REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE LAVORO

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA

 


(art. 429 c.p.c.)
definitiva nella causa iscritta al n. 876/2011 R.G. promossa da:
R. M.
Avv. Luigi GALLARETO ed Andrea BAVA
contro
MINISTERO della DIFESA
Avvocatura dello Stato
contro
MINISTERO dell'INTERNO
Avvocatura dello Stato
Resistente

 


PREMESSO
- che con ricorso depositato il 23/6/2011 R. M. evocava in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al fine di vedersi riconosciuti i benefici assistenziali di legge quale vittima del dovere; in particolare sosteneva di aver perso la funzionalità renale durante la sua permanenza presso la Scuola di Cavalleria e Fanteria di Cesano di Roma, in quanto arruolato nel 118° corso A.U.C. e di aver diritto alle provvidenze ai sensi dell'art. 1 c. 565 L. 266/2005;
- che con comparsa tempestivamente depositata in udienza si costituivano i resistenti, non contestando in punto fatto il ricorso avversario, ma eccependo il difetto legittimazione passiva del Ministero dell'interno e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, non necessitando la causa di istruttoria alcuna, veniva fissata per la discussione l'odierna udienza, al cui esito il giudice pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione ex art. 429 c.p.c.;

 

OSSERVA


La domanda è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. In via preliminare, non può essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero degli Interni, così come richiesto nella memoria di costituzione.
Nell'atto introduttivo, infatti, è espressamente indicato che "la presente causa viene radicata anche nei confronti del Ministro dell'Interno solo al fine dell'ottenimento del titolo diretto all'inserimento nella graduatoria unica ex art. 3 c. 3 DPR 234/2006"; a tali limitati fini, dunque, sussiste la legittimazione passiva del citato Ministero. Venendo ad esaminare la posizione del Ministero della Difesa, questi non contesta le circostanze di fatto esposte in ricorso, ma interpreta il disposto dei commi 563 e 564 L. 23/12/2005 n°266 in maniera assai restrittiva, finendo per escludere il caso in questione dall'ambito di applicazione della normativa di cui sopra.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Come è noto i commi 563 e 564 L. 23/12/2005 n°266 dispongono:
 

c. 563 : Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) impiego internazionale
causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

c. 564: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuato dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Si può allora ritenere che il comma 563 individui tutte le ipotesi di lesione o morte cagionate da eventi violenti e dipendenti da cause esterne alla amministrazione di appartenenza, mentre il comma successivo ricomprenda tutti gli altri casi in cui il soggetto subisca, durante l'attività lavorativa, una infermità in situazioni particolari che si discostano dai normali rischi connessi all'esercizio delle proprie mansioni.


La distinzione tra le due fattispecie, quindi, è da individuarsi nell'esercizio delle mansioni lavorative, vale a dire se il dipendente subisce le lesioni nel normale esercizio delle sue mansioni, è da considerarsi un invalido per causa di servizio, ma se le subisce nell'ambito di particolari situazioni ambientali ed operative altamente rischiose per l'incolumità personale del soggetto che deve operare nell'esercizio del dovere, diventa, appunto, vittima del dovere.
Deve, allora, verificarsi la sussistenza dei requisiti di cui al comma 563 di cui sopra.
Per quanto riguarda il concetto di missione, si deve osservare che la norma ne indica la più vasta accezione, come è dimostrato dalla specificazione "di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dar confini nazionali"; la definizione è poi ulteriormente specificata dal regolamento di cui al DPR 243/06 che, all'art, 1 contiene tutte le definizioni, precisando che si intendono "b) per missioni di qualunque natura, le missioni -quali che ne siano gli scopi-autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; "c) per particolari condizioni ambientali od operative le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.".

Proprio sulla base delle precise indicazioni, di recente (4,5,2010) il Consiglio di Stato sezione III ha risposto ad una serie di quesiti posti dal Ministero della Difesa, che riguardavano fa localizzazione di tali missioni ( se solo fuori dai confini nazionali o anche all'interno); la natura delle stesse (se solo operative o anche di tipo addestrativo o logistico) e, infine, le modalità ( se solo a bordo di mezzi militari ovvero anche nell'ambito di strutture e siti fissi).

Il primo quesito è superato, a parere del Consiglio, dalla chiara dizione lettera della norma; quanto agli altri, il Consiglio ha ritenuto che il concetto di missione debba essere ricavato dallo stesso DPR 243/06, che all'art. 1 comma 1 definisce la "missione di qualsiasi natura" come quella -quali che ne siano gli scopi- autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente"; in particolare. quanto alla possibile varietà degli scopi della missione la precisazione "di qualsiasi natura" e quella "quali che ne siano gli scopi" di cui al DPR.243/06 ha indotto il Consiglio a ritenere che in tale ambito debbano pertanto essere ricomprese non solo quelle di natura operativa, ma anche quelle di natura logistica e addestrativa.
Si tratta di parere autorevole e che viene condiviso, la dizione, "di qualsiasi e "natura" presupponendo la varietà dei possibili, scopi della missione e imponendo, quindi di non limitare la definizione di missione a quelle tipiche e cioè con scopo operativo.
Nel caso di specie, si, trattava di missione addestrativa di particolare importanza, dovendo fornire ad un individuo proveniente dalla società civile, in pochi mesi, una completa formazione militare da ufficiale dell'esercito, seppure di complemento.
Quanto alla ulteriore condizione richiesta dalla legge ("particolari condizioni ambientali ed operative"), il già richiamato parere del Consiglio di Stato, oltre a sviluppare l'argomento con riferimento al particolare caso posto alla sua attenzione (relativo, ad infermità da esposizione ad amianto), ha svolto alcune considerazioni di carattere generale, individuando le condizioni di cui sopra, ai sensi dell'ad, 1 lettera, c del già citato regolamento, in tutti quei fatti che abbiano esposto un soggetto a maggior impegno psicofisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti: del resto, anche nel provvedimento del 10/5/2011 di diniego dei benefici viene indicato che le provvidenze possono essere concesse in "particolari casi di stress dovuti ad uno svolgimento del servizio in condizioni estreme" . E che nella specie tal condizioni sussistessero, e sotto vari profili, è innegabile.
Non è neppure in contestazione, infatti, che nel periodo in cui l'Allievo Ufficiale di Complemento M. R. si presentò alla Scuola Allievi Ufficiali di Cesano Romano le condizioni metereologiche presenti erano più consone alla Groenlandia che non alla campagna laziale, con temperature notturne ben oltre i -10°C ed eccezionali nevicate; il tutto aggravato dalla mancanza di riscaldamento nei locali della caserma e della controindicazione del ricorrente "alle truppe da montagna" a seguito di una glomerulonefrite patita da adolescente.
Si tratta, invero, di circostanze di fatto che tutte esulano dalle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività, che comportavano. obiettivamente un maggior rischio che sicuramente hanno concorso al verificarsi della malattia e che rientrano, dunque, pienamente nella definizione di legge.
In conclusione, quindi, il ricorso merita integrale accoglimento e deve essere riconosciuto il diritto del dott. R. alle previdenze richieste.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo motivi per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e che debbono essere liquidate come in dispositivo.
 

 

P. Q. M.

 


definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
A) dichiara tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento quale vittima del dovere del soldato R. M., nato il 6.8.1965 a Savona;
B) dichiarare il diritto all'inserimento del medesimo R. M. nell'elenco ex ad. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal Ministero dell'Interno, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex ad. 1 comma 563 e 564 Legge n. 266/2005 ed ex Legge 3.08.2006 n. 204/2006;
C) conseguentemente dichiara il Ministero della Difesa obbligato al riconoscimento dei benefici ex d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare M D PREV/Pos.43899/10VSBA datato 10 maggio 2011;
D) condanna il resistente Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente R. M., che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari, oltre 12,50% per spese generali, I.V.A,. e C.N.P.A. come per legge. (Così deciso in Savona il 3/2/2012)
 

 

IL GIUDICE
Dott. Luca FADDA
 


IL CANCELLIERE
Mariangela MODAFFAI

Copia conforme all’originale

Savona 07-02-2012
L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Tiziana MARAFIOTI