Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2012, n. 89 - Domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta posta in essere dal datore di lavoro in contrasto con l'art. 2087 c.c.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza



sul ricorso 4117-2009 proposto da:
D.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GNEMMI PAOLO, giusta  delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.R.C.A. - ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO CURA ANZIANI, in persona del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato URCIUOLI FLAVIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONELLI IRENE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 533/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,  depositata il 16/10/2008 R.G.N. 288/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato ANTONUCCI ARTURO;
udito l'Avvocato FLAVIA URCIUOLI per delega LEONELLI IRENE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Fatto


1. La Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 533 del 16 ottobre 2008, rigettava l'impugnazione proposta da D.G.C. nei confronti dell'I.N.R.C.A. Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 17 settembre 2005.

2. La D.G., già dipendente dello stesso come ausiliario socio-sanitario, premetteva che:
addetta al servizio guardaroba, era stata illegittimamente assegnata prima al reparto dialisi a partire dal 10 agosto 1998 e poi al laboratorio analisi dal 26 agosto 1998, quindi al reparto di diabetologia del successivo 14 dicembre;
la mobilità in questione era illegittima perchè assunta in violazione del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 11;
tali trasferimenti, illegittimi in quanto privi di adeguata motivazione, le avevano causato gravi patologie ed erano etiologicamente connesse anche con una serie di incidenti dalla stessa subiti sul luogo di lavoro (il 2 settembre aveva subito la distorsione del piede destro a causa di una caduta su una scopa lasciata incustodita, il 3 novembre 1998 aveva avvertito un forte dolore trafittivo alla schiena tentando di sollevare una scatola del peso di oltre 25 Kg; il 19 giugno 1999 mentre faceva le pulizie, aveva subito lo schiacciamento del secondo dito della mano destra nella porta di corsia);
in conseguenza dell'illegittimo trasferimento dal servizio guardaroba non si era vista attribuire l'indennità lavorativa relativa al "progetto obiettivo speciale" per la "produttività collettiva 1998".
Tanto premesso, chiedeva la declaratoria dell'illegittimità delle assegnazioni disposte nei suoi confronti l'8 agosto 1998 (presso il reparto dialisi), il 26 agosto 1998, il 3 ottobre 1998 e il 2 novembre 1998 (presso il laboratorio dialisi) e il 14 dicembre 1998 (presso TUO di Diabetologia), con conseguente loro annullamento e declaratoria di nullità; la propria reintegrazione presso il servizio Guardaroba; la condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e morale, subiti a causa delle illegittime assegnazioni lavorative, ivi compresi quelli conseguenti agli infortuni professionali patiti in data 2 settembre 1998, 3 novembre 1998, 19 giugno 1999, nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, nonchè al pagamento dell'indennità lavorativa non corrisposta in conseguenza dell'illegittimo trasferimento dal servizio Guardaroba, relativa al progetto obiettivo speciale della produttività collettiva 1998.
3. Il Tribunale rigettava le domande.
4. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado d'appello D.G.C. prospettando quattro motivi di ricorso.
5. Resiste l'I.N.R.C.A. con controricorso.



Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., comma 2 e dell'art. 416 c.p.c., comma 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; il tutto in riferimento sia alla sussistenza, per non contestazione, del demansionamento e/o assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle inizialmente assegnate (all'assunzione) e dedotte dalla ricorrente e sia all'omesso, insufficiente e/o contraddittorio esame della documentazione allegata agli atti del giudizio e delle risultanze istruttorie emerse nel corso dello stesso.
Essa ricorrente, successivamente all'assunzione, era stata inquadrata in un ruolo straordinario con la qualifica di ausiliario socio- sanitario (Agente tecnico) presso il servizio guardaroba (economato), con le seguenti mansioni: cucito, rammendo, cambio indumenti di tutto il personale ospedaliero. Era poi intervenuta una variazione in pejus delle suddette mansioni, in quanto il 14 dicembre 1998 veniva spostata al centro di diabetologia e malattia del ricambio, ma anche in occasione di precedenti assegnazioni in data 8 agosto 1998, presso il reparto dialisi ed in data 26 agosto 1998, 3 ottobre 1998 e 2 novembre 1998, presso il laboratorio analisi. Dalle prove testimoniali (testi P., G., S., C., B., T.), era emerso che tale variazione avveniva senza motivazione e veniva avvertita dalla D.G. come una vera e propria discriminazione.
La Corte d'Appello, invece, riteneva che non fosse stato provato alcun demansionamento, benchè essa ricorrente avesse indicato sia le mansioni di appartenenza sia quelle successive e tali fatti non fossero stati contestati dall'I.N.R.C.A.. Il giudice di secondo grado, inoltre, non teneva conto delle suddette risultanze istruttorie, così violando l'art. 2103 c.c., nè esaminava la domanda inerente l'esistenza di danni, benchè in ordine agli stessi potesse assumere rilievo anche la prova per presunzioni.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:
se la non contestazione specifica dalla controparte datoriale costituita e contraddittrice nel processo, del demansionamento dedotto dal lavoratore nel ricorso introduttivo e fatto valere in giudizio, debba e/o possa essere ritenuta dal giudice del merito un fatto ammesso, in quanto pacifico, a norma dell'art. 116 c.p.c., comma 2, e dell'art. 416 c.p.c., comma 3.
Il fatto controverso consiste nella possibilità di considerare raggiunta la prova della esistenza del mutamento di mansioni in pejus, non equivalenti a quelle iniziali dell'assunzione, come specificato.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. La doglianza verte sul rilievo che il giudice avrebbe dovuto attribuire alla mancata contestazione specifica da parte del convenuto delle mansioni di appartenenza e alla mancata considerazione delle risultanze istruttorie della prova per testi.
Come questa Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare (Cass. S.U., n. 5454 del 2009) l'esercizio del potere direttivo si colloca sul piano dei poteri privati ascrivibili alla categoria dei diritti potestativi.
Con l'assegnazione delle mansioni è il contenuto dell'obbligazione di svolgere la prestazione lavorativa che viene determinato, sicchè con un atto unilaterale del datore di lavoro si hanno effetti giuridici nella sfera del lavoratore il quale, in tal caso, versa in una situazione di soggezione. Proprio perchè si tratta di un potere privato, tipico della subordinazione, il legislatore circonda il suo esercizio di limitazioni e prescrizioni a garanzia del lavoratore e per bilanciare la sua situazione di soggezione. Sotto più profili l'esercizio di tale potere può appalesarsi illegittimo: perchè le mansioni cosi come conformate non sono corrispondenti alla qualifica;
o perchè in tal modo si determina una discriminazione; o perchè c'è un motivo illecito, quale quello di indiretto contrasto dell'attività sindacale del dipendente. In tal caso il lavoratore può reagire all'esercizio illegittimo di tale potere allegando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia di illegittimità. C'è quindi a suo carico un onere di allegazione, come già ritenuto da Cass., n. 20523 del 2005, con riferimento ad un'ipotesi di insufficiente allegazione degli elementi di fatto significativi dell'illegittimità dell'esercizio del potere suddetto mediante l'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica e di conseguente rigetto della domanda. Il datore di lavoro a sua volta, convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto l'assunta illegittimità dell'esercizio di tale potere direttivo, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.) e può allegare altri fatti che, all'opposto, siano indicativi del legittimo esercizio del potere direttivo.
Parimenti l'onere probatorio grava rispettivamente sull'uno e sull'altro in ordine ai fatti che ciascuno allega.
Dei richiamati principi, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione, da un lato, ritenendo che nel caso di specie il datore di lavoro non era tenuto a comprovare ragioni tecniche, organizzative e produttive, dal momento che gli spostamenti in questione non erano qualificabili come trasferimenti in senso proprio ma come mera assegnazione a diversi reparti o servizi nell'ambito della medesima unità produttiva; dall'altro deducendo, in conformità con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la ricorrente non aveva neppure allegato in sede di ricorso introduttivo di essere stata adibita a mansioni non rientranti nella qualifica assegnatale, nè aveva prodotto la declaratoria delle mansioni al fine di permettere al giudice di valutare la sussistenza del demansionamento lamentato.
Dunque, la doglianza della ricorrente avrebbe pregio, se fosse stata relativa alla mancata contestazione da parte del resistente di un dedotto carattere peggiorativo delle mansioni successive a quelle dell'assunzione, e non, invece, della consistenza di quest'ultime, ben potendo un cambiamento di tali mansioni, come queste ultime indicate dalla ricorrente, non dare luogo di per sè a demansionamento.
In ordine alla censura relativa al mancato rilievo attribuito ad alcune risultanze istruttorie occorre ricordare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass., n. 9245 del 2007).
Sotto altro profilo, detta censura, concernendo la valutazione della prova assunta, involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità.
Ed invero, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti "decisivi" della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. n. 1754 del 2007). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto con riferimento alla legittimità degli spostamenti e/o delle assegnazioni di mansioni diverse e/o non equivalenti attuati nei confronti del lavoratore, anche in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello discenderebbe che la parte datoriale non era tenuta a provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che avevano dato causa alle ricordate nuove assegnazioni, in contrasto con il precetto di cui all'art. 2103 c.c..
Nel caso di specie i compiti a cui veniva assegnata essa ricorrente non erano connessi alla qualifica attribuita. In proposito, è richiamato l'esito della prova per testi (testi S., C., R., D., G.) e il contenuto degli atti difensivi.
Il quesito di diritto ha il seguente contenuto: "se le diverse assegnazioni attuate all'interno della medesima unità produttiva/struttura lavorativa, debbano essere giustificate da ragioni tecniche, organizzative e produttive, quando esse prevedano mansioni non equivalenti o peggiorative rispetto a quelle iniziali".
Il fatto controverso consiste nella possibilità o meno di assegnare la ricorrente a reparti diversi l'uno dall'latro con mansioni sempre diverse e non equivalenti alle iniziali, sulla falsa prospettazione (e quindi in assenza di ragioni organizzative/produttive) della chiusura del servizio guardaroba in cui da sempre la stessa aveva prestato la propria obbligazione lavorativa, quindi in spregio alla tutela del lavoratore dalle dequalificazioni professionali e dalla adozione di atti modificativi delle modalità di esecuzione della prestazione, aventi contenuto arbitrario o discriminatorio ovvero in contrasto con il precetto di buona fede e correttezza.

2.1. Il motivo di ricorso non è fondato e deve esser rigettato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1 (ultima parte), implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, il quale, però, non è di per sè idoneo a configurare l'ipotesi del trasferimento quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.
Tuttavia, poichè la finalità principale della norma di cui all'art. 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una "unità produttiva" ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale (Cass., n. 11660 del 2003).
Come si è sopra ricordato la Corte d'Appello, dopo aver escluso l'applicabilità del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 11, ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, che nella fattispecie in esame, non essendovi stato il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione e operando l'assegnazione nell'ambito della medesima unità produttiva, non poteva invocarsi l'art. 2103 c.c.. Per altro verso, la censura si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle risultanze delle prove per testi non ammissibile in sede di legittimità se non nei limiti sopra richiamati, non ravvisabili, tuttavia, con riguardo al motivo in esame.

3. Con il terzo motivo d'impugnazione è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tutto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta posta in essere dal datore di lavoro in contrasto con l'art. 2087 c.c., come dedotta negli atti di causa, tenuto conto che le assegnazioni furono la causa dei disturbi lamentati dalla lavoratrice e degli incidenti ad essa occorsi in quel periodo, come accertato in corso di causa (ricorso introduttivo, atto d'appello) e certificato dai medici operanti all'interno della struttura I.N.R.C.A. e dal consulente medico legale di parte.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: "se l'immotivato mutamento delle mansioni del lavoratore attuato dal datore di lavoro attraverso nuove e ripetute assegnazioni all'interno della medesima unità produttiva/struttura lavorativa, possa rappresentare, tenuto conto della sistematicità e durata di detta azione nel tempo, una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c., nei confronti del lavoratore".
Il fatto controverso consiste nella possibilità di ravvisare o meno una violazione dell'obbligo di sicurezza a carico dell'I.N.R.C.A., come dedotto da essa ricorrente nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello, stante le diverse assegnazioni con demansionamento attuate nei confronti della D.G. ai tre reparti in soli quattro mesi dall'8 al 10 agosto 1998 al 12 dicembre 1998.

3.1. Il motivo non è fondato. La censura in esame, per come articolata, benchè venga invocato l'art. 2087 c.c. (che non configura, comunque, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, Cass., n. 3786 del 2009), ha come premessa la ritenuta illegittimità delle assegnazioni della ricorrente in quanto prive di adeguata motivazione e determinanti demansionamento, circostanze su cui vertevano le doglianze del primo e del secondo motivo di impugnazione.
All'intervenuto rigetto di questi ultimi, quindi, segue il rigetto del terzo motivo di ricorso.
Si ricorda comunque, come secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19785 del 2010) in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Va ancora aggiunto che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico - fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.
Ciò che va rimarcato, dunque, è che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il prestatore di lavoro, che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile anche per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c..

4. Con il quarto motivo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; il tutto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni del lavoratore conseguenti alla condotta posta in essere dal datore di lavoro da qualificarsi come pluralità di atti e comportamenti unificati dall'intento di intimorire anche psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione.
La ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni anche indipendentemente dalla qualificazione giuridica del comportamento medesimo sotto il profilo della liceità. Nella sentenza veniva omessa ogni decisione sulla dedotta esistenza di un nesso causale tra lo stato psico-fisico della ricorrente e le nuove assegnazioni imposte dal datore di lavoro.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: "se la condotta posta in essere dal datore di lavoro, anche indipendentemente dalla astratta liceità del comportamento medesimo, debba e/o possa legittimare il risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale, come chiesto negli atti del giudizio, con riguardo al ripetuto, immotivato mutamento in pejus delle mansioni attuato attraverso nuove assegnazioni all'interno della medesima unità produttiva/struttura lavorativa, tenuto conto della sistematicità e durata di dette azioni nel tempo".
Il fatto controverso consiste nella possibilità o meno di risarcire i danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta posta in essere dal datore di lavoro e rappresentati da una pluralità di atti e comportamenti unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il lavoratore e funzionali alla sua emarginazione in violazione dell'obbligo di sicurezza carico della stessa I.N.R.C.A., come dedotto dalla medesima lavoratrice nel ricorso introduttivo e nell'appello e illustrato.

4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Con lo stesso, analogamente a quanto affermato in ordine al terzo motivo di ricorso, si prospetta un ulteriore titolo risarcitorio attraverso una nuova qualificazione giuridica del comportamento datoriale, che, però, oltre ai profili relativi al carattere nuovo della domanda, eccepito dal controricorrente, per come prospettato, ha comunque come presupposto, premessa la ritenuta illegittimità delle assegnazioni della ricorrente in quanto prive di adeguata motivazione e determinanti demansionamento, circostanze su cui vertevano le doglianze del primo e del secondo motivo di impugnazione che venivano respinti.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duemila per onorario, Euro, per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012