Cassazione Penale, Sez. 3, 13 gennaio 2012, n. 901 - Contravvenzioni alla normativa contro gli infortuni sul lavoro e pagamento della sanzione





 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MULLIRI Guida - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA



sul ricorso proposto da: (Omissis), nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2010 dal giudice del tribunale di Lamezia Terme;
udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione; udito il difensore avv. (Omissis).

 

Fatto

 

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Lamezia Terme dichiarò (Omissis) colpevole di due contravvenzioni alla normativa contro gli infortuni sul lavoro e lo condannò alla pena, sospesa, di euro 2.500,00 di ammenda.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che egli fin dal 13.8.2004, ossia entro i termini di legge aveva provveduto al pagamento della sanzione intimatagli ed inviato copia del pagamento alla direzione provinciale del lavoro, che aveva l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla procura della Repubblica.
2) violazione degli articoli 157, 159 e 160 c.p. perchè i reati si erano prescritti il 7.8.2010, ossia in una data anteriore a quella di emissione della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la causa di estinzione.

 

Diritto


Il primo motivo è fondato. Risulta infatti che l'imputato ha depositato copia di una ricevuta (prodotta in originale in udienza) del pagamento da parte sua in data 13.8.2004 - ossia entro il termine di legge -, presso l'agenzia di Acconcia di Curinga del Credito Italiano, in favore della Agenzia delle Entrate della somma di euro 1.683,00 corrispondente alla sanzione amministrativa intimatagli in relazione alle violazioni oggetto del presente processo con decreto emesso il 14.7.2004.

Ne consegue che alla data del 13 agosto 2004 i reati si sono estinti per intervenuta oblazione.
Può' anche osservarsi che il corso della prescrizione è rimasto sospeso dal 5.7.2007 al 20.12.2007, per mesi 5 e giorni 15, e dal 18.11.2008 al 18.5.2010, per anni 1 e mesi 6, per un totale di anni 1, mesi 11 e giorni 15. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "La richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività' difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento)" (Sez. 1, 17.6.2008, n. 26714, Arena, m. 240460; Sez. 1, 4.2.2009, n. 5956, Tortorella, m. 243374; Sez. 5, 8.2.2010, n. 18071, Piacentino, m. 247142).


Essendosi i reati consumati il 9 giugno 2004, gli si sono pertanto comunque prescritti in data 24.11.2010.
Fra le due cause di estinzione prevale quella che si è verificata per prima.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per oblazione.


P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per oblazione.