Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 5, 15 dicembre 2011, n. 46540 - Diffamazione e mobbing


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) F.A. N. IL (OMISSIS);

2) D.M. N. IL (OMISSIS);

3) R.A. N. IL (OMISSIS);

4) C.G. N. IL (OMISSIS);

5) P.V. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 114/2009 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 26/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'a.s.r. per prescrizione;

udito, per la parte civile, l'avv. Uva Adelaide;

udito il difensore avv. Muschio Schiavone e Avv. Lombardi Giacomo.

 

 

FattoDiritto

 

Con sentenza 26.11.09, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza 17.9.08 del tribunale di Taranto, sezione distaccata di M.F., ha condannato F.A., D.M., R.A., C.G., P.V., previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di un mese di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuti colpevoli del reato di diffamazione in danno di B.A., commesso in concorso fra loro, la F., quale asserita vittima di comportamenti di mobbing, ad opera della B., e ispiratrice di due articoli, identici, a firma D. pubblicati sui quotidiani (OMISSIS), rispettivamente, il 31.1.01 e 1.2.01, il D. quale autore degli articoli, il P., segretario regionale del sindacato UGL, quale autore di una lettera pubblicata sul (OMISSIS), C. quale direttore responsabile dei quotidiani, il R. come editore dei quotidiani.

Gli articoli e la lettera accusavano la B., direttrice dell'ufficio postale di (OMISSIS), di aver maltrattato violando le norme poste a tutela dei portatori di handicap, la dipendente disabile F..

La C. è stata inoltre dichiarata colpevole, quale direttore responsabile del (OMISSIS), per la pubblicazione, il 4.3.01, di una lettera del P. (per il quale si è proceduto separatamente (con sentenza 23.1.06), in cui aveva affermato che l'esperienza della F. costituiva l'espressione peggiore dei numerosi casi di abuso,sfruttamento ed ingiustizia da lui conosciuti.

Il difensore di C.G., direttore responsabile dei quotidiani, ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1.violazione di legge, in riferimento agli artt. 40-43, 595, 596, 51 c.p.; vizio di motivazione: va riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto l'editore ha accertato la verità dei fatti, contattando telefonicamente la B. e pubblicando, nella stessa pagina, la sua versione dei fatti. Non è credibile quest'ultima, laddove, nel confermare la telefonata, esclude che si sia trattato di un'intervista e afferma che l'interlocutore si limitò ad affermare di essere "un cliente delle poste" che intendeva informarla che la F. aveva manifestato l'intenzione di denunziarla. E' impossibile che la B., direttrice delle poste a Martina Franca non si sia resa conto che stava parlando con l'editore di due testate, notoriamente pubblicate nello stesso comune da svariati anni;

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 157-161 c.p.: il reato, il 26.1.09, data di emissione della sentenza di appello, era già estinto per prescrizione, in quanto il termine era già maturato, anche tenendo conto della durata delle sospensioni. In ogni caso, queste sospensioni non sono operanti nei confronti della ricorrente, in quanto il difensore non si è mai associato alle richieste di rinvio.

Il difensore di F.A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 157,160,161 c.p.: il reato ascritto era già estinto il 26.11.09 per prescrizione, in quanto il termine era già maturato, anche tenendo conto della durata delle sospensioni.

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 40-43, 595, 596 bis, 51 c.p., vizio di motivazione: va riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto l'editore ha accertato la verità dei fatti, contattando telefonicamente la B. e pubblicando, nella stessa pagina, la sua versione dei fatti. Non è credibile quest'ultima, laddove, nel confermare la telefonata, esclude che si sia trattato di un'intervista e afferma che l'interlocutore si limitò ad affermare di essere "un cliente delle poste" che intendeva informarla che la F. aveva manifestato l'intenzione di denunziarla. E' impossibile che la B., direttrice delle poste a Martina Franca non si sia resa conto che stava parlando con l'editore di due testate, pubblicate nello stesso comune. La B. ha escluso di aver rilasciato l'intervista, perchè conosce il divieto per i dipendenti delle poste di riferire ai giornali fatti del proprio ufficio, se non autorizzati dalla direzione. La sua reticenza è quindi causata dall'intento di evitare una sanzione disciplinare.

Va poi rilevato che, a proposito del mobbing riferito dal giornalista, è stato usato sempre il condizionale. Posto che sussistono anche gli altri requisiti dell'interesse pubblico e della continenza, va riconosciuta pienamente l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

3. violazione di legge, in riferimento agli artt. 42 e 43 c.p.: la sentenza impugnata non ha motivato sul concorso della ricorrente,indicata come ispiratrice degli articoli; in realtà ella si è limitata ad esprimere il proprio disagio, nei confronti della direttrice, in presenza del signor D.S., che per caso si trovava negli uffici della posta. La causalità di questa presenza dimostra l'assenza di volontà della F. in ordine alla redazione e alla pubblicazione degli articoli. Il difensore del R. ha presentato ricorso per i seguenti motivi;

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 157-161 c.p.: il reato ascritto era già estinto il 26.11.09 per prescrizione, in quanto il termine era già maturato, anche tenendo conto della durata delle sospensioni, correttamente calcolata.

2. violazione di legge per omessa pronuncia sull'appello incidentale, con il quale aveva chiesto l'assoluzione dal reato contestato perchè il fatto non è previsto alla legge come reato: dalle risultanze processuali sono emerse due circostanze: il R. è editore delle testate giornalistiche; queste rientrano nel tipo della stampa periodica. Gli artt. 57, 57 bis e 58 c.p. distinguono la stampa periodica dalla stampa non periodica, prevedendo la responsabilità dell'editore solo nel caso di stampa non periodica, allorchè sia ignoto o non imputabile l'autore della pubblicazione.

3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di cronaca. Il requisito della verità sussiste, in quanto effettivamente risulta un dissidio tra la direttrice e l'impiegata. Nell'articolo veniva poi riportato il contenuto di un esposto della F., diretto al commissariato di polizia di Taranto, in cui, secondo il giornalista, "viene narrato l'ultimo episodio di maltrattamenti che avrebbe subito l'impiegata F.A.. Venivano poi riportati i fatti narrati da quest'ultima. L'articolo concludeva: "Insomma, se F.A. interverrà giudizialmente, potrebbe verificarsi il primo caso di presunto mobbing aziendale di Martina Franca. Il giornalista quindi ha riportato solo quanto percepito, che poteva anche non corrispondere a verità e ciò tuttavia non esclude che è vero che un soggetto l'abbia raccontato. La verità della notizia può anche essere putativa, perchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e il giornalista ritenga in buona fede vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, grazie ad accertamenti processuali, che non possono essere svolti dal giornalista. Risulta comunque la sussistenza di una verifica preliminare della notizia, in quanto è stata interpellata la B. e la sua versione dei fatti è stata pubblicata nella stessa pagina dei giornali. Il raffronto tra quanto riportato dalla redazione nel riquadro dedicato alle parole della B. e le conclusioni in punto di fatto della sentenza fornisce la prova di quanto illogicamente, erroneamente, contraddittoriamente i giudici hanno negato la verifica della notizia.

Secondo il ricorrente sussiste il requisito dell'interesse pubblico di conoscere un fatto astrattamente rientrante nel fenomeno del mobbing; quanto all'aspetto formale, va rilevato che sono state utilizzate espressioni dubitative (Un caso di mobbing all'ufficio postale?).

Il difensore di P.V. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 157-161 c.p.: il reato ascritto era già estinto il 26.11.09 per prescrizione, in quanto il termine era già maturato, anche tenendo conto della durata delle sospensioni, correttamente calcolata. Questo motivo è stato ribadito con atto depositato il 21.3.2011, in cui si chiede l'affermazione di nullità della sentenza anche in merito alle statuizioni civili.

2. vizio di motivazione, per omessa valutazione della testimonianza di E.A., che ha riferito che l'articolo del 21.4.01, pubblicato sul (OMISSIS) è stato scritto dalla F. e consegnato al R.. Quanto alla lettera che ha dato origine alla pubblicazione, non è stata reperita, in quanto il R. ha dichiarato di averla smarrita. In ogni caso, il ricorrente nega di essere autore della lettera e dell'articolo.

3. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 595 e 51 c.p. Il contenuto della lettera, erroneamente attribuita al P., riguarda non atti persecutori della B.,in danno della F., ma solo il rientro in servizio, dopo l'allontanamento per incompatibilità e l'esito positivo del ricorso ex art. 700 c.p.c.). Non è quindi fondata l'accusa di avere, in concorso, diffamato la B., accusandola di comportamenti di mobbing in danno dell'impiegata disabile. Il fatto narrato nella lettera è quindi vero e conseguentemente, in presenza degli altri requisiti, va riconosciuto l'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

4. violazione di legge in riferimento agli artt. 69 e 133 c.p. : sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e quindi il reato è stato degradato all'ipotesi non aggravata ex art. 595 c.p., comma 1 di competenza del giudice di pace, punibile con la sola sanzione pecuniaria.

Il difensore di D.M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1.violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p.: la F., nel corso di un'intervista, ha rappresentato il proprio stato di disabile (vive su sedia a rotella)e i suoi rapporti con la direttrice, da cui riceve maltrattamenti e umiliazioni. La F. - addetta ai servizi di conto corrente- aveva premesso di aver presentato per questi fatti un esposto al commissariato di polizia e l'articolo ne conteneva uno stralcio, in cui era narrato che la direttrice le aveva chiesto, alle ore 13, di effettuare un cambio con assegni emessi su una banca martinese; al suo rifiuto, la B. "cominciava a prendermi a male parole". La disabile ha anche affermato di essere stata umiliata e di aver "ricevuto maltrattamenti morali per un lungo tempo", soprattutto davanti al pubblico, di non aver ottenuto la maggior tutela, che le spetta quale invalida. Di qui la decisione "di rivolgermi non solo al commissariato, ma anche all'associazione ANMIC, che tutela i disabili".

Nella medesima pagina figurava, a caratteri abbastanza vistosi, in un apposito riquadro ,non a firma del D., ma a cura della redazione, le dichiarazioni della B., telefonicamente interpellata, che "racconta la sua versione dei fatti: "Soprattutto non è vero che la chiusura dello sportello è alle ore 13, ma alle ore 13,30 e poi già in passato ci sono stati diversi attriti con la F., sboccati in due inchieste andate entrambe a suo sfavore.

E' un'impiegata che si è spesso comportata non rispettando le direttive e faceva di testa sua, aprendo e chiudendo gli sportelli quando voleva". Secondo il ricorrente, il riferimento all'esposto alla polizia, da parte della lavoratrice, e il riferimento alla richiesta diretta alla direzione provinciale, da parte della B., di allontanamento della prima sono idonei a connotare di sufficiente attendibilità le dichiarazioni della F..

L'autore degli articoli si è poi mantenuto in una posizione di equidistanza tra le contrapposte protagoniste e le accuse della F. sono state espresse adoperando il modo condizionale. Va quindi applicata la giurisprudenza, secondo cui è esente da antigiuridicità il comportamento del giornalista che espone il contenuto di un'intervita , mantenendo la posizione di "testimone" obiettivo , senza esporre proprie valutazioni di adesione a quanto detto dall'intervistato . Inoltre la falsità delle accuse di questa sono state accertate solo in seguito alla sentenza di primo grado,per cui non può essere escluso il carattere putativo della verità che si profilava agli occhi del giornalista al momento della redazione degli articoli.

E' indubbia,infine, la rilevanza sociale della notizia,riguardante rapporti concernenti un ambiente di lavoro pubblico, nonchè vessazioni e maltrattamenti in danno di persona invalida, oggetto di denuncia a più istituzioni.

Ugualmente sussiste il requisito della continenza, mancando espressioni denigratorie delle persone.

Tenuto conto di un corretto calcolo del tempo di svolgimento del processo e della causa di sospensione del termine, i reati sono estinti per prescrizione, maturata successivamente alla data di emissione della sentenza di appello.. Non sussiste l'ipotesi ex art. 129 cpv c.p.p.. Dalle sentenze dei giudici di merito sono emersi i seguenti fatti:

1. il 31.1.2001 sul quotidiano (OMISSIS) sul quotidiano (OMISSIS), è stato pubblicato un articolo a firma D.M., in cui riportate alcune affermazioni critiche dell'impiegata disabile F.A., addetta al servizio dei conti correnti dell'ufficio postale di Martina Franca, nei confronti di B.A., direttrice dell'ufficio medesimo. Con tali affermazioni, l'impiegata ricostruiva un recente episodio: al rifiuto di compiere, alle ore 13, un'operazione con assegni bancari, la direttrice aveva reagito Esultandola. Questo episodio veniva inquadrato dalla F. in un serie di analoghi comportamenti della B., che l'aveva umiliata e maltrattata moralmente,anche davanti al pubblico, per un lungo arco di tempo(fenomeno di mobbing). I comportamenti rientranti in questo fenomeno sono costituiti,secondo la pubblicistica più avanzata citata dall'autore dell'articolo, da violenze morali, pressioni e molestie psicologiche nei luoghi di lavoro . "Il mobbing si determina quando tali fatti si verificano in modo sistematico , duraturo e intenso , tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro pubblici e privati" Nella medesima pagina dei quotidiani, venivano pubblicato un breve articolo, non firmato, in cui sono riportate affermazioni della B. "da noi interpellata", con le quali la direttrice precisava la durata dell'orario di lavoro dell'impiegata (fino alle 13,30) e quindi la legittimità della richiesta di cambio titoli da lei effettuata alla F.;

rievocava altri contrasti con l'impiegata, dai quali erano nate inchieste amministrative concluse a sfavore della F..

L'articolo si concludeva con un "colpo di scena": la direttrice ha inoltrato all'ufficio centrale, nella persona del direttore N., una richiesta di allontanamento, per incompatibilità. 2. l'allontanamento dell'impiegata dall'ufficio,disposto dal dirigente provinciale N., si è protratto fino all'esito positivo per la F., della procedura ex art. 700 c.p.p..

3. In occasione del rientro al suo posto di lavoro, P. V., segretario regionale del sindacato UGL, scriveva una lettera - pubblicata sul (OMISSIS) - con la quale manifestava compiacimento per la conclusione della "sconcertante "vicenda vissuta dall'impiegata, allontanata "per ripicca" dalla direttrice, con violazione delle "leggi che tutelano i portatori di handicap". 4. l'istruttoria dibattimentale ha escluso il verificarsi del predetto fenomeno di mobbing in danno della F.. Nessuna testimonianza ha confermato comportamenti trasgressivi, sul piano giuridico e sul piano morale, addebitabili alla B..

A questo punto emerge la forte caratura diffamatoria delle accuse formulate dall'impiegata F., diffuse dagli organi di stampa, confermate dall'esponente sindacale.

Contestualmente si pone il problema della fondatezza o meno della tesi difensiva, secondo cui le notizie su queste inesistenti trasgressioni della B. non hanno determinato la diffusione di notizie false su suoi comportamenti tra i cittadini, perchè contestualmente ad essi è stata consentita la conoscenza dell'alternativa versione dei fatti, narrata dalla donna accusata.

Quindi si profilerebbe non l'ipotesi di diffusione di fatti veri, non l'ipotesi di diffusione di fatti falsi, ma l'ipotesi di contestuale diffusione neutrale di contrastanti versione di fatti. L'interesse pubblico a questa conoscenza va quindi rapportata non alla verità o meno delle contrapposte narrazioni, ma alla verità della sussistenza del contrasto.

Questa tesi non corrisponde alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione, in quanto è emerso che:

a) l'accusa di trasgressioni, mossa dalla F. e dagli altri imputati riguarda un doppio livello, concernente:

norme giuridiche, a garanzia del trattamento privilegiato(in tema di orario di lavoro) legittimato dallo stato di disabile dell'impiegata;

norme di civile convivenza, di umana solidarietà al cui rispetto sono tenuti moralmente tutti i cittadini abili. Entrambe le accuse delineano un'immagine di persona scorretta, sleale, incivile, disumana;

b) di fronte a queste accuse, la controverità, la cui esposizione è stata consentita alla B., non ha avuto alcuna efficacia di smentita storica e di ripristino e recupero di reputazione. Le affermazioni della B. riguardano evidentemente il contrasto sorto recentemente sulla estensione o meno dell'orario del lavoro della disabile oltre le ore 13, inquadrato in precedenti contrasti, sorti, secondo la dirigente, per analoga tendenza dell'impiegata all'autoriduzione dell'orario di lavoro. Nessuna difesa,smentita o rettifica sulla generale condotta persecutoria nei confronti della debole impiegata sono rintracciabili nelle parole di difesa della B., che - come razionalmente ha rilevato la corte di appello - nulla sapeva della più ampia dimensione accusatoria delle dichiarazioni della F.. L'impropria qualifica del testo come intervista a scopo di replica e di rettifica è evidenziata dalla sua parte finale, costituita dal "colpo di scena" (la richiesta di allontanamento della disabile dall'ufficio postale) ,che non può che essere interpretato come conferma del sistematico atteggiamento ostile in danno dell'impiegata.

In ogni caso, è da ritenere al di fuori del corretto esercizio del diritto di informazione, al di fuori di un'ipotesi di rimozione dell'antigiuridicità della condotta diffamatoria, l'impostazione di un testo giornalistico, in cui l'autore o(come nel caso in esame) gli autori pongano un cittadino sul banco degli accusati e gli consentano di esporre le sue difese. Accetti o meno, il destinatario(recte bersaglio) di questo metodo informativo, il ruolo di inquisito e di autodifensore, il garantismo giornalistico -che concede spazio di rettifica alla difesa- non esclude la rilevanza penale della falsità delle accuse.

Va rilevato che già nell'ipotesi di rettifica -imposta come obbligo, L. n. 47 del 1948, ex art. 8, sostituito dalla L. n. 416 del 1981, art. 5 - la giurisprudenza ne ha messo in evidenza l'inefficacia scriminante (sez. 5^, n. 32364 del 2.7.02, rv 222622, secondo cui nè la rettifica nè la pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa valgono a rendere lecita la diffusione della precedente notizia diffamatoria).

A questo punto, va ribadito, che l'informazione ha acquistato - in base all'art. 21 Cost. - rilevanza di esimente, in tema di lesione della reputazione di un cittadino, in base al presupposto riconoscimento del prevalere di un altro diritto: il diritto della collettività ad essere informata su determinati fatti, siano o meno lesivi del credito sociale di chi li abbia commessi. Va da sè che l'interesse pubblico a conoscere ha come esclusiva area operativa quella dei fatti veri. I cittadini non hanno interesse a conoscere fatti falsi. Con il narrare e comunque diffondere fatti non veri, non solo si lede un diritto fondamentale del singolo, ma si lede il diritto della collettività a un'informazione rispondente al vero. La verità dei fatti ,oltre che costituire il contenuto dell'obbligo inderogabile, cui è tenuto il giornalista, costituisce un connotato radicato nel concetto di cronaca e critica. Nè può essere invocata l'ipotesi di verità putativa, di verità ritenuta in buona fede, in quanto gemmata in un quadro storico foriero di inevitabile errore.

La falsità non è inoltre sanata con l'asserita equidistanza tra verità e non verità, perchè comunque non è stata impedita la diffusione di notizia falsa tra i cittadini che hanno interesse solo a conoscere,per esprimere giudizi e per prendere posizione, fatti veri. Al momento della stesura degli articoli, questa falsità - poi accertata in sede giudiziaria- non risultava ai suoi autori. Tuttavia l'ipotesi della non corrispondenza al vero delle accuse era ben verosimile, attesa la diretta conoscenza del contrasto tra la fonte delle accuse e la sua destinataria. Prima di porre la B. sul banco degli accusati, era ben possibile ,al giornalista e ai suoi collaboratori, effettuare una sufficiente verifica su chi fossero le protagoniste di questa controversia, sorta in un piccolo ufficio di pubblico servizio, in un piccolo centro. Il processo a mezzo stampa, se chi accusa non è in grado di dimostrare la verità di quanto afferma, può degenerare in condotte diffamatorie, ascrivibili a colo che costruiscono l'impianto scenico ,su cui la reputazione viene sacrificata. Questi ultimi non possono invocare neutralità di testimone, in quanto è grazie a loro che si consuma il reato, mediante la comunicazione alla cittadinanza (a più persone). Questa neutralità è comunque smentita dalla cadenza dei fatti e dal loro intrinseco significato, da cui, razionalmente, la corte di merito ha tratto il convincimento sulla sussistenza di una vera e propria campagna diffamatoria in danno della B.. Il giornalista che "capita per caso" nell'ufficio postale e, conseguentemente, "per caso" capta le infamanti dichiarazioni della F., ha redatto un articolo che ha incontrato il pieno consenso e la totale condivisione del direttore responsabile e dell'editore dei quotidiani, tanto da pubblicare con titolo unilateralmente e perentoriamente accusatorio il 31 gennaio e ripubblicare il medesimo testo, nel giorno successivo nell'altro quotidiano sempre dell'editore R.. Quest'ultimo si presta all'intervento telefonico, nel corso del quale - secondo la dichiarazione ritenuta correttamente credibile dalla corte territoriale- effettua una comunicazione di garanzia (avverte la B. che la F. intende denunciarla), per stimolare un'impropria e parziale autodifesa, che è però funzionale solo alla difesa degli altri partecipi alla programmata azione diffamatoria. Correttamente, il giudice di appello ha ritenuto che la sua condotta legittima l'affermazione di responsabilità in forma diretta, non a titolo di colpa, ma a titolo di dolo, in concorso con gli altri correi. Non ha alcun rilievo l'improprio riferimento al "reato di cui all'art. 596 bis c.p.", che pacificamente non contiene alcuna norma incriminatrice.

Quanto a P., il testo della lettera - con la sua firma non tempestivamente disconosciuta- è pubblicata ancora in uno dei quotidiani C.- R., dimostrando il suo inserimento nell'ulteriore svolgimento del programma diffamatorio in danno della B.: l'accusa di trasferire un'impiegata disabile per capriccio, con violazione delle "leggi che tutelano i portatori di handicap" corrisponde all'accusa di violare ugualmente norme scritte, di natura contrattuale e/o legislativa, e norme non scritte ,di carattere morale e umanitario.

La falsità delle notizie sulle violazioni di norme giuridiche o morali, addebitate alla B., e la mancanza di interesse dei cittadini di esserne informati troncano sul nascere ogni altra considerazione sull'invocata esimente ex art. 51 c.p..

Alla luce delle suindicate argomentazioni, va rigettato il ricorso presentato agli effetti civili, attesa la piena e inequivoca evidenza dei danni subiti dalla B..

I ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.700, oltre accessori come per legge.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della parte civile, che liquida in Euro 1.700, oltre accessori come per legge.