3.14. Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
Prima di affrontare il tema dei servizi di vigilanza, il legislatore della semplificazione e del riassetto pone delle disposizioni, contenute nell’art. 259 del regolamento militare, esplicative del concetto di aree riservate, operative ovvero che presentano analoghe esigenze. In generale rientrano in tali categorie i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse. Il legislatore, nello stesso comma 1 effettua un’elencazione, peraltro meramente esemplificativa, di attività e di aree riservate ed operative. Esse sono:
a) “l’impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all’estero”;
b) “la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell’intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica”;
c) “le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009”;
d) “le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto”;
e) “i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
f) “le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all’articolo 233 del codice, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative”;
g) “l’impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico”
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La disposizione riprende e specifica l’art. 4 dell’abrogato D.M. 284/2000. Detto articolo nel suo primo comma definiva esclusivamente le aree riservate o operative con una norma analoga alla sopra descritta lettera c) del nuovo art. 259 del regolamento militare.
Con particolare riferimento agli immobili ed alle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, o in uso temporaneo all’Arma dei carabinieri per lo svolgimento di compiti di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità, o in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei propri compiti d’istituto, dove si svolgono attività o dove sono ubicati i luoghi di lavoro che assumono natura riservata o operativa, essi vengono classificati unitariamente e sono assoggettati allo stesso regime di vigilanza (comma 2).
Anche la sopradescritta disposizione riproduce in maniera identica l’analoga disposizione contenuta nel D.M. 284/2000.
Nell’art. 259 non è stata riprodotta, invece, la disposizione contenuta nel comma 3 dell’abrogato decreto, la quale prevedeva apposita notifica da parte del Ministero della difesa a ciascun ente, comando, reparto o ufficio della rispettiva classificazione assegnata. Tale dimenticanza potrà senz’altro trovare soluzione con apposite direttive a livello di Stato maggiore della difesa, ovvero di SEGREDIFESA.