3.6. Formazione, informazione e addestramento
La sezione IV del Capo III del Titolo I del testo unico sulla sicurezza, rubricata “Formazione, informazione e addestramento”, è composta da due articoli (36 e 37), i quali disciplinano i temi dell’informazione e della formazione dei lavoratori.
“Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008”, l’art. 251 del regolamento militare prevede che il datore di lavoro debba assicurare “che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro” (comma 1).
Come avvenuto con l’art. 36 del testo unico sulla sicurezza, anche nell’art. 251 il legislatore prende in considerazione i diritti dei lavoratori all’informazione ed alla formazione sui luoghi di lavoro, attività attraverso cui viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione dei lavoratori al sistema sicurezza 41. A tali diritti corrispondono, specularmente, obblighi in capo al datore di lavoro ed al dirigente 42.
Tuttavia, corre l’obbligo di rappresentare che il citato art. 251 oltre l’affermazione contenuta nel suo primo comma, circa la necessità di assicurare al lavoratore una sufficiente ed adeguata informazione, null’altro aggiunge al tema. Al riguardo, pertanto, anche nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, sono valide le disposizioni stabilite con gli artt. 2 e 36 del testo unico, nonché le considerazioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza in sede di analisi delle stesse. In proposito, l’art. 2, comma 1, lettera bb) del testo unico sulla sicurezza definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. Essa consiste, quindi, in una serie di notizie finalizzate ad orientare i comportamenti del lavoratore in direzione di una sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro 43. Comporta, altresì, un importante obbligo di prevenzione 44, del quale il beneficiario è, ai sensi del primo comma dell’art. 36, ciascun lavoratore 45.
L’informazione deve essere assicurata al lavoratore dal datore di lavoro e, secondo quanto previsto nel primo comma dell’art. 251, dagli “altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze”. Ciò appare assolutamente in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., III sez. pen., 20 dicembre 2006, n. 41609) che, facendo leva sull’espressione usata nell’art. 36 (“il datore provvede…”), non esclude che il datore possa delegare l’assolvimento dell’obbligo informativo anche ad altre persone facenti parte dell’organizzazione e che all’interno di essa rivestano un ruolo di direzione e responsabilità, come appunto i dirigenti e i preposti 46.
L’art. 36, distingue tra un’informazione generale, finalizzata a consentire a ciascun lavoratore di avere una conoscenza globale del rischio presente in ogni articolazione dell’Ente, allo scopo di evitare condotte imprudenti e negligenti del lavoratore in ogni luogo di lavoro 47 ed un’informazione particolare. Quest’ultima deve riguardare non solo le normali condizioni della prestazione lavorativa, ma anche tutti quei comportamenti e gesti che il lavoratore può essere indotto ad assumere durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative 48. L’informazione, sia essa generale, sia essa particolare deve essere comunque adeguata. Il datore di lavoro deve garantire, cioè, secondo il principio di effettività espresso dalla giurisprudenza di legittimità 49, i mezzi di informazione più adatti per giungere con efficacia e puntualità ai destinatari 50. Spetta allo stesso datore di lavoro effettuare il controllo e la verifica che le nozioni trasmesse siano state apprese ed assimilate nel modo corretto 51. Per giurisprudenza unanime, l’informazione non deve essere evasiva, generica o peggio ancora sfuggente, ma deve essere caratterizzata dalla specificità di ogni singola posizione lavorativa 52. È del tutto inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurare un’adeguata informazione, la semplice affissione della normativa di sicurezza, ovvero l’apposizione di segnaletica di sicurezza sugli impianti 53.
L’informazione, infine, deve essere dinamica. È necessario, cioè, che il datore di lavoro attivi un canale informativo che garantisca il flusso continuo di informazioni in modo da tenere costantemente aggiornato il lavoratore sui nuovi rischi e sui rimedi per prevenirli 54.
Per quanto riguarda la formazione, la lettera aa) del comma 1 dell’art. 2 del testo unico sulla sicurezza la definisce come il “processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Nei confronti di tutto il personale dell’Amministrazione della difesa, l’indirizzo di questo processo educativo è svolto dal Segretariato generale della difesa, d’intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e le Direzioni generali competenti per la materia (art. 251, comma 2 del regolamento militare).
L’art. 251 del regolamento militare, mentre nulla di più dice riguardo l’informazione rispetto all’art. 36 del testo unico, per l’attività formativa detta numerose disposizioni di specifica applicazione militare.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 37, commi 1 e 3 del testo unico sulla sicurezza 55, l’art. 251 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività formativa in ambito Amministrazione della difesa. In particolare il comma 3 stabilisce che, in via principale, l’attività formativa è predisposta e condotta dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa (CIVILSCUOLADIFE) e da altri istituti dell’Amministrazione della difesa. Essa comprende seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
“L’attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell’ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l’immissione nei ruoli del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate” (comma 4).
“Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (comma 5).