Tipologia: CCNL
Data firma: 30 giugno 1955
Validità: 01.07.1955 - 30.06.1957
Parti: Animpec-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil
Settori: Tessili, Pelle e cuoio, Impiegati, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 19. - Indennità zona malarica.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Assenze e permessi.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Regolamenti e norme aziendali.
Art. 26. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 31. - Tutela della maternità.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 35. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 37. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 38. - Previdenza.
Art. 39. - Cessione, trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 40. - Certificato di lavoro.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Collegi tecnici.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 44. - Sostituzione degli usi.
Art. 45. - Disposizioni generali.
Art. 46. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, 30 giugno 1955

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio (Animpec), [...] con l’intervento dei rappresentanti delle Ditte: Compagnia Continentale SCEA, Società Anonima Reina [...], Valigeria Vaiaguzza [...], Soc. An. Fratelli Pranzi [...], Ditta E.U. Locati [...], Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo [...], Ditta Redaelli [...] e dei rappresentanti: [...] dell’Associazione Industriale Lombarda di Milano[...], dell’Associazione Industriali di Varese [...], dell’Associazione Industriali di Monza; con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] coll’intervento dei rappresentanti dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...] con l’intervento dei rappresentanti dei Sindacati Provinciali [...] assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...]e coll’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...] è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: Pelletterie, Sellerie in genere, Buffetterie, Articoli sportivi, Cinture in genere e cinturini per orologio, Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, Selle, sedili e borsette: per ciclo e motociclo, Cinghie di trasmissione, Valigie e bauli.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece t fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di anzianità, di cui agli articoli 35, 36 e 37, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare ' a termine l’opera o il lavoro per cui l’impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell’attività aziendale.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla, sua categoria, o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore già stabilite con accordi locali.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’art. 8 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
[...]
Il lavoro straordinario, o notturno, o festivo, deve essere richiesto od autorizzato.
[...]

Art. 19. - Indennità zona malarica.
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia delle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Regolamenti e norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonché dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 26. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 31. - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri) e successive disposizioni.

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di due ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell’azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 45. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d’impiego nelle aziende industriali.
Ferma la inscindibilità di cui all’art. 43 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all’impiegato.