizione dell'azione contrattuale legata alla violazione degli obblighi sanciti dall'articolo 2087 del codice civile è attratta alla cognizione del giudice amministrativo, quella aquiliana, legata solo occasionalmente al rapporto di lavoro, è devoluta al giudice ordinario (confronta Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 settembre 2007, numero 4825).

Sennonché, nel caso di specie, rispetto alle condotte evocate quali rappresentative del disegno unitario vessatorio e persecutorio (e quindi mobbizzante) della pubblica amministrazione, il rapporto di lavoro non rappresenta un mero presupposto estrinseco e occasionale della tutela invocata (il che verrebbe a legittimare la richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale); invero qui la tutela attiene a interessi legittimi derivanti direttamente dal medesimo rapporto, che si assumono lesi da comportamenti che rappresentano l'esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro ma anche della tutela della professionalità prevista dall'articolo 2103 del codice civile.

La fattispecie di responsabilità va così ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dalle norme in materia di pubblico impiego, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quali il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell'ambito del rapporto obbligatorio (confronta per una fattispecie analoga, Cassazione, Sezioni Unite, 4 maggio 2004, numero 8438).

In tale contesto, allora, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta che può essere dimostrata, per la sistematicità e la durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e di discriminazione risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (confronta in tal senso Consiglio di Stato 11 marzo 2008 numero 1015).

Tuttavia il ricorrente non ha considerato che nell'ambito del pubblico impiego non contrattualizzato, quale è quello di specie, di regola l'attività gestionale dell'amministrazione si svolge attraverso provvedimenti autoritativi espressione di funzione pubblica, nei confronti dei quali si stagliano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo.

Orbene, nel caso di specie, è indubbio che gli atti contestati dal ricorrente abbiano natura autoritativa, esprimendo le scelte discrezionali- tecniche e amministrative- degli organi preposti alla cura degli interessi pubblici, sicché per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dai predetti provvedimentidi cui il primo risalente al 4 agosto 2004 e l'ultimo al 1 gennaio 2010, questi ultimi sarebbero dovuti essere tempestivamente impugnati e annullati.

Nè sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 30, comma tre c.p.a., atteso che anche in tal caso la domanda doveva essere proposta tempestivamente entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento da cui il danno sarebbe derivato.

Conclusivamente il presente ricorso - con cui si contesta l'asserito dimensionamento attribuito a specifici provvedimenti autoritativi dell'amministrazione militare di cui si chiede l'annullamento- è irricevibile per tardività, sia qualora si consideri l'azione proposta come azione di annullamento (ex articolo 29 c.p.a) sia qualora la si consideri come domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo (ex articolo 30 comma tre c.p.a).

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.