Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 29 aprile 1953
Parti: Fnaem e Fidae, Flaei, Faile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate


Verbale di rinnovo del contratto collettivo, 29 aprile 1953

La Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate [...] assistiti dall[...]a Confederazione della Municipalizzazione, la Federazione Italiana, Dipendenti Aziende Elettriche [...], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane [...], la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici [...], a conclusione delle trattative svoltesi dal 10 febbraio 1953 ad oggi hanno convenuto quanto segue:
1. Il contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1953 e sarà applicato a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro al 31 dicembre 1952 era regolato dal precedente contratto disdetto e di cui il presente costituisce la rinnovazione.
2. Le Aziende si adopereranno affinché il contratto riporti al più presto possibile le prescritte approvazioni.
3. Il coordinamento delle varie pattuizioni è demandato ad una Commissione ristretta composta di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Nazionali stipulanti e dovrà essere ultimato entro il mese di maggio.
4. Il regolamento delle vertenze individuali avverrà seguendo la procedura indicata nell’allegato al presente verbale.
5. Le Aziende consegneranno gratuitamente ad ogni lavoratore una copia a stampa del contratto e di tutti gli allegati e cureranno il ritiro della ricevuta.
6. [...]

Allegato al verbale, 29 aprile 1953
Regolamento delle vertenze individuali

1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite la Commissione Interna, all’Amministrazione aziendale, a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
2. L’Amministrazione aziendale, dovrà discutere la vertenza con la Commissione Interna entro venti giorni dalla richiesta.
In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due Parti verbale in triplice esemplare corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarano d’accordo.
3. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro dieci giorni al Sindacato provinciale ed alla Fnaem.
4. A richiesta della parte più diligente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione del verbale di disaccordo di cui sopra, la Fnaem. provvederà alla convocazione presso l’Azienda interessata dei Delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori, assistiti dai Delegati dei Sindacati regionali (o in mancanza da quelli delle Federazioni nazionali) e dei propri rappresentanti.
Essi avranno il compito di sentire le Parti e di tentare la loro conciliazione; in caso di disaccordo di rimettere la vertenza con gli atti e l’istruttoria relativa alla Commissione Paritetica Interpretativa completando, se del caso, l’istruttoria.
5. I delegati della Fnam e delle organizzazioni dei lavoratori che hanno svolto la loro opera conciliativa nella fase di cui all’articolo precedente non possono far parte della Commissione Paritetica per decidere la stessa vertenza.