Tipologia: CCNL
Data firma: 1° febbraio 1961
Validità: 01.02.1961 - 31.01.1964
Parti: Ausitra, Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie - Confindustria e Sindacato Ferrovieri Italiani - Cgil, Filtat, Unione Italiana Trasporti Ausiliari Traffico
Settori: Trasporti, Appalto F.S., Operai

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio di mansioni, di categoria e cumulo mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Indennità di trasferta o rimborso spese.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Cariche sindacali.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 19. - Preavviso.
Art. 20. - Indennità di licenziamento.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Indennità in caso di morte.
Art. 23. - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’impresa.
Art. 24. - Trattamento economico e qualifiche.
Art. 25. - Lavoro a cottimo.
• Carico e scarico carbone.
• Carico, scarico, piallatura e foratura legnami, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie Stato.
• Officine.
Art. 26. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 27. - Indennità varie.
• Indennità sostitutiva di mensa.
• Indennità tossici.
• Indennità di zona malarica.
• Indennità per lavori antigienici.
• Indennità di disagiata sede.
• Indennità per lavori pesanti.
• Indennità di bicicletta.
• Rimborso per spese di locomozione.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Trasferimento.
Art. 31. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 32. - Responsabilità dell’autista.
Art. 33. - Norme disciplinari.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Restituzione documenti di lavoro - Commissioni Interne.
Art. 36. - Norma generale.
Art. 37. - Non collaborazione.
Qualifiche personale operaio addetto a servizi in genere in appalto dall’azienda autonoma delle ferrovie dello stato e dalla gestione viveri La Provvida
Qualifiche del personale operaio addetto alle officine accumulatori luce treni F.S.
Qualifiche del personale operaio addetto officine in genere e squadre rialzo I.E. (escluso personale O.C.A.) ed alla manutenzione apparecchi elettromeccanici e simili
Qualifiche del personale operaio addetto ai treni cantieri e cantieri iniezioni, lavorazioni e manipolazione legnami ferrovie dello stato (escluso personale saltuario od occasionale)
Tabella A - Retribuzioni del personale operaio addetto ai servizi in genere in appalto dalla azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dalla gestione viveri «La Provvida»
Tabella B - retribuzioni del personale operaio addetto alle officine accumulatori luce treni F.S.
Tabella C - Retribuzioni del personale operaio addetto alle officine in genere e squadre rialzo I.E. (escluso personale O.C.A.) ed alla manutenzione apparecchi elettromeccanici e simili
Tabella D - Retribuzioni del personale operaio addetto ai treni cantieri e cantieri iniezioni lavorazione e manipolazione legnami F.S.
Trattamento normativo ed economico per assunzioni occasionali lavori ai treni cantieri e cantieri iniezione lavorazione e manipolazione legnami ferrovie stato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti a servizi in appalto dalla azienda autonoma delle ferrovie dello stato e per conto della gestione viveri «La Provvida»

Addì 1° febbraio 1961, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti complementari (Ausitra) [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie [...] e le Organizzazioni dei lavoratori: Sindacato Ferrovieri Italiani [...] assistito dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico (Filtat) [...], Unione Italiana Trasporti Ausiliari Traffico [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale operaio (escluso quello addetto a servizi di manovre nei porti di Genova, Napoli, Savona - soggetto alle norme di altro contratto collettivo di lavoro - ed altri eventuali per i quali, in mancanza di specifica regolamentazione, sarà provveduto a parte) addetto ai servizi in appalto dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per conto della Gestione Viveri «La Provvida».
Si chiarisce che con il termine «Impresa» le parti hanno inteso riferirsi sia alle Aziende che alle Cooperative esercenti servizi in appalto dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per conto della Gestione Viveri «La Provvida».

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
All’atto dell’assunzione le Imprese possono, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, con la precisa intesa però che a tale personale che effettuasse un orario normale di 9 ore giornaliere e 54 ore settimanali, il compenso per il lavoro compiuto per la 10ª ora giornaliera andrà maggiorato del 10 per cento sull’importo della paga conglobata e scala mobile giornaliera. Data la particolarità del servizio, negli appalti della Gestione Viveri «La Provvida» l’orario di 10 ore giornaliere e 60 settimanali verrà osservato soltanto dagli addetti ai servizi dei distributori di viveri e dagli addetti esclusivamente al servizio di guardianaggio e custodia.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per la presentazione sul luogo di lavoro per l’inizio della prestazione, fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze del servizio, tali turni siano disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Per gli scarichini e i trasbordatori viaggianti, date le caratteristiche ed esigenze tecniche del servizio, è stabilito il conguaglio quindicinale o mensile sino a pervenire alla media di orario normale di 9 o 10 ore giornaliere e rispettivamente di 54 o 60 ore settimanali. Per il trattamento economico resta ferma l’applicazione, in favore del personale ad orario normale di 9 ore giornaliere, della maggiorazione innanzi prevista per il lavoro compiuto nella stessa giornata per la decima ora, ed in favore di tutto il personale di che trattasi l'applicazione piena delle norme riguardanti il lavoro straordinario per prestazioni eventuali oltre la decima ora giornaliera.
In relazione a particolari situazioni locali, che non consentano integrale applicazione delle norme previste dal presente articolo per gli scarichini e i trasbordatori viaggianti, saranno stabilite caso per caso, a richiesta di una delle parti, deroghe a tali stesse norme tra le interessate Organizzazioni stipulanti.
Nel conteggio dell’orario debbono considerarsi compresi i periodi di tempo per gli accessori al treno in arrivo e partenza e viceversa, oltre che le ore di effettiva scorta.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello disposto dalla Impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’articolo 5.
[...]
Si intende lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali; se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale.
È inteso che agli scarichini e trasbordatori viaggianti va riconosciuto il trattamento di lavoro straordinario sulle ore di prestazione giornaliera eccedenti la decima ora.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio, prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari all’8 per cento della paga conglobata di una giornata lavorativa.

Art. 10. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non ne usufruisse per sua volontà, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata, e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 27. - Indennità varie.
Indennità tossici.

Resta confermata in favore degli addetti a servizi accumulatori luce treni F.S. la corresponsione di una indennità di:
а) lire 12 orarie al personale (capisquadra, operai specializzati e manovali specializzati) addetto alla riparazione di batterie accumulatori che richiedono lo smontaggio e rimontaggio dei gruppi;
b) lire 5 orarie al personale addetto ad altri lavori, compresi i capisquadra ed esclusi i manovali addetti alla manipolazione batterie ed alla pulizia dei locali e mezzi d’opera;
c) lire 3 orarie, a titolo di indennità tossici e di disagio, ai manovali addetti alla manipolazione batterie ed alla pulizia dei locali e mezzi d’opera.
Agli altri lavoratori, esclusi quelli addetti ai servizi accumulatori, eventualmente esposti all’azione di sostanze tossiche, secondo le disposizioni di legge, allorché nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tossica ed‘ igienica, prescritti dalla legge, possono derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi e delle mucose, sarà corrisposta una indennità di lire 5 orarie.
La indennità tossici prevista per il personale delle O.C.A. è cumulabile con la indennità per lavori pesanti.
Dal 1° gennaio 1960 è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, di licenziamento, del trattamento per festività, ferie nonché della gratifica natalizia.

Indennità di zona malarica.
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità Sanitarie competenti, avrà diritto ad una indennità, la cui entità dovrà essere concordata tra le Organizzazioni sindacali competenti.
Si chiarisce che per «Organizzazioni sindacali competenti» debbono intendersi le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera interessati e in seconda istanza, le stesse parti stipulanti il presente contratto nazionale.
Per gli appalti di nuova aggiudicazione con svolgimento di gare a decorrere dal 1° aprile 1956, viene stabilito che ai lavoratori in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dall’Azienda autonoma delle F.S. nel trattamento economico degli agenti da essa dipendenti che prestano servizio nelle stesse località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di lire 24 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Indennità per lavori antigienici.
A tutto il personale addetto alla pulizia delle vetture, camere a fumo, ceneratoi, tubiere, gabinetti, locomotrici, automotrici, elettromotrici, locomotive, carri riscaldo, agli addetti ai montavagoni ed al personale addetto alle officine dei montavagoni e dei montacarichi che lavorano in locali interrati (vedi Milano), ai battigriglia, ai servizi di spazzatura e pulizia, compresi i piazzali di Stazione, Uffici ed Officine e Depositi (la indennità, per il personale di Officine, non è cumulatale con l’eventuale trattamento di cottimo), andrà corrisposta una indennità di lire 25 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
La stessa indennità di lire 25 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro andrà corrisposta al personale addetto alle lavorazioni di legname nero (cottura, autoclave, caldaie, manipolazione, mezzi trasporto carrelli, ecc.) ed al personale delle Officine dei cantieri di Livorno e Foligno.
Dal 1° gennaio 1960 è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, di licenziamento, del trattamento per festività, ferie nonché della gratifica natalizia.

Indennità per lavori pesanti.
Ai lavoratori addetti al carico e scarico, smistamento merci e combustibili presso i Magazzini Approvvigionamenti, al carico e scarico e manipolazione carbone ed alla manipolazione e fornitura della sabbia ed a tutto indistintamente il personale della O.C.A. andrà corrisposta una indennità nella misura di lire 25 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Dal 1° gennaio 1960 è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, di licenziamento, del trattamento per festività, ferie nonché della gratifica natalizia.

Dichiarazione a verbale.
La indennità per lavori antigienici e per lavori pesanti non sono cumulabili tra loro, nel senso che il godimento dell’una esclude l’altra.

Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai servizi di accumulatori luce treni Ferrovie Stato le Imprese continueranno a fornire una divisa estiva composta da pantalone, giubbotto e bustina.
Ai lavoratori addetti a tutti gli altri servizi in appalto le Imprese sono tenute, due volte l’anno (normalmente a distanza di sei mesi l’una dall’altra), alla fornitura, a seconda dei servizi cui sono addetti, di una tuta o camiciotto o altra divisa di costo equivalente, facendosi rimborsare dal lavoratore, con trattenute quindicinali non superiori al 5 per cento della retribuzione, l’eventuale eccedenza di costo di ciascuna fornitura oltre il limite di lire 2.700.
Nel caso di partecipazione del lavoratore al prezzo di acquisto della fornitura delle tute o camiciotti o altre divise, la quota a carico del lavoratore stesso non dovrà comunque superare il 20 per cento del costo e l’acquisto sarà fatto dall’impresa previe intese con la Commissione Interna.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse venire comunque a cessare entro i primi quattro mesi dalla assegnazione dell’indumento lo stesso resterà di proprietà del lavoratore, previo rimborso dell’impresa di un 30 per cento sull’importo di partecipazione della stessa al prezzo di acquisto.
Trascorso tale periodo l’indumento resterà di proprietà del lavoratore, senza rimborso alcuno all’impresa.
L’importo di partecipazione annua dell’impresa al prezzo di acquisto degli indumenti di lavoro si intende ragguagliato ad una spesa giornaliera di lire 20. Tale importo costituirà la «indennità sostitutiva dell’indumento di lavoro» da corrispondersi ai lavoratori per ogni giornata di lavoro nei casi in cui le condizioni dell’appalto non offrano alle parti interessate (Impresa e lavoratori) la possibilità e convenienza di fornitura dell’indumento (appalti occasionali o di breve durata
o non regolati da contratto e simili).
I lavoratori sono tenuti ad indossare in servizio l’indumento loro fornito dalla Impresa ed a mantenerlo pulito ed in buono stato, come pure sono tenuti a curare la buona conservazione di altri indumenti, se loro affidati.
[...]
Le imprese sono tenute altresì a fornire ogni anno a proprio carico a tali stessi lavoratori, esclusi quelli addetti ai servizi accumulatori luce treni F.S., due paia di scarpe ed un maglione di lana. Al lavoratore che chieda di provvedere direttamente all’acquisto delle scarpe e del maglione, o nel caso le condizioni dell’appalto non offrano possibilità a detta fornitura, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva nella misura di lire 45 per ogni giornata di presenza al lavoro.
Gli obblighi e gli oneri derivanti alle Imprese dalla concessione in parola si intendono aggiuntivi e non sostitutivi di quelli allo stesso titolo od a titolo consimile stabiliti per eventuale prescrizione del capitolato di appalto.
L’Impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.

Art. 31. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle lavoratrici che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 32. - Responsabilità dell’autista.
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra, durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi, l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L'autista è responsabile di tutto il materiale e delle merci se ne riceve regolare consegna e risponderà degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. Così si dica per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 33. - Norme disciplinari.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti Inerenti al ser-vizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti, e corretto verso i colleghi di lavoro e dipendenti.
I superiori, e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) Il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo.
2) La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) sia sorpreso a fumare nei locali dove è prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
e) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’impresa.
[...]
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato, senza alcuna indennità, che può essere inflitto al dipendente che:
а) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida di macchine a persona non autorizzata a guidare;
f) ometta di fare rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa; in questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi;
g) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 35. - Restituzione documenti di lavoro - Commissioni Interne.
[...]
Per le Commissioni Interne, si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 36. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 37. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento di tali stesse Confederazioni.