2. L’assetto delle fonti, per l’applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei riguardi delle Forze armate
Il nuovo assetto delle fonti mediante le quali il testo unico sulla sicurezza trova applicazione nei riguardi delle Forze armate, scaturisce direttamente dal processo che ha condotto alla codificazione dell’Ordinamento militare.
L’iter legislativo di questa complessa attività di semplificazione e di riassetto normativo, ha avuto inizio con la legge 28 novembre 2005, n. 246, la c.d. “taglia – leggi”. In conseguenza di questa, sia il Consiglio di Stato (in sede di parere reso sul piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 4/2006) 15, che il Presidente del Consiglio dei Ministri 16, evidenziarono la necessità, per il settore dell’Ordinamento militare, di un tempestivo intervento di riassetto normativo. Lo stesso Consiglio di Stato, inoltre, nel parere reso sullo schema del codice della proprietà industriale, trovò l’occasione di descrivere i vantaggi derivanti dalla redazione di una disciplina organica di rango regolamentare, “in parallelo” con l’attività di codificazione. In particolare, il Consiglio di Stato sottolineò come da tale duplice e coeva attività normativa risultasse, alla fine del processo di codificazione, un quadro unitario della disciplina in tutti i suoi livelli, già corredato di quelle norme che ne avrebbero consentito la diretta attuazione in ogni sua parte 17.
Recependo le precitate sollecitazioni ed esercitando il proprio potere di iniziativa in materia di semplificazione e di riassetto normativo (art. 14 della legge 246/2005 e art. 20, comma 9 della legge 59/1997), il Ministro della difesa ha promosso la codificazione dell’Ordinamento militare e dell’Amministrazione della difesa.
L’opera di semplificazione e riassetto normativo si è concretata nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento militare” (di seguito denominato “codice militare”) e, contestualmente, nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” (di seguito denominato “regolamento militare”) 18.
Il codice militare consta di nove libri, per un totale di 2.272 articoli. Con riferimento al tema specifico della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per le Forze armate, particolare importanza riveste il Capo I (Disposizioni generali) contenuto nel Titolo V del Libro I. Si evidenziano, in proposito, le norme che, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, disciplinano la delicata questione dei limiti di applicabilità alle Forze armate del testo unico sulla sicurezza.
Il regolamento militare segue l’impostazione e la ripartizione del Codice cui accede e consta anch’esso di 9 libri, per un totale di 1.126 articoli.