Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 1952
Validità: 01.06.1952 - 31.12.1953
Parti: Industriali dei manufatti in cemento - Confindustria e Fiea-Cgil, Filde-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Cemento, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 8. - Permessi.
Art. 9. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Passaggio di mansioni.
Art. 12. - Mansioni promiscue.
Art. 13. - Apprendistato.
Art. 14. - Passaggio alla categoria speciale o a quella impiegatizia.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Definizione della retribuzione.
Art. 18. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 19. - Lavoro a turno.
Art. 20. - Conteggio della paga.
Art. 21. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 22. - Risarcimento danni.
Art. 23. - Lavoro a cottimo.
Art. 24. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Gravidanza e puerperio.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28. - Cariche sindacali
Art. 29. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Gratifica natalizia.
Art. 32. - Trasferte.
Art. 33. - Trasferimenti.
Art. 34. - Mense.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Interruzione di anzianità.
Art. 37. - Visite d’inventario.
Art. 38. - Regolamento interno di azienda.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di licenziamento.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Indennità in caso di morte.
Art. 46. - Commissioni interne.
Art. 47. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 48. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 49. - Previdenze sociali.
Art. 50. - Pronto soccorso.
Art. 51. - Accordi interconfederali.
Art. 52. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.
Protocollo aggiuntivo

Contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, 11 giugno 1952

Tra la Delegazione degli industriali dei manufatti in cemento [...] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Fiea) [...] con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filde) [...] con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini (Fenea), [...] e con la partecipazione della Unione Italiana del lavoro; è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria dei Manufatti in Cemento e per gli operai dipendenti.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente nell’azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà;! soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è regolato dalle norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia, l’orario normale di lavoro è di un massimo di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali.
L’azienda deve esporre in luogo accessibile una tabella indicante l’orario di lavoro (inizio, intervalli e termine).

Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Nessun operaio deve cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto, prima del segnale di cessazione del lavoro.

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall’art. 9 (sospensioni e interruzioni di lavoro) nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 12 giorni lavorativi susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Passaggio di mansioni.
L’operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua quantica purché ciò non comporti una diminuzione del suo salario.
[...]

Art. 13. - Apprendistato.
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed accordi interconfederali.

Art. 15. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto ogni settimana ad un giorno di riposo, che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Nei casi in cui è ammessa la prestazione di lavoro nel giorno domenicale, è dovuto il riposo compensativo in altri giorni della settimana.
Gli operai ai quali venga richiesta la prestazione in giorno domenicale, dovranno essere preavvisati almeno 24 ore prima.
Qualora il preavviso non avvenga nel termine anzidetto o lo spostamento della giornata di riposo compensativo non sia comunicato almeno 24 ore prima, agli operai sarà corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbero dovuto godere del riposo, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Analogo trattamento dovrà essere praticato agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ed ai turnisti ai quali venga richiesta la prestazione di lavoro nel giorno destinato al riposo compensativo.

Art. 18. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre gli orari normali di cui all’art. 6 (orario di lavoro) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
[...]
L’operaio è tenuto a prestare - su richiesta dell’azienda - nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]

Art. 19. - Lavoro a turno.
L’azienda potrà stabilire dei turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno loro stabilito.
Essi potranno essere avvicendati in turni anche ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte.
Per il lavoro eseguito in ore notturne comprese in turni periodici, non competono all’operaio le percentuali di maggiorazione previste dall’art. 18 per il lavoro notturno.
Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano nei suddetti turni, sulla retribuzione normale degli stessi sarà applicata una maggiorazione in ragione del 5 per cento per le ore lavorate di notte.
Restano ferme le norme previste dagli artt. 15 e 16 per quanto riguarda il riposo settimanale ed i giorni festivi.

Art. 21. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato
L’azienda da parte sua dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare quanto ha dato in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 23. - Lavoro a cottimo.
Nel caso che l’azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, valgono le norme di cui appresso.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio del lavoro, le relative tariffe di cottimo.
[...]
L’operaio che lavora a cottimo alle dipendenze di una azienda non può assumere in proprio altri operai direttamente da lui retribuiti.
[...]
Eventuali controversie nell’applicazione delle norme contenute nel presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie di lavoro di cui all’art. 53.

Art. 24. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o malattia, l'azienda potrà esaminare l’opportunità di occupare l’operaio con mansioni adeguate alle sue nuove capacità con il salario proprio alle sue nuove mansioni.
[...]

Art. 26. - Gravidanza e puerperio.
Per le operaie in stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge.

Art. 30. - Ferie.
[...]
Qualora per esigenze aziendali non sia possibile il godimento delle ferie annuali, verrà corrisposta all’operaio l’equivalente indennità sostitutiva.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 38. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 41.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che:
[...]
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute (sempreché nella mancanza non si riscontri una insubordinazione) e lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 41.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità, nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) risse nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]

Art. 46. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa, si richiama la disciplina Interconfederale vigente in materia.

Art. 48. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del regolamento generale per l’igiene del lavoro.

Art. 50. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 51. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 52. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali centrali.

Protocollo aggiuntivo
Le parti stipulanti il contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti all’industria dei manufatti in cemento, sottoscritto l’11 giugno 1952, si danno reciprocamente atto che il contratto stesso, in relazione alla attuale rappresentanza della Delegazione degli industriali, costituitasi come alla premessa del contratto medesimo, si applica nei confronti delle aziende aderenti alle sotto elencate Associazioni territoriali degli industriali:

Alessandria
Bergamo
Bologna
Bolzano
Cremona
Como
Forlì
Lecco

Legnano
Mantova
Milano
Modena
Monza
Parma
Piacenza
Roma

Terni
Torino
Trento
Varese
Venezia
Verbania
Vercelli

L’elenco di cui sopra sarà successivamente integrato in relazione alle nuove adesioni che dovessero pervenire in avvenire.
Letto, confermato e sottoscritto.