3.12. Funzioni di medico competente
Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa la figura di medico competente, così come avviene in ogni altro ambito lavorativo, corrisponde alla figura di un medico che sia in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali individuati dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale figura è chiamata a collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è, dallo stesso datore di lavoro, nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dalla vigente normativa prevenzionistica (art. 2, comma 1, lettera h) del testo unico sulla sicurezza).
La premessa definitoria è apparsa necessaria per meglio comprendere l’ambito di intervento effettuato dal legislatore della semplificazione e del riassetto con le norme contenute nell’art. 257 del regolamento militare.
Ferme restando quelle che sono le funzioni di ogni medico competente, elencate nell’art. 25 del testo unico sulla sicurezza, il primo comma dell’art. 257 prevede che dette funzioni, per le attività svolte nei luoghi dell’Amministrazione della difesa, indipendentemente che esse siano o meno connesse alle particolari esigenze di cui all’art. 245 (vedi supra § 3.8), debbano essere svolte prioritariamente da ufficiali medici in servizio che siano in possesso dei requisiti indicati nell’art. 38 del testo unico sulla sicurezza. Tali requisiti sono:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
e) svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza).
Nell’ambito militare, quindi, le funzioni di medico competente possono essere svolte anche da medici “privati” solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alcuna disponibilità di ufficiali medici in possesso dei requisiti suddetti, previa, in ogni caso, l’autorizzazione del competente organismo di Forza armata ovvero dell’area tecnico – amministrativa e tecnico – industriale. Tali organismi possono, nello stesso caso di indisponibilità, autorizzare l’impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando (comma 5).
Il primo comma ribadisce, inoltre, il concetto espresso nell’art. 39, comma 4 del testo unico sulla sicurezza (“il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”), affermando che il medico competente svolge le proprie funzioni in piena autonomia. Il legislatore ha sentito la necessità di ribadire, rafforzandolo con l’aggiunta dell’aggettivo “piena”, un concetto già pacifico in ambito “civile”, meno in ambito “militare” giacché, in virtù dell’esercizio del potere gerarchico, il militare deve sottostare al potere disciplinare dei propri superiori, tra i quali sicuramente deve annoverarsi il datore di lavoro.
Il comma 6 dell’art. 257 stabilisce due deroghe agli obblighi imposti al medico competente dall’art. 25 del testo unico sulla sicurezza.
La prima deroga riguarda la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, le quali devono essere custodite esclusivamente presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l’adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti. Il testo unico prevede, per contro, che le cartelle sanitarie e di rischio siano custodite dal medico competente, sotto la propria responsabilità, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina 66. L’elemento che viene in rilievo dall’esame delle due disposizioni citate è il completo svuotamento del ruolo del medico competente da parte del regolamento militare. Svuotamento già iniziato, per la verità, con le modifiche apportate all’art. 25 dal decreto correttivo n. 106 del 2009 in quanto, sebbene in apparenza il medico competente abbia mantenuto la responsabilità delle cartelle, essendo pur sempre parte attiva nella scelta in accordo con l’imprenditore datore di lavoro circa il luogo della custodia, sostanzialmente tutto ciò perde di significato nel momento in cui tale luogo diventa necessariamente l’azienda e il dovere di conservazione delle cartelle viene affidato al datore di lavoro 67. Con la deroga stabilita nell’art. 257 del regolamento militare, che alla luce di quanto sopra esposto non sembra più essere tale, anche questo ruolo meramente formale rivestito in ambito “civile” dal medico competente viene eliminato, affidando ogni responsabilità di custodia e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio direttamente in capo al datore di lavoro.
La seconda deroga riguarda le modalità di svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro. “Se l’organizzazione antinfortunistica di riferimento”, recita la lettera b) del comma 6 dell’art. 257, “comprende reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d’intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi”. La disposizione sopradescritta non sembra, per la verità, differenziarsi molto da quella contenuta nell’art. 25, comma 1, lettera l) del testo unico sulla sicurezza 68 se non per il fatto dell’aggiunta della condizione per cui la deroga descritta opera nel solo caso in cui l’organizzazione antinfortunistica di riferimento comprenda reparti dislocati oltre l’ambito comunale. Nel caso, invece, in cui l’organizzazione antinfortunistica di riferimento non comprenda detti reparti si ricadrebbe nel campo di applicazione della norma generale (lettera l), comma 1 dell’art. 25 del testo unico), la quale, però, stabilisce una norma identica a quella di cui alla lettera b), comma 6 dell’art. 257. Anche in questa occasione, quindi, non ci troviamo di fronte ad una vera e propria deroga alle disposizioni generali stabilite dal testo unico sulla sicurezza, bensì, con molta probabilità, ad un refuso riferito ad una vecchia norma modificata o abrogata (art. 17, lettera h) del decreto legislativo n. 626 del 1994).
Altra deroga, infine, è prevista dall’art. 257, comma 8 in merito alle visite e agli accertamenti da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, i quali sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate. La deroga questa volta appare effettiva e riguarda lo svolgimento delle visite mediche ai fini della sorveglianza sanitaria (esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio), che il testo unico sulla sicurezza prevede possano essere eseguite con la collaborazione di medici specialisti scelti dal medico competente in collaborazione con il datore di lavoro che ne sopporta anche gli oneri di spesa (arg. ex artt. 39 e 41 del testo unico sulla sicurezza), ma che, in ambito militare, sono effettuate esclusivamente dai servizi sanitari delle Forze armate.
Come già descritto in occasione dell’esame del SPP (vedi supra § 3.4), “nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale” (comma 7).
I commi da 2 a 4 e 9 dell’art. 257, individuano una serie di competenze a carico della Direzione generale della sanità militare (DIFESAN).
Spetta a DIFESAN riconoscere agli ufficiali medici delle Forze armate, con provvedimento del Direttore generale, lo svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni, requisito richiesto dal comma 1, lettera d-bis dell’art. 38 per svolgere le funzioni di medico competente (comma 2).
È compito di DIFESAN istituire l’apposito registro dei medici competenti dell’Amministrazione della difesa, provvedendo ad iscrivere, sospendere o cancellare da esso gli ufficiali medici in servizio. DIFESAN deve provvedere, altresì, affinché gli ufficiali medici partecipino al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del testo unico sulla sicurezza (comma 3).
Spetta sempre a DIFESAN, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ai fini dell’aggiornamento professionale degli ufficiali medici, attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l’ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tale proposito, l’art. 757 del codice militare, nell’ambito dei posti risultanti da programmazione, stabilisce una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare. Gli ufficiali medici specializzandi, inoltre, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell’ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici (comma 4).
Infine, ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell’Amministrazione della difesa, DIFESAN:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale della difesa per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell’Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell’attività svolta (comma 9).