3.2. Individuazione dei dirigenti e dei preposti
Dopo aver stabilito le norme per l’individuazione, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, della figura del datore di lavoro, il legislatore pone nell’art. 247 apposite norme che consentono di individuare due figure fondamentali del sistema previsionale della sicurezza: i dirigenti e i preposti.
Le disposizioni dell’art. 247 ricalcano, con poche varianti, quelle contenute nell’art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del testo unico sulla sicurezza. Unica differenza riguarda la sostituzione del termine “persona”, cui fa riferimento il testo unico nella definizione di tali figure, con le parole “lavoratore militare o civile”. Tale specificazione nulla aggiunge alla definizione elaborata dal legislatore delegato, ma serve, semmai, solo a ribadire che il dirigente e il preposto devono necessariamente essere parte della stessa organizzazione militare per la quale svolgono i loro compiti.
Il dirigente, in particolare, viene definito nella lettera a) del comma 1 dell’art. 247 come “il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
La norma conferma che nel campo dell’antinfortunistica non è la mera attribuzione della qualifica dirigenziale a rendere il soggetto responsabile civilmente e penalmente 26, ma le competenze professionali ed i poteri gerarchico – funzionali conferiti 27, nonché un effettivo ed elevato livello di autonomia. Competenze, poteri ed autonomia, ancorché non accompagnati dalla qualifica dirigenziale, consentono al lavoratore militare o civile di vedersi attribuita la responsabilità di unità organizzative con rilevanza interna o esterna all’Amministrazione della difesa. La disposizione appare in linea, inoltre, con la definizione che di dirigente ha di recente indicato la giurisprudenza di merito: dirigente è colui che “attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” 28.
Per preposto si intende “il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 247, comma 1, lett. b) del regolamento militare).
Anche la responsabilizzazione dei preposti discende direttamente dall’esercizio, da parte loro, di una porzione del potere organizzativo; compito precipuo del preposto è, infatti, quello di organizzare gli aspetti esecutivi dell’attività lavorativa 29. Ai tradizionali quattro tipi di compiti cui deve assolvere il preposto, specificati anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero:
– sovrintendere all’attività lavorativa;
– garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
– controllarne la corretta esecuzione;
– esercitare un funzionale potere di iniziativa,
la disposizione regolamentare in esame aggiunge l’ulteriore dovere di sorvegliare o meglio controllare, ai fini della sicurezza, il normale svolgimento dell’attività lavorativa del personale posto, anche soltanto temporaneamente, alla sua dipendenza immediata.
Il preposto, in definitiva, non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un compito esclusivo del datore di lavoro e del dirigente; egli ha l’obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative diposizioni vengano regolarmente applicate 30.