4. Conclusioni
Le disposizioni più importanti del testo unico sulla sicurezza sono contenute nei Titoli XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale), XIII (Norme transitorie e finali), ma soprattutto nel Titolo I, il quale detta i principi comuni a tutto il sistema prevenzionistico. È proprio con le disposizioni contenute nel Titolo I che il legislatore delegato con la normativa inerente il sistema istituzionale (Capo II) ha individuato, come riconosciuto in più occasioni dalla stessa dottrina 72, l’elemento decisivo per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Tale elemento consiste nella realizzazione e nell’affermazione della c.d. “cultura della prevenzione”. Soltanto in presenza di una sviluppata cultura ed etica della prevenzione può affermarsi, infatti, un sistema di regole condivise, delle quali, indipendentemente dalla presenza di un regime sanzionatorio, se ne può richiedere l’applicazione 73.
Le disposizioni contenute nel Titolo IV – Capo I del Libro I del regolamento militare sembrano tenere conto della linea di pensiero sopradescritta.
La normativa previgente, introdotta con il decreto ministeriale 284/2000, disciplinava le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali soggetti a speciali norme di tutela tecnico – militari, il sistema dei controlli tecnici, delle verifiche e dei collaudi, le funzioni di medico competente e le attività di vigilanza, ma nulla stabiliva riguardo alle attività dirette a sviluppare la citata “cultura della prevenzione”.
Il legislatore della semplificazione e del riassetto, per contro, sembra aver colto tale aspetto, introducendolo nel sistema delle Forze armate mediante le norme che prevedono la costituzione di specifiche strutture ordinative per il coordinamento delle attività finalizzate sia alla prevenzione, che alla tutela della salute dei lavoratori (art. 252 del regolamento militare). Dette strutture si distinguono in unità organizzative di vigilanza (le U.Co.Ce.V. e le U.Co.Se.V.A.) e in unità organizzative di prevenzione. Quest’ultime, tra i loro compiti, hanno quello di promuovere la qualificazione e l’aggiornamento del personale. Al riguardo, l’art. 251 del regolamento militare stabilisce che, ferma restando la formazione generale e specifica prevista dal testo unico sulla sicurezza, al personale deve essere impartita una formazione di base già nell’ambito dei cicli formativi ed addestrativi per l’immissione nei ruoli del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa. Una disposizione questa che va ad inserirsi nel solco tracciato dal legislatore delegato laddove esso prevede, nell’ambito delle attività promozionali di cui all’art. 11 del testo unico sulla sicurezza, la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività e nei percorsi istruttivi e formativi specifici percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.
L’altra faccia della medaglia della “cultura della prevenzione” è rappresentata dalle strutture ordinative destinate a svolgere i servizi di vigilanza, le quali rivestono un’importanza fondamentale all’interno del sistema prevenzionistico. Dette strutture, quale espressione del “potere sovrano” dello Stato, mediante la loro azione di controllo, garantiscono il rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico 74.
Anche in questo caso, rispetto al sistema previgente, i servizi di vigilanza sono disciplinati con disposizioni più dettagliate e puntuali. Il regolamento militare, infatti, ne definisce l’organizzazione, le funzioni ed i requisiti richiesti al personale da assegnare ad essi.
Ritornando alla disciplina del testo unico sulla sicurezza dedicata al sistema istituzionale, è da evidenziare come il regolamento militare, per essa, non preveda nessuna normativa di adattamento. Pertanto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa tali norme trovano integrale applicazione. In proposito, vale la pena di ricordare quanto stabilito dall’art. 6 del testo unico sulla sicurezza, il quale prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro sia composta, tra gli altri, da un rappresentante del Ministero della difesa. Da rimarcare, altresì, quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 8 del testo unico sulla sicurezza, il quale prescrive che con decreto del Ministro del lavoro vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP e “sono disciplinate le speciali modalità con le quali le Forze armate e le Forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative”. Purtroppo, in quest’ultimo caso, come spesso capita nel nostro Paese, il problema riguarda l’attuazione delle norme visto che, nonostante siano trascorsi oramai quasi quattro anni dall’entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza, il Ministro del lavoro non ha ancora adottato il suddetto decreto 75.
Ferma restando la lettura generale sopradescritta, in merito alle disposizioni attraverso le quali, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio prestato e delle peculiarità organizzative delle Forze armate, la normativa antinfortunistica trova applicazione nei riguardi dell’Amministrazione della difesa, si evidenzia come esse vadano ad incidere, quasi esclusivamente, nell’ambito della disciplina inerente alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Capo III – Titolo I del testo unico sulla sicurezza). Tale normativa regolamentare è apprezzabile, giacché con essa si è cercato di trovare una soluzione per tutti quei problemi interpretativi che avevano suscitato più di una perplessità al momento dell’applicazione della previgente normativa prevenzionistica; perplessità che il decreto 284/2000 non aveva contribuito a risolvere. Ci si riferisce, in particolare, alla figura del datore di lavoro, per il quale sono oggi previste norme che ne consentono l’individuazione anche in unità organizzative complesse quali sono le Forze armate. Nella stessa direzione, si pongono le disposizioni che consentono di individuare i dirigenti, i preposti, i RLS e le funzioni del SPP. In proposito, il regolamento militare detta una serie di disposizioni che hanno il pregio di chiarire, individuandole con precisione e puntualità, le figure essenziali di ogni sistema antinfortunistico.
Il regolamento militare contribuirà, in ogni caso, ad unificare la struttura delle organizzazioni antinfortunistiche delle singole Forze armate, fino ad oggi lasciate alla definizione dei rispettivi Stati maggiori. Tutti gli istituti, infatti, dovranno essere disciplinati nel pieno rispetto delle disposizioni poste con il regolamento militare e tale circostanza favorirà, proprio nel momento in cui si cerca, sempre con maggiore insistenza, di implementare l’“interforzizzazione” delle quattro Forze armate, un incremento dei livelli di sicurezza.
Non si pretende certo la perfezione di tale normativa, ma in generale di essa si può esprimere un giudizio positivo.