3.17. Funzioni dei servizi di vigilanza
L’art. 262 del regolamento militare descrive, nei suoi primi due commi, le funzioni delle unità organizzative di vigilanza istituite presso la struttura ordinativa centrale del Segretariato generale della difesa (U.Co.Ce.V.) e delle unità organizzative di vigilanza d’area di Forza armata, tecnico – operativa interforze di vertice, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale (U.Co.Se.V.A.).
In particolare, il primo comma dell’art. 262 prevede che l’U.Co.Ce.V.:
a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza (interna) direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all’Amministrazione della difesa;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
c) promuove la qualificazione e l’aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell’ambito della pianificazione delle attività formative;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;

Inoltre esso mantiene contatti diretti con le U.Co.Se.V.A. (D.M. 25 maggio 2005).
Il secondo comma dell’art. 262 stabilisce le funzioni delle U.Co.Se.V.A.. In particolare dette unità:
a) mantengono i contatti con l’ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell’ambito delle aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell’ambito dell’area tecnico – operativa;
c) comunicano all’ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
e) forniscono consulenza (interna) ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti
.
Da notare che diversamente da quanto stabilito nell’abrogato decreto ministeriale 284/2000, laddove nell’art. 3 era previsto che il personale dei servizi di vigilanza fosse nominato direttamente dal Ministro della difesa, la lettera b) del comma 2 dell’art. 262, in presenza di un’organizzazione ben definita, prevede la nomina del personale da parte dei titolari dei vertici d’area.
Passando all’esame dei Servizi di vigilanza, essi sono costituiti dal personale incaricato dalle rispettive autorità di vertice, da cui dipendono e da personale tecnico qualificato. Compito precipuo dei servizi di vigilanza, come stabilito nel comma 3 dell’art. 262, è quello di accertare nei luoghi di lavoro e nell’ambito delle attività di natura riservata e operativa, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate:
a) l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del regolamento militare;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dal Libro I – Titolo IV – Capo I del regolamento militare.
Qualora i servizi di vigilanza rilevino, a seguito della loro attività ispettiva, violazioni di natura penale riferiscono, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all’autorità giudiziaria competente e svolgono ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria (comma 4).
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività ispettiva si renda necessario “effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico – sanitari dell’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata o organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all’Amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti” (comma 5).
L’ultimo comma dell’art. 262 pone, infine, una deroga alla norma stabilita nel comma 6 dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. La deroga consiste nell’assegnare all’apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell’organismo centrale dell’area tecnico – amministrativa o tecnico – industriale di riferimento, l’importo delle somme che i servizi di vigilanza ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.