Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 1962
Validità: 01.05.1962 - 30.04.1964
Parti: Anita, Fna - Confetra e Federazione italiana autoferrotramvieri e internavigatori, Filtat-Uil
Settori: Trasporti, Autotrasporto c/terzi

Sommario:

Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 5. - Categoria impiegati.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Indennità di cassa e di maneggio denaro.
Art. 13. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
Art. 14. - Lavoro straordinario.
Art. 15. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17. - Quattordicesima erogazione.
Art. 18. - Assenze e permessi.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Servizio militare. 
Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Indennità di zona malarica.
Art. 27. - Alloggio.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione.
Art. 34. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 35. - Norme speciali.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Controversie.
Art. 39. - Decorrenza e durata del contratto.
Tabella impiegati
Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 4. - Classificazione categorie operaie - Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 5. - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Indennità di trasferta.
Art. 14. - Rimborso spese.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Quattordicesima erogazione.
Art. 17. - Premi di anzianità.
Art. 18. - Scatti di anzianità.
Art. 19. - Permessi.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 22. - Recuperi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Trattamento personale femminile.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29. - Responsabilità dell’autista e del personale di scorta.
Art. 30. - Ritiro della patente.
Art. 31. - Pulizia macchine.
Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33. - Indennità varie.
• Indennità di uso mezzo di trasporto.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità per maneggio denaro.
Art. 34. - Alloggio al personale.
Art. 35. - Indumenti di lavoro.
Art. 36. - Preavviso.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione.
Art. 41. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione della azienda.
Art. 42. - Controversie.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Lavori di facchinaggio.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Tabella 1 - Paga minima oraria
Tabella 2 - Operai (superiori ai 20 anni) - Paga minima giornaliera

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltabilisti, anche padroncini)

Addì 29 maggio 1962, in Roma, tra l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita) [...], la Federazione nazionale autotrasportatori (Fna) [...], con l’intervento della Confederazione generale del traffico e dei trasporti (Confetra) [...], in rappresentanza delle imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltabilisti, anche padroncini) e la Federazione italiana autoferrotramvieri e internavigatori [...], la Federazione italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico (Filtat) [...], l’Unione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico aderente all’Uil [...], assistiti dall’Unione italiana del lavoro [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro che sostituisce i contratti collettivi nazionali di lavoro 2 maggio 1959 e successive modificazioni stipulati con la Fna e 14 luglio 1960 e successive modificazioni stipulati con la Anita.
Il presente contratto disciplina i rapporti del personale impiegatizio ed operaio dipendente da imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltabilisti, anche padroncini).

Impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento delle ore prestate in più con la retribuzione globale oraria maggiorata del 10 % per le ore prestate in più fino alle 44 e del 20 % per le ore prestate in più oltre le 44 e fino alle 48. Agli impiegati ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, anche il lavoro prestato oltre le 48 ore settimanali e fino alle 60 ore settimanali, sarà compensato con la retribuzione globale oraria maggiorata del 20 per cento.
Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettrocontabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di perforazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all’uso delle medesime per più di 6 ore giornaliere.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra indicato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, «quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salvo l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 13, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 13. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
L’impiegato non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi d’impedimento, di compiere entro i limiti consentiti dalla legge e nell’ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ere 22 alle ore 6. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall’impiegato che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d’impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 8.
[...]

Art. 20. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a sue spese contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale esterno. È esterno, a questi effetti, il personale che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell’ufficio.
[...]

Art. 21. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la intera retribuzione globale mensile per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni dovute;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento di cui alla lettera e), potrà essere adottato nei riguardi dell’impiegato colpevole di infrazioni alla disciplina ed agli altri doveri d'ufficio, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno in via provvisoria, del rapporto d’impiego.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento, di cui alla lettera f), potrà infine essere adottato ogni volta che le gravi infrazioni di cui al punto precedente siano state tali da arrecare danno materiale o grave danno morale all’azienda.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità in cui sia incorso l’impiegato, le quali potranno essere perseguite in ogni altra sede competente.

Art. 26. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 35. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 38. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 39. - Decorrenza e durata del contratto.
Protocollo aggiuntivo all’accordo nazionale 29 maggio 1962 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 1960 per il personale impiegatizio ed operaio dipendente da imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate (completisti - cisternisti - ribaltabilisti, anche padroncini)

Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 5. - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di:
а) 57 ore settimanali con un massimo di 9,30 giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati tali quelli che comportano l’uscita dell’automezzo fuori dalla cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte della indennità di trasferta, custodi, guardiani, stallieri;
b) 48 ore settimanali con un massimo di ore 8 giornaliere per il rimanente personale.
[...]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni dei lavoratori, richiamandosi a quanto già fatto presente nel corso delle trattative, si riservano di perseguire la modifica dell’attuale regolamentazione dell’orario di lavoro in sede non contrattuale.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera.

Art. 11. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
L’operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell’ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi d’impedimento.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'operaio che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[...]

Art. 12. - Lavoro straordinario.
L’operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d’impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
[...]
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
[...]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore dodici settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 22. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 26. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge in vigore.

Art. 28. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta:
а) all’operaio che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
b) all’operaio che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) all’operaio che guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) all’operaio che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
f) all’operaio che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda;
g) all’autista che consenta al fattorino il comportamento di cui al comma d), del successivo punto 3.
L’importo delle multe disciplinari verrà versato alla Cassa mutua malattia.
Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione;
3) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta:
[...]
b) all’operaio che, per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale o alle persone e alle macchine;
a) all’operaio che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
b) al fattorino di veicoli non totalmente chiusi, che abbandoni la custodia delle merci durante la marcia del veicolo o si affianchi in cabina all’autista;
c) all’operaio che persista a commettere mancanze già punite con la multa;
4) il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso e col diritto all’indennità di licenziamento, che può essere inflitto:
[..]
b) all’operaio che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione;
5) il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto all’operaio che:
а) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
b) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci o all’azienda;
[...]
d) provochi risse con i compagni durante il servizio;
e) affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o del veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal Codice della Strada;
[...]

Art. 29. - Responsabilità dell’autista e del personale di scorta.
L’autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell’automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
[...]
L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 31. - Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 33. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

L’operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori invitati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 34. - Alloggio al personale.
Al personale cui, per esigenze di servizio, l’azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell’azienda stessa, la concessione dell’alloggio sarà gratuita.

Art. 35. - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno una volta all’anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i primi 3 mesi dall’assegnazione dell’indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50 per cento del prezzo di acquisto.
L’azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[...]

Art. 42. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 45. - Lavori di facchinaggio.
Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio, si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.