Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 luglio 1964
Validità: 01.08.1964 - 31.10.1966
Parti: Ausitra, Associazione Nazionale cooperative portabagagli F.S. e Sindacato Ferrovieri italiani, Federazione Italiana lavoratori trasporti e ausiliari traffico, Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali
Settori: Trasporti, Appalto F.S.

Sommario:

Contratto operai
I - Art. 5. - Orario di lavoro.
II - Art. 10. - Ferie.
III - Art. 17. - Servizio militare.
IV - Art. 25. - Lavoro a cottimo.
V - Art. 29. - Indumenti di lavoro.
VI - Articolo nuovo. - Indennità sostitutiva di premio di operosità.
VII - Articolo nuovo. - 14ª erogazione.
VIII - Qualifiche.
Contratto impiegati
IX - Art. 3. - Categorie impiegati.
X - Art. 7. - Orario di lavoro.
XI - Articolo nuovo. - Indennità sostitutiva di premio di operosità.
XII - Articolo nuovo. - 14ª erogazione.
Parte comune riguardante sia gli operai che gli impiegati
XIII - [una tantum ]
XIV - [decorrenza e durata]

Accordo per il rinnovo del CCNL 1° febbraio 1961 per gli addetti ai servizi in appalto delle FF.SS.

Addì 20 luglio 1964, tra la Federazione Nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, l’Associazione Nazionale cooperative portabagagli F.S. e il Sindacato Ferrovieri italiani, la Federazione Italiana lavoratori trasporti e ausiliari traffico, la Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali, si è rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1° febbraio 1961 per gli addetti ai servizi in appalto dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e per conto della Gestione Viveri «La Provvida», con le seguenti aggiunte e modifiche:

Contratto operai
I
Art. 5. - Orario di lavoro.

Sostituire i primi due comma con i seguenti: «La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale è fissata in 46 ore settimanali. Il lavoratore è tenuto a proseguire la propria prestazione ordinaria, qualora richiesta dall’impresa. [...]
La durata dell’orario ordinario contrattuale per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissata:
a) in 54 ore settimanali per gli addetti ai servizi di bagagli registrati e di deposito bagagli a ma no nonché per gli addetti ai servizi dei distributori di viveri e per gli addetti esclusivamente al servizio di guardianaggio e custodia;
b) in 48 ore settimanali per gli addetti agli altri lavori discontinui o di semplice attesa non previsti alla lett. a).
Il lavoratore addetto ai predetti lavori discontinui è tenuto a proseguire la propria prestazione ordinaria, qualora richiesta dall’impresa. Ogni ora oltre le 54 e fino alle 60 settimanali - per i lavoratori di cui al punto a) - e ogni ora oltre le 48 e fino alle 54 settimanali - per i lavoratori di cui al punto b) - verrà compensata con una quota oraria della paga tabellare e dell’indennità di contingenza (paga tabellare giornaliera e contingenza giornaliera divise rispettivamente per 9 e per 8) senza alcuna maggiorazione.

IV
Art. 25. - Lavoro a cottimo.

La regolamentazione del cottimo nelle Officine Squadre Rialzo sarà esaminata dalle parti in un prossimo incontro.

V
Art. 29. - Indumenti di lavoro.

Elevare l’importo di cui al secondo comma da L. 2.700 a L. 4.000. Elevare l’importo di partecipazione annua dell’impresa al prezzo di acquisto degli indumenti di lavoro da L. 20 a L. 80.
Sostituire le parole del secondo comma: «Ai lavoratori addetti a tutti gli altri servizi in appalto» con «Ai lavoratori addetti a tutti gli altri servizi in appalto, compresi gli instradatori e gli scritturali dei centri di riordino misti».

Contratto impiegati
X
Art. 7. - Orario di lavoro.

La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sostituire il primo comma con i seguenti:
«La durata dell’orario ordinario contrattuale è fissata in 46 ore settimanali per gli instradatori e per gli scritturali dei centri di riordino misti ed in 45 ore settimanali per gli altri impiegati. Il prolungamento oltre le 46 e fino alle 48 ore settimanali per gli instradatori e gli scritturali dà luogo al pagamento di una quota oraria dello sti-pendio tabellare maggiorata del 10 % e di una quota oraria della indennità di contingenza. Il prolungamento dalle 45 alle 48 ore settimanali per il rimanente personale impiegatizio dà luogo al pagamento di una quota oraria dello stipendio tabellare maggiorata del 10 % e di una quota oraria della indennità di contingenza.
[...]