Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 2 settembre 1943
Validità: 02.09.1943 - 30.081946
Parti: Confederazione degli Industriali e Confederazione dei Lavoratori dell’industria
Settori: Industria

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Accordo per le commissioni interne di azienda, 2 settembre 1943

Presso il Ministero dell’industria, del Commercio e del Lavoro; a conclusione delle trattative condotte sotto gli auspici di S.E. il Ministro dott. Leopoldo Piccardi; tra la Confederazione degli Industriali [...] e la Confederazione dei Lavoratori dell’industria [...], riconosciuta la opportunità di provvedere al riordinamento dei criteri che presiedono alla scelta ed alle funzioni dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali nelle aziende industriali; si conviene quanto segue:

Art. 1.
Nelle imprese industriali inquadrate sindacalmente sono istituite commissioni interne:
а) per gli impiegati, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 impiegati escluso il personale avente qualifica di dirigente;
b) per gli operai, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 operai.
Se il numero dei prestatori di lavoro anzidetti è inferiore a quello suindicato, in luogo della Commissione interna viene nominato un fiduciario di impresa. Non si fa luogo alla nomina del fiduciario quando il numero dei prestatori d’opera non è superiore a cinque.
La Commissione è composta di tre membri quando i prestatori di lavoro, escluso il personale dirigente, sono in numero non superiore a 100; di sei membri se il numero è superiore a 100 ma non a 1500; di nove membri se il numero è superiore a 1500.
Se l’impresa esercisce più stabilimenti o è comunque costituita da più sedi, filiali od uffici, la Commissione è nominata per ogni stabilimento, sede, filiale od ufficio, sempreché in ciascuno di essi siano impiegati almeno venti prestatori di lavoro della categoria cui la Commissione si riferisce.

Art. 2.
I componenti delle Commissioni interne ed i fiduciari di impresa sono eletti attraverso votazione diretta e segreta alla quale possono partecipare tutti i lavoratori dell’impresa, impiegati od operai escluso il personale dirigente, di età superiore ai 18 anni.
Sono eleggibili gli impiegati e gli operai dell’impresa, di cittadinanza italiana di età superiore ai 21 anni ed aventi una anzianità, presso l’impresa stessa, di almeno un anno di servizio. Il requisito dell’anzianità di servizio non si applica alle imprese di nuova costituzione.
I componenti delle commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 3.
Le elezioni sono indette dall’associazione sindacale locale dei la-voratori dell’industria, la quale, previo accordo con l’impresa, stabilirà il giorno delle elezioni e le altre modalità eventualmente occorrenti.
Le elezioni hanno luogo nei locali dell’impresa.

Art. 4.
Alle commissioni interne sono attribuiti i seguenti compiti che esse debbono svolgere ispirandosi all’intento di assicurare normali e pacifici rapporti fra le imprese ed i loro dipendenti:
а) mantenere il collegamento fra gli organi direttivi dell’associazione sindacale dei lavoratori ed i dipendenti dell’impresa;
b) accertarsi, attraverso le segnalazioni dei lavoratori, dell’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti interni al fine del tentativo di conciliazione di cui alle lettere c) e d) o dell’opportuna segnalazione alle competenti associazioni sindacali;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali, senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante per legge all’associazione sindacale;
d) svolgere, previa autorizzazione della locale associazione sindacale dei lavoratori, le trattative per la stipulazione del contratti collettivi di lavoro e per la conciliazione delle controversie collettive di lavoro interessanti esclusivamente l'impresa ed il personale dipendente, nei confronti dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dell’impresa da essa autorizzata;
e) esprimere il parere sui regolamenti interni di azienda o di fabbrica;
f) esprimere, su richiesta della locale associazione sindacale dei lavoratori, il parere in merito alla stipulazione di contratti collettivi interessanti tutta la categoria; e partecipare eventualmente, attraverso propri rappresentanti, alle trattative per la stipulazione dei contraili stessi o per la conciliazione di controversie collettive;
g) formulare proposte su sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione raccogliendo, esaminando ed eventualmente trasmettendo alla direzione delle imprese le proposte e i suggerimenti dei lavoratori sui possibili perfezionamenti dei metodi di lavorazione;
h) partecipare, attraverso propri rappresentanti, alla amministrazione delle istituzioni aziendali di carattere sociale e previdenziale, alimentate anche in parte dai contributi dei lavoratori; e formulare proposte per il perfezionamento della istruzione professionale, dell’assistenza sociale a favore delle maestranze dell’impresa e per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
i) esercitare a mezzo di loro rappresentanti, la vigilanza sul servizio delle mense aziendali che non abbiano carattere gratuito per i lavoratori.

Art. 5.
I fiduciari di impresa svolgono gli stessi compiti assegnati alle Commissioni interne ad eccezione di quelli previsti alla lettera d) del precedente articolo.

Art. 6.
I compiti delle Commissioni interne e dei fiduciari saranno svolti senza recare intralcio alla produzione ed al normale andamento del lavoro nell’azienda.
La Direzione dell’impresa o stabilimento, sede, filiale, ufficio che abbia oltre 300 dipendenti metterà a disposizione della Commissione interna in ore da stabilirsi un ufficio perché uno o più membri della Commissione possano ricevere le comunicazioni dei lavoratori.

Art. 7.
Ai membri delle Commissioni interne ed ai fiduciari d’impresa sono estese le garanzie previste dal contratto collettivo 12 ottobre 1939, per la disciplina del trasferimento e del licenziamento dei lavoratori dell’industria che rivestono cariche sindacali.

Art. 8.
Nel primo anno di applicazione del presente accordo un terzo dei componenti delle Commissioni interne può essere nominato anche fra i prestatori d’opera che non abbiano il requisito della anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell’art. 2.

Art. 9.
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione ed ha la durata di anni 3.