Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1962
Validità: 01.07.1963 - 31.12.1964
Parti: Animpec e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento - Cisnal
Settori: Tessili, Pelli e cuoio, Industria

Sommario:

Campo di applicazione del contratto.
Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Apprendistato.
• Apprendisti
o Retribuzione apprendisti.
o Durata dell’apprendistato
• Norma transitoria.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 12. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 19. - Premi di anzianità.
Art. 20. - Indennità di mancata mensa.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Art. 31. - Regolamento interno.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 36. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali.
Art. 38. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 40. - Abiti di lavoro.
Art. 41. - Trasferte.
Art. 42. - Trasferimenti.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 48. - Multe e sospensioni.
Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Art. 50. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 51. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Art. 53. - Certificato di lavoro.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegati
Allegato I al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria manifatturiera pelle e cuoio stipulato in data 19 dicembre 1962
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
Art. 5. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 6. - Pagamento della retribuzione.
Art. 7. - Maggiorazione sulla retribuzione.
Art. 8. - Indennità di anzianità.
Art. 9. - Fornitura accessori.
Art. 10. - Norme generali.
Allegato II – Accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali da valere per i dipendenti delle aziende manufatturiere pelli e cuoio
Allegato III - Retribuzione minima contrattuale per gli operai addetti alle aziende manifatturiere delle pelli e del cuoio in vigore dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963
Allegato IV - Retribuzione minima contrattuale per gli operai addetti alle aziende manifatturiere delle pelli e del cuoio in vigore dal 1° gennaio 1964
Appendice
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella - Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio, 19 dicembre 1962

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Industriali Manifatturieri Pelli e Cuoio (Animpec) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori abbigliamento (Fila) [...] con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori dell’Abbigliamento (Fuila) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci ecc.) sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi in pelle, cuoio e succedanei - cinture in genere e cinturini per orologi - guarnizioni ed articoli tecnici In pelle, cuoio e succedanei - selle, sedili, cuscini, borsette: per ciclo e motociclo - cinghie di trasmissione - valigie e bauli - cartelle e sottobracci.
Addì 19 dicembre 1962, in Milano, tra l’Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio (Animpec) [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci ecc.) sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi in pelle, cuoio e succedanei - cinture in genere e cinturini per orologi - guarnizioni ed articoli tecnici in pelle, cuoio e succedanei - selle, sedili, cuscini, borsette: per cielo e motociclo - cinghie di trasmissione - valigie e bauli - cartelle e sottobracci.

Campo di applicazione del contratto.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica agli operai dipendenti dalle aziende manufattiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:
pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.) - sellerie in genere buffetterie ed articoli sportivi in pelle, cuoio e succedanei - cinture in genere e cinturini per orologi - guarnizioni ed articoli tecnici in pelle, cuoio e succedanei - selle sedili, cuscini, borsette: per ciclo e motociclo - cinghie di trasmissione - valigie e bauli - cartelle e sottobracci.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
[...]
I membri delle Commissioni Interne od il delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. Copia dello stesso contratto dovrà essere esposta in modo visibile a tutti i lavoratori, unitamente all’eventuale regolamento interno.
All’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a far prendere visione all'operaio del presente contratto di lavoro e dell’eventuale regolamento interno.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 15 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, e successive disposizioni, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 8. - Apprendistato.
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 che qui, si richiama.
Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi.
Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestato e gli scatti di paga conseguiti ad economia.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare ad economia.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente computato.
Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all’insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dell'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
[...]
Per la durata dell’apprendistato si rimanda alla tabella riprodotta a pag. 15.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge sopra citata.

Apprendisti
Durata dell’apprendistato

Età lª Categoria 2ª Categoria 4ª Categoria 5ª Categoria

Pellettieri in cuoio o pelle - Valigie e Bauli

da 15 a 16 anni anni 3½ anni 3 anni 2½ anni 1½
da 16 a 18 anni . . . » 2½ » 2 » 1½ » 1
da 18 a 20 anni . . . » 2 » 1½ » 1 mesi 6
Pelletterie in surrogati e Sellerie
da 15 a 16 anni anni 2½ anni 2 anni 1½ anni 1
da 16 a 18 anni » 2 » 1½ » 1 mesi 6
da 18 a 20 anni » 1½ » 1 mesi 6 » 6

Cartelle

da 15 a 16 anni anni 3½ anni 2½ anni 2½ anni 1
da 16 a 18 anni » 2½ » 1½ » 1½ mesi 6
da 18 a 20 anni » 2 » 1 » 1 » 6

Cinturini, guarnizioni, selle, cinghie di trasmissione

da 15 a 16 anni anni 1 ½ anni 1½ anni 1½ anni 1
da 16 a 18 anni » 1 » 1 » 1 mesi 6
da 18 a 20 anni » 1 mesi 6 mesi 6 » 6

P.S. - Per le lavorazioni in fibra, fìbrone o cartone delle valigie e bauli non è previsto apprendistato.

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quanto ve ne sia la possibilità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata settimanale dell’orario normale contrattuale è di 46 ore per i lavoratori a regime normale di lavoro, e in 58 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi e non attinenti alla produzione, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali vigenti. Rimangono ferme le migliori condizioni in atto.
In relazione a quanto precisato nel 1° comma del presente articolo, le Direzioni aziendali potranno far effettuare un orario di lavoro superiore alle 46 ore settimanali; in tale evenienza, la 47ª e la 48ª ora saranno retribuite con una maggiorazione [...]. Lo stesso trattamento compete per la 59ª e 60ª ora per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ove d’accordo tra le parti, per effetto della riduzione dell’orario settimanale, si riconoscesse l’opportunità di non lavorare nella giornata del sabato, distribuendo le 46 ore nei primi 5 giorni della settimana, le ore in tal modo non lavorate nella giornata del sabato potranno essere distribuite negli altri giorni della settimana e retribuite a regime normale.
Comunque ed ove non ostino ragioni particolari, l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 13.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sul provvedimenti disciplinari, restando comunque escluso il cumulo della trattenuta di cui al secondo comma, con la multa.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale, di cui all’art. 10, sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verrà disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione, salvo quanto stabilito all’art. 10 circa l’orario di lavoro nella giornata del sabato.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 10, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 10.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
[...]
Ai guardiani notturni verrà corrisposto un compenso di L. 100 giornaliere.

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
e) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da. un altro unica mente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione, fra Direzione e C.I. o Delegato d’impresa, nell’ambito aziendale, in materia di cottimo, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati, in ultima istanza, per un ulteriore tentativo di conciliazione, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.
[...]

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; concorre però agi effetti della maturazione delle stesse.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.

Art. 29. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è. tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interni aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiore nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 30. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa eletti nell’azienda si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 31. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall’azienda, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei congrui permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e che dovranno risultare in un elenco in duplice copia sottoscritto dall'interessato e dalla direzione dell’azienda. Copia di detto elenco verrà consegnata al lavoratore.
[...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed, in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni avuti.
[...]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non dovranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell’azienda.
[...]

Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.

Art. 40. - Abiti di lavoro.
[...]
Per le lavorazioni le quali data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell’azienda di richiedere all’operaio un concorso nella spesa nella misura del 20 %.
L’obbligo di concorso dell’azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 49.

Art. 48. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio:
a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto dall’art. 33;
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’art. precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda;
h) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Con la perdita dell’indennità di preavviso e dell’indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all’allegato n. 1. Regolamentazione del lavoro a domicilio.

Art. 54. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Allegati
Allegato I al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria manifatturiera pelle e cuoio stipulato in data 19 dicembre 1962
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.

Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958 n. 264 e dal relativo regolamento.

Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto all’art. 13 della legge n. 264, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
[...]
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 5. - Lavoro notturno e festivo.
I lavori consegnati ai lavoratore a domicilio la sera della vigilia di una festività e da riconsegnarsi il mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi il mattino successivo e che impegnino l’attività lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

Art. 10. - Norme generali.
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell’industria manufatturiera pelli e cuoio, stipulato in data 19 dicembre 1962 in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia. 

Appendice
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

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Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
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