3.16. Organizzazione dei servizi di vigilanza
L’art. 261 del regolamento militare disciplina l’organizzazione dei servizi di vigilanza ai diversi livelli di aree di competenza.
Un’unità organizzativa di vigilanza è prevista dal comma 1 nell’ambito dell’ufficio deputato ad emanare direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione, nonché al coordinamento, in attuazione delle vigenti prescrizioni, delle relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, istituito presso il Segretariato generale della difesa. Detta unità prende il nome di Ufficio di Coordinamento Centrale della Vigilanza (U.Co.Ce.V.), istituito con D.M. del 25 maggio 2005. Esso opera quale unità di coordinamento per l’attività di vigilanza nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e svolge le proprie funzioni (vedi infra § 3.17) in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, “sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l’eventuale supporto tecnico – operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico – amministrativo delle direzioni generali”.
Per quanto riguarda i servizi di vigilanza istituiti nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e nell’ambito delle aree tecnico – operativa interforze di vertice, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, il comma 2 prevede la possibilità che gli stessi abbiano un’articolazione centralizzata, ovvero periferica.
Nel caso di organizzazione decentrata, i servizi periferici sono coordinati dalle unità organizzative centrali di vigilanza, istituite nell’ambito delle strutture ordinative cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni (vedi supra § 3.7). A mente di quanto disposto dal precitato D.M. del 25 maggio 2005, i vertici di ciascuna area costituiscono le unità di coordinamento dei servizi di vigilanza d’area (U.Co.Se.V.A.).
La struttura di ciascun servizio di vigilanza, in ciascuna delle aree ove sono istituite, è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice. Detto provvedimento definisce, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento del servizio di vigilanza in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese ad uniformare il funzionamento delle strutture stesse (comma 3).