3.4. Servizio di prevenzione e protezione
Le lettere f), g) e l) dell’art. 2, comma 1 del testo unico sulla sicurezza, definiscono il servizio di prevenzione e protezione (di seguito denominato “SPP”) come l’insieme delle persone (responsabile ed addetti), sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori. Il responsabile e gli addetti devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui al successivo art. 32.
Il fulcro normativo della disciplina del SPP è rappresentato dagli articoli da 31 a 35, tuttavia numerosi sono i riferimenti inseriti anche in altre parti del testo unico sulla sicurezza 33. Ciò è conseguenza della centralità e dell’importanza rivestita dalla prevenzione nell’ambito dell’intero sistema 34. Il legislatore delegato, nell’art. 31 descrive tre modelli organizzativi possibili per il SPP:
1. organizzazione all’interno dell’azienda/unità produttiva;
2. organizzazione esterna all’azienda/unità produttiva, con incarico affidato a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o presso gli organismi paritetici;
3. svolgimento, nei casi stabiliti dall’art. 34 del testo unico sulla sicurezza, previa informazione al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione.
In tale contesto normativo si inserisce l’art. 249 del regolamento militare, il quale già nel suo primo comma elimina, di fatto, la possibilità di organizzare il SPP affidando l’incarico a persone o servizi esterni. In ambito militare, quindi, il SPP, al fine di tutela delle informazioni di cui nell’interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale è vietata la divulgazione, “è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell’Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza”.
Da questo punto di vista, il primo comma dell’art. 249 rappresenta un’eccezione al comma 4 dell’art. 31 del testo unico sulla sicurezza, laddove è previsto che nel caso in cui all’interno dell’organizzazione non vi siano lavoratori in possesso dei requisiti e di capacità professionali richiesti ex art. 32, il datore di lavoro deve obbligatoriamente avvalersi di un SPP esterno. Nel contempo, però, aggiunge un’ipotesi all’elencazione del comma 6 dell’art. 31, ove sono indicati i casi in cui l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda risulta essere comunque obbligatoria. Ciò detto, tenuto conto che l’art. 34 consente lo svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, salvo nei casi di cui all’art. 31, comma 6, si desume che nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa risulta applicabile unicamente il modello organizzativo di SPP interno all’azienda/unità produttiva. Peraltro, parte della dottrina ritiene che lo svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione sia un modello non applicabile alla P.A. in quanto l’applicazione di tale modello potrebbe indurre gli organi di vertice a non assegnare alle aziende/unità produttive adeguate risorse umane 35.
Per adeguata abilitazione di sicurezza, cui all’ultimo periodo del primo comma, s’intende l’idonea abilitazione al trattamento di dati ed informazioni sensibili in materia di sicurezza e tutela del segreto.
Conformemente a quanto stabilito nell’art. 31, comma 1 del testo unico sulla sicurezza, il datore di lavoro organizza il SPP all’interno degli Enti e/o Reparti dell’Amministrazione della difesa, individuando il responsabile e gli addetti in numero che egli ritiene sufficiente, in ragione dell’ubicazione, dell’ambito funzionale e delle caratteristiche degli organismi interessati (art. 249, comma 2 del regolamento militare).
In ambito “civile” il responsabile del SPP, nei casi di organizzazione del servizio all’interno dell’azienda, viene spesso individuato tra il personale dirigenziale 36. Tale possibilità, stante la definizione di dirigente (vedi supra § 3.2), appare realizzabile anche in ambito “militare”.
Nel caso in cui singoli reparti delle Forze armate vengano chiamati a svolgere attività operative ed addestrative fuori dall’ordinaria sede stanziale, è necessario adottare specifiche procedure tecnico – operative che, nel disciplinare tali attività, prevedano apposite disposizioni che consentano di individuare personale in grado di svolgere i compiti del SPP, nonché la funzione di responsabile del SPP (art. 249, comma 3 del regolamento militare).
Il comma 4 prescrive, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che “nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l’ambito comunale”.