T.A.R. Puglia, Sez. 2, 11 gennaio 2012, n. 117 - Sospensione dell’attività imprenditoriale di lavori edili svolti in economia senza la nomina di tecnici incaricati


 

 

 

N. 00117/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01637/2010 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2010, proposto da:
Giacomo Roselli, rappresentato e difeso dagli avv. Rocco Cantatore e Simon Dario Sorice, con domicilio eletto presso Michele Mastropasqua in Bari, p.zza Aldo Moro, 8;


contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Bari;


per l'annullamento

a) del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, notificato in data 16.7.2010 al sig. R. Giacomo, da parte dei funzionari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, a seguito del verbale di primo accesso ispettivo n. 033/042/901 del 16.7.2010 e verbale di primo accesso ispettivo n. 042/033 DEL 16.7.2010;

b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo;




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga.

Nessuno comparso per le parti costituite.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.






FattoDiritto



Oggetto della presente impugnativa sono il provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari di sospensione dell’attività imprenditoriale, notificato in data 16.7.2010 al sig. R. Giacomo ed i verbali di accesso ispettivo n. 033/042/901 del 16.7.2010 e n. 042/033 del 16.7.2010.

Il ricorso è infondato.

In proposito il Collegio rileva che l’impugnato verbale di primo accesso ispettivo n. 42/033 del 16 luglio 2010, parte integrante del Verbale n. 033/042/901 in pari data, da atto che trattasi di lavori di realizzazione di una piscina privata adiacente a villetta bifamiliare, ai quali erano intenti n. 4 lavoratori. Al momento dell’accesso ispettivo era già stato “realizzato per intero lo scavo della piscina, gettato la fondazione in cemento e gettati e predisposti i ferri verticali per la realizzazione dei muri della piscina. Con tale verbale è stato testualmente accertato che “i lavoratori hanno dichiarato di essere al lavoro alle dirette dipendenze del committente sig. Giacomo R. che contattato telefonicamente, per il tramite del cellulare del suocero, ha confermato che i lavori in questione si svolgono in economia senza la nomina di tecnici incaricati”.

Il fatto che il ricorrente sig. R., fosse il committente dell’opera, oltre ad essere stata affermata da tutti gli operai al lavoro per la realizzazione della piscina, non è stata contestata né dal suocero del ricorrente, sig. V.C., né dallo stesso ricorrente sig. R., che si è comportato come committente, fornendo indicazioni in ordine alla condizione dei lavoratori e –soprattutto- non è stato oggetto di alcuna confutazione nel ricorso di cui è causa.

Tali incontrovertibili ed incontestati dati di fatto, in ordine ai quali non è stato dedotta alcuna censura, portano a disattendere le censure prospettate dai difensori di parte ricorrente, con le quali è stata dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 26, 29, 86, 146 e 168 del D. L.vo n. 81/2008 e per eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Infatti tutti gli assunti difensivi mirano a contestare che il ricorrente non è il datore di lavoro, in quanto non è il proprietario dell’immobile, che è invece di proprietà della moglie sig.ra V. A..

Tale prospettazione è palesemente erronea, in quanto non tiene conto che il ricorrente in tali verbali è qualificato committente e quindi nei suoi confronti trovano applicazione le specifiche statuizioni, che il suindicato D. L.vo 9 aprile 2008 n.81, titolato “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, detta in ordine alla figura del committente ed all’esecuzione di lavori della stessa tipologia di quelli di cui è causa e cioè degli artt. 88, 89, 90 e 93 di tale decreto.

In particolare l’art. 88, primo comma, statuisce che “Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a)”.

Il suddetto art. 89, primo comma, definisce, alla lettera a) cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.

Allegato 10, che comprende tra l’altro “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali..”, nonché i “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

E’ pacifico che in tale tipologia di lavori siano compresi anche i lavori di cui è causa.

Lo stesso art. 89, primo comma, definisce, alla lettera “ b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata…”, alla lettera “c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto…” ed alla lettera “d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione…”.

Da tale normativa si evince da un lato che il committente non necessariamente coincide con il proprietario dell’immobile e, sotto altro profilo, che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria e quindi in caso di mancata designazione del responsabile dei lavori, alcune delle sue responsabilità ricadono sul committente e non sul proprietario dell’immobile come risulta dalle successive statuizioni di cui agli artt. 90 e 93 sanciscono rispettivamente gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, nonché le loro responsabilità. In particolare la nomina del responsabile dei lavori solleva il committente da alcune responsabilità. (art. 93, primo comma).

Nella fattispecie in esame, come dianzi evidenziato, lo stesso ricorrente sig. Giacomo R., nella sua qualità di committente, “ha confermato che i lavori in questione si svolgono in economia senza la nomina di tecnici incaricati” e quindi il committente non solo non ha proceduto alla nomina del responsabile dei lavori, ma neanche delle altre figure indicate dal suindicato art. 89 quali il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice, nonché del piano operativo di sicurezza e quindi si trova ad essere responsabile del mancato assolvimento di molteplici obblighi, tra i quali – a mero titolo esemplificativo- della mancata verifica – ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), dell'idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare…e della mancata acquisizione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.

Orbene, nell’impugnato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di lavori edili in economia è stato accertato –in sede di ispezione- l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura superiore al venti per cento del totale, in quanto per tutti i quattro lavoratori presenti – come accertato con l’impugnato verbale di primo accesso ispettivo n. 033/042/901 del 16.7.2010 “non è stata fornita alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare instaurazione del rapporto di lavoro” e si è quindi in presenza di una omissione di documentazione obbligatoria per il 100% dei lavoratori, adibiti ai lavori in esame.

Risultano pertanto legittimi gli impugnati provvedimenti adottati nei confronti dell’odierno ricorrente nella sua qualità di committente, figura avente un suo distinto e specifico rilievo non solo in sede amministrativa, ma anche in sede penale (Cassazione penale, sez. IV, 17 settembre 2008 , n. 38824, Cassazione penale , sez. IV, 29 aprile 2008 , n. 22622, Cassazione penale , sez. IV , 21 maggio 2009 , n. 28197).

D’altronde la normativa in esame da attuazione ai principi costituzionali sanciti dall'art.35 e ss., che tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ed al riguardo la Corte Cost. si è recentemente pronunciata (Sentenza 5 novembre 2010, n. 310) proprio in ordine all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, ne ha evidenziata la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e ne ha dichiarato limitatamente l’illegittimità costituzionale soltanto nella parte in cui esclude per tali provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, che sancisce l’obbligo per l’Amministrazione procedente di dar conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.

Nella fattispecie in esame la motivazione risulta non solo esauriente, ma neanche oggetto di alcuna specifica contestazione in ordine al ruolo di committente svolto del ricorrente per l’esecuzione dei lavori di cui è causa.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente Giacomo R. al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 3.000 (tremila) a favore della resistente Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:




Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Antonio Pasca, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)