Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1948
Validità: 01.03.1947 - 31.12.1950
Parti: Fnaem e Fidae
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze - Permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Trasferte e rimborsi spese.
Ari. 18. - Assegnazione del personale - Minimi di stipendio o paga - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e della indennità di contingenza.
Art. 20. - Mensilità e quota di mensilità supplementari.
Art. 21. - Aumenti biennali o annuali.
Art. 22. - Ricostruzione della carriera.
Art. 23. - Indennità varie.
• Indennità istruzione figli
• Indennità alta montagna
• Indennità di bicicletta
• Indennità testimoni
• Indennità rischio
• Indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi
• Indennità zona malarica
Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
a) Alloggio
b) Vestiario
c) Energia elettrica
• Disposizione comune
Art. 25. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29.:- Cessione e trasformazione di Azienda.
Art. 30. - Norme Aziendali.
Art. 31. - Inscindibilità del Contratto.
Art. 32. - Domande di compensi.
Art. 33. - Cassa Assistenza di Malattia.
Art. 34. - Commissione Interna.
Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale
Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 18. - Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza.
Art. 23. - Indennità varie.
Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
Art. 25. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Anzianità convenzionale per la guerra 1915-18.
Istruzione professionale.
Centrali in caverna.
Applicazione tariffa promiscua ai dipendenti dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano (Riunione 23 marzo 1948).
Accordo per la rivalutazione salariale, 18 giugno 1948
Verbale d’accordo, 10 ottobre 1949

Contratto nazionale dipendenti da aziende elettriche municipalizzate, 31 gennaio 1948

In Roma, tra la Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate (Fnaem) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...]

Premesso:
- che in data 28 febbraio è venuto a scadere il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le parti in data 4 febbraio 1946;
- che ancora restano da trattare alcune pattuizioni contrattuali, tra cui la principale quella del trattamento di fine lavoro che richiede particolare approfondito esame;
- che all’articolo relativo alla «Decorrenza e durata» è stato convenuto che il nuovo contratto di lavoro avrà decorrenza dal 1° marzo 1947 e scadenza al 31 dicembre 1950;
- che per altro tutti i rapporti nascenti da detto contratto sono stati transativamente regolati sino alla data del 31 dicembre 1947;
- che la Fidae a nome dei suoi rappresentati, ha avanzata richiesta perché venga data effettiva applicazione dal 1° gennaio 1948 a tutte le pattuizioni concordate, senza pregiudizio, per sé e per la Fnaem, circa le pattuizioni da definire.
Tanto premesso:
- le parti, confermando la piena validità delle pattuizioni contrattuali già concordate e trascritte nei verbali d’accordo, e dando atto che le stesse costituiscono parte integrante del contratto in via di completa definizione in rinnovo di quello già stipulato il 4 febbraio 1946 e scaduto il 28 febbraio 1947, stabiliscono di dare esecuzione a dette pattuizioni dal 1° gennaio 1948.
Il presente Contratto sostituisce quello stipulato il 4 febbraio 1946 e scaduto il 28 febbraio 1947; esso va, quindi, automaticamente applicato al personale delle Aziende il cui rapporto di lavoro sia al momento regolato dal citato Contratto 4 febbraio 1946.
Per il personale delle medie e piccole Aziende il cui rapporto di lavoro sia già stato regolato dal succitato Contratto 4 febbraio 1946 modificato o adattato, o sia regolato da pattuizioni diverse, le Federazioni si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gli interessi delle Parti che le Federazioni rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Azienda:
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova del presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere destinato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tal caso al lavoratore spetta il solo trattamento complessivo dovuto al lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’Azienda può, per mezzo di proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per accertarne la costituzione fisica o l’idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell’Azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dall’Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in 12 ore settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della presi azione è fissata come appresso:
a) 48 ore settimanali per gli uscieri o fattorini;
b) 56 ore settimanali, anche in turno trimestrale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
Peraltro, per il personale di cui alla lettera b) e c) del presente articolo, le ore eccedenti le 48 ore settimanali, sino ai limiti sopra precisati ed eccezionalmente oltre tali limiti ma entro quello maggiore delle 60 ore settimanali, vanno retribuite con la sola paga ii stipendio orari ridotti del 37 %.
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardialinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazioni in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
[...]

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e di scarico, all’esercizio delle centrali, delle sottostazioni e delle cabine presidiate, alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festiva il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che possibilmente il giorno di riposo venga mediamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà loro dovuta per la domenica di cui rimanessero privati, la maggiorazione del 40 % sulla retribuzione.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una maggiorazione del 40 % sulla retribuzione.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art. 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato [...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’Azienda, in tale evenienza, conserva il posto alla lavoratrice non in prova, per un periodo di sei mesi, corrispondendole la retribuzione durante i primi quattro mesi [...]

Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
[...]
E anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]

Art. 15. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono esser fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 23. - Indennità varie.
Indennità alta montagna:

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiate di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde una indennità da concordarsi tra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita .una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza è difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi:
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità graduabile fino ad un massimo del 5 % del minimo della rispettiva categoria.
Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni sia frequentemente addetto a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi col lavoratore stesso, o con l’assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità zona malarica:
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in. località malarica viene corrisposta una indennità di L. 600 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal Ministero dell’interno, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.

Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
b) Vestiario:
L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe di montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
[...]

Art. 26. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai Superiori, e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]
Il lavoratore deve infine sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere esteso fino ad un massimo di 30 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera g) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera f). [...]
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 30. - Norme Aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 34. - Commissione Interna.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli fissati nell’accordo interconfederale 7 agosto 1947.
Resta convenuto che l’accordo predetto deve intendersi operante dal 1° novembre 1947.

Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dall’interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di otto Membri quattro dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate e gli altri quattro dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche che si sceglierà un Presidente, o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
Tale Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Dichiarazioni a verbale
Art. 1. - Applicabilità del Contratto.

Applicabilità del contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste. - Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive. - Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto all’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica e amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del gruppo A previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Dichiarazione della Rappresentanza dei lavoratori. - I Rappresentanti dei lavoratori dichiarano che essi, compresi delle considerazioni emerse nel corso della discussione, accettano l’orario fissato nel presente Contratto solo per le speciali contingenze attuali e per dimostrare il senso di responsabilità che li guida di fronte alle prevalenti necessità della ricostruzione del Paese.
Essi si riservano, quindi, di ripresentare la loro richiesta di riduzione degli orari di lavoro quando tali speciali contingenze verranno a cessare.

Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50 %. - Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l’Azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
Trattamento lavoratori degenti in sanatorio tubercolare. - I Rappresentanti delle Aziende dichiarano che le Aziende stesse non applicheranno le riduzioni sulla retribuzione prevista al terzo comma dell’art. 13 del presente Contratto ai lavoratori degenti in sanatorio tubercolare o per i quali il ricovero sia stato riconosciuto indispensabile dall’Inps, fermo s’intende, il computo in conto delle percezioni per atti assicurativi e assistenziali di cui al settimo comma dello stesso articolo.

Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Avvicendamento. - I Rappresentanti delle Aziende prendono atto della raccomandazione formulata dai Rappresentanti dei lavoratori perché venga effettuato un equo avvicendamento del personale, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel caso di trasferimenti in luoghi disagiati e diversi da quelli di origine.

Art. 23. - Indennità varie.
[...]
Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo. - L’indennità macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.
Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria. - Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei dipendenti - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse Mutue di Malattia. Le Aziende che non abbiano in atto tali istituzioni, presenteranno la stessa assistenza antimalarica.
[...]
Esalazioni venefiche. - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
Evacuazioni scorie incandescenti nelle centrali termiche. - Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata in tutto manualmente.

Art. 24. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
Vestiario - Dotazione impermeabili. - Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare gradualmente tale dotazione al più tardi per la stagione invernale 1948- 1949, in modo che, raggiunta la parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
Vestiario - Situazione di fatto. - In merito all’ultimo comma del punto b) dell’articolo 24 del presente Contratto, i Rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.
[...]

Art. 35. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni. - Le parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica di cui all’art. 35 del presente Contratto.
I Membri di detta Commissione dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità, restando inteso che anche il sostituto debba essere scelto, da ciascuna delle Parti tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di sei Membri oltre il Presidente e sempre con rappresentanza paritaria delle due Federazioni, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Istruzione professionale.
La Fnaem assicura che le Aziende - come sempre hanno fatto - cureranno l’elevamento culturale professionale dei propri lavoratori, istituendo appositi corsi o concorrendo al funzionamento di esistenti scuole.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti ed impiegati ed apprezzeranno gli orientamenti che, al riguardo, le Organizzazioni sindacali regionali di categoria saranno concordemente per suggerire.

Centrali in caverna.
Le Federazioni impegnano le Aziende che eserciscono centrali in caverna ad adottare i provvedimenti eventualmente necessari affinché la prestazione di lavoro non sia lesiva della salute dei lavoratori addetti a tali centrali.