Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 gennaio 2012, n. 798 - Lavoratore agricolo autonomo e indennità temporanea


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

 

 

sul ricorso 15970-2007 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 12, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/01/2007 R.G.N. 817/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

Con sentenza depositata in data 8.1.2007 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva condannato l'INAIL alla corresponsione in favore di M.B., coltivatore diretto, dell'indennità giornaliera per sette mesi di inabilità temporanea conseguente ai postumi riportati a seguito dell'infortunio del 24.5.2000, nonchè alla costituzione di una rendita di inabilità rapportata al grado dell'11% con decorrenza dal primo gennaio 2001. Con la citata sentenza la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che l'acquisto del diritto all'indennità temporanea non sia subordinato alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato e che l'indennità, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, debba in ogni caso essere corrisposta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca di fatto la ripresa dell'attività lavorativa.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso M. B..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Diritto

 

1.- Con l'unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52, 203 e 212, sostenendo che, in virtù delle suddette disposizioni, l'indennità per inabilità temporanea non dovrebbe essere corrisposta per il periodo intercorrente tra la data in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro e quella in cui l'evento è stato denunciato all'INAIL (e cioè, nel caso in esame, per il periodo dal 24.5.2000 al 4.10.2000).

2.- Il ricorso è infondato. La questione che viene sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 52, secondo cui condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, e che, secondo l'Istituto ricorrente, sarebbe applicabile anche ai lavoratori che prestano la propria opera in aziende agricole in virtù del richiamo fatto dall'art. 212 del T.U. alle disposizioni del titolo 1^ per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

L'intimato oppone che, trattandosi di coltivatore diretto, dovrebbe trovare applicazione, se mai, la disciplina di cui agli artt. 238 e 239 del T.U., che fa carico dell'obbligo della denuncia al medico che ha visitato l'infortunato, laddove l'art. 241 dello stesso T.U., che prevede l'obbligo dell'infortunato di dare immediata notizia dell'infortunio al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda, non stabilisce alcun tipo di sanzione per il caso di omissione di tale obbligo. Peraltro, un obbligo di denuncia per gli infortuni subiti dai lavoratori agricoli autonomi sarebbe stato posto a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 25, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che tuttavia nulla ha disposto sulle modalità operative di tale denuncia, rinviando, per le stesse, ad una successiva Delib. consiglio amministrazione dell'Istituto, da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro, come effettivamente avvenuto con il D.M. 29 maggio 2001 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2001), che, in caso di omissione della denuncia, ha previsto anche la perdita del diritto all'indennità per i giorni antecedenti la denuncia medesima.

3.- Le deduzioni svolte dal controricorrente appaiono integralmente condivisibili. Questa Corte ha già affermato che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 52, il quale specifica la previsione generale della L. n. 533 del 1973, art. 7) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti ex actis (Cass. n. 165/2004). In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura era prevista, tuttavia, una disciplina speciale (artt. 238 e ss. del T.U.) secondo cui l'obbligo della denuncia dell'infortunio era posto a carico del medico che aveva prestato la prima assistenza all'infortunato e che doveva assolvere tale obbligo con le modalità previste dagli artt. 238 e 239 (trasmissione del certificato della visita, che valeva come denunzia dell'infortunio, all'Istituto assicuratore o all'autorità di pubblica sicurezza, a seconda della gravita dell'infortunio). L'infortunato era obbligato a dare immediata notizia dell'infortunio al proprio datore di lavoro al preposto all'azienda (art. 241). Solo nel caso in cui l'infortunato avesse indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, era considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento dell'indennità, quella della prima visita medica (art. 242). Tale disciplina era integralmente sostitutiva di quella prevista dal titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria, applicabile solo nel caso in cui non vi fosse una specifica previsione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 212), e così anche del disposto dell'art. 203 del T.U., applicabile, del resto, solo ai titolari di aziende artigiane.

4.- Nella disciplina della denuncia degli infortuni sul lavoro in agricoltura non era contenuta, quindi, una disposizione analoga a quella detta dall'art. 52 del T.U. per gli infortuni sul lavoro nell'industria, prevedendosi solo, in linea con le peculiari caratteristiche dello svolgimento dell'attività agricola rispetto a quella svolta negli stabilimenti industriali, che l'infortunato dovesse dare "immediata notizia" dell'infortunio al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda (art. 241). Solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 è stato previsto (art. 25) che l'obbligo di denuncia di cui agli artt. 238 e 239 di T.U. fosse "a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi", derivandone, così, diversamente che per il passato, un obbligo di denuncia anche a carico del lavoratore autonomo coltivatore diretto. Tale disciplina era certamente applicabile al caso dell'infortunio in esame, verificatosi in data 24.5.2000, e dunque nella vigenza del citato D.Lgs.. Al riguardo deve osservarsi, tuttavia, che il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 25 del rinviava, al comma 2, per le modalità operative con le quali avrebbe dovuto essere presentata la denuncia, ad una Delib. del consiglio di amministrazione dell'Istituto che avrebbe dovuto essere approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'infortunio è avvenuto prima della pubblicazione di tale decreto (D.M. 29 maggio 2001, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2001), con la conseguenza che non sono applicabili al caso in esame i termini per la denuncia e la disciplina stabilita dal decreto nell'ipotesi di inosservanza di detti termini.

5.- In conclusione, all'epoca dell'infortunio (24.5.2000) era previsto l'obbligo della denuncia a carico del lavoratore autonomo coltivatore diretto. Non erano state, però, ancora stabilite le modalità e i termini della stessa, a ciò avendo provveduto solo il successivo D.M. 29 maggio 2001. Non era applicabile la disposizione di cui all'art. 52 del T.U., neppure attraverso il richiamo fatto dall'art. 212 alle disposizioni del titolo 1, nè quella di cui all'art. 203 dello stesso T.U., rinvenendo la materia degli infortuni sul lavoro in agricoltura una propria autonoma disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 205 e ss. del T.U. e, in particolare, per quanto riguarda l'obbligo della denuncia, negli artt. 238 e ss. del T.U., che non prevedevano la perdita del diritto all'indennità temporanea nel caso di omessa (o ritardata) denuncia da parte dell'infortunato.

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

7.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla novità e dalla particolarità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.