Cassazione Penale, 16 febbraio 2012, n. 6389 - Installazione di un tornio e infortunio mortale: responsabilità del datore di lavoro


Infortunio mortale di un operaio dipendente di una srl che, mentre era intento alle operazioni di assemblaggio e montaggio di un tornio verticale, veniva investito da uno dei montanti in fase di allestimento che si staccava dalla gru che lo stava movimentando.

Responsabilità di:

1) F. D., legale rappresentante e responsabile della società F., per conto della quale e nella cui officina avveniva l'installazione;

2) F. G., contitolare della società F. e persona che stava operando la gru a ponte al momento dell'incidente; la sua responsabilità è stata ritenuta per aver commesso degli errori nel manovrare la gru, contribuendo alla caduta della montante stesso.

3) C., presidente del consiglio di amministrazione della S.r.l. che aveva costruito e che stava procedendo all'installazione del tornio.

Si accertava che oltre all'errore da parte del manovratore della gru, l'operazione era stata effettuata senza alcun presidio di sicurezza.

Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il solo C.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per quanto riguarda la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., risultando il reato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.

Il ricorso è volto a sostenere che la corte d'appello ha interpretato erroneamente il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che regola l'appalto di lavori, in quanto, pur dando atto che la causa che ha determinato l'infortunio si doveva rinvenire in un'errata scelta della procedura di montaggio e in un errore tecnico del manovratore della gru, operazioni tutte che fanno capo ad altre persone, ha addebitato tuttavia al C. una responsabilità che la norma non prevede; nella specie non vi era stato nessun contratto di appalto tra la F. e la M., ma la vendita di un tornio costruito dalla M. e dagli operai di quest'ultima consegnato nel cantiere della O., con semplice assistenza al montaggio trattandosi di macchinario ad un tempo complesso e delicato.

Osserva il Collegio che anche volendo convenire con le puntualizzazioni del ricorrente in ordine ai contorni della vicenda, non esattamente riconducibile al contratto di appalto di cui all'art. 7 del D.L.vo 626 del 1994, ma più puntualmente alla vendita e consegna di un macchinario, con assistenza al montaggio, la responsabilità del C. è stata correttamente apprezzata. E' pacifico che l'incidente si è verificato allorché si stava procedendo al trasporto tramite una gru di un pezzo del tornio da installare all'interno di una fossa di ridotte dimensioni; che la manovra era effettuata con la gru di proprietà della Officina F., condotta da F. G., contitolare con il fratello della omonima società; che nella fossa del basamento si trovavano, proprio al di sotto del pericoloso carico sospeso, dipendenti della srl per sorvegliare la manovra e collaborare al montaggio.

E' dunque evidente che, a prescindere dalle pattuizioni scritte che riguardavano solo la vendita, la srl si era di fatto assunta l'obbligo di provvedere al montaggio del tornio, mettendo a disposizione proprio personale per tale operazione, come appunto avvenuto ed è proprio a tale situazione di fatto cui hanno fatto riferimento i giudici di merito allorché hanno riportato la responsabilità del C. alla concreta ingerenza dello stesso in attività compiute presso lo stabilimento dei F.. In tale situazione C., altrettanto pacificamente datore di lavoro della vittima, doveva farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti, e in particolare , da un lato, concordare con i responsabili della Officina Meccanica che le operazioni avvenissero in sicurezza e dunque, per quanto qui rileva, rispettando la regola di evitare la presenza di persone al di sotto di carichi sospesi durante la loro movimentazione, e, dall'altro fornendo ai propri dipendenti precise informazioni sui rischi esistenti e sulle misure concordate e istruzioni sulle modalità delle operazioni.


 

Fatto

1. In data 8 gennaio 2003 all'interno della società O. di Piacenza, l'operaio D. V., dipendente della società M. S.r.l. di San Daniele del Friuli, mentre era intento alle operazioni di assemblaggio e montaggio di un tornio verticale, veniva investito da uno dei montanti in fase di allestimento che si staccava dalla gru che lo stava movimentando; a seguito dell'urto da parte del pesante pezzo meccanico il D. riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso.

Del fatto venivano chiamati a rispondere F. G., F. D. e C. I..
F. G. era contitolare della omonima società ed era anche la persona che stava operando la gru a ponte al momento dell'incidente; la sua responsabilità è stata ritenuta per aver commesso degli errori nel manovrare la gru, contribuendo alla caduta della montante stesso.

F. D. era invece il legale rappresentante e responsabile della società F., per conto della quale e nella cui officina avveniva l'installazione e C. presidente del consiglio di amministrazione della M. S.r.l. ditta che aveva costruito e che stava procedendo all'installazione del tornio.

Si accertava che oltre all'errore da parte del manovratore della gru, l'operazione era stata effettuata senza alcun presidio di sicurezza e in particolare non si era tenuto conto dello stretto spazio in cui si doveva collocare il tornio e della pericolosità della manovra, durante la quale si era consentito che dei lavoratori stazionasse nello spazio sottostante al tornio stesso. F. D. e C. I. non avevano attuato alcuno coordinamento tra loro in vista dell'installazione della macchina, non avevano predisposto un piano di sicurezza concertato tra le due imprese che tenesse conto di tutte le insidie dovute agli angusti spazi di movimento che il percorso da seguire per montare il tornio verticale consentiva. Ciò costituiva indice di grave negligenza e di imprudenza da ascrivere ai predetti nella loro qualità di datori di lavoro, tenuti alla tutela dell'incolumità dei propri lavoratori.

I due (oltre a F. G.) venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso la sentenza della corte di appello di Bologna, ha presentato ricorso per cassazione il difensore di C. I..

Con un primo motivo denuncia difetto di motivazione con riferimento al ruolo ricoperto dal predetto nei lavori di traslazione e installazione del tornio svoltisi presso la ditta F., che non si sarebbe correttamente apprezzato. La corte d'appello ha ammesso che dal contratto intercorso tra la ditta F. e la M. del C. non emergeva a carico di quest'ultimo l'obbligo di installare il tornio e tuttavia ha ritenuto che sussistesse in capo al C. una posizione di garanzia, senza però spiegare quali siano state le ragioni e gli elementi probatori acquisiti che hanno determinato tale convinzione.

La sentenza di appello ritiene che fossero i dipendenti della impresa costruttrice a traslare ed installare il tornio, pur riconoscendo che a manovrare la gru a ponte si trovava F. G., dipendente appunto dell'Officina Meccanica, e che tutto il materiale necessario all'installazione veniva messo a disposizione dalla committente; ciò nonostante, illogicamente, è stata ritenuta la responsabilità del C..

Con un secondo motivo deduce erronea applicazione di legge con riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo 626 del 94.

Il ricorrente evidenza che anche ammesso che tra la ditta F. e la M. fosse intervenuto un contratto dell'appalto, cosa che però non è, la corte di appello ha erroneamente apprezzato il contenuto del predetto articolo, che prevede obblighi specifici in capo al committente e all'appaltatore: è il committente che deve fornire all' appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici ambientali presenti nel luogo in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto; invece la corte d'appello ha ritenuto che ognuna delle ditte coinvolte (committente e appaltatore) deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici. Ancora la corte d'appello ha dato atto che le attrezzature di lavoro utilizzate erano di proprietà dei F. e che la gru era movimentata da F. G., ma tuttavia ha addebitato a C. di non avere attuato sistemi di sollevamento più sicuri. In sostanza sostiene il ricorrente che la corte d'appello interpreta erroneamente il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo predetto in quanto pur dando atto che la causa che ha determinato l'infortunio si deve rinvenire in un'errata scelta della procedura di montaggio e in un errore tecnico del manovratore della gru, operazioni tutte che fanno capo ai F. e non alla M. del ricorrente, addebita tuttavia al C. una responsabilità che la norma non prevede.

Diritto



1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per quanto riguarda la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., risultando il reato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.

Trattasi infatti di reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, commesso in data 8.1.2003, per il quale sono state concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e per il quale il termine massimo di prescrizione del reato è da individuarsi in sette anni e mezzo in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 8.7.2010, in assenza di sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.

2. L'esame dei motivi di ricorso deve comunque essere compiuto relativamente agli effetti civili, essendo giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte quella secondo la quale il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e per tale decisione devono esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato, valutando criticamente la decisione adottata dal primo giudice; dalla ritenuta mancanza di prova della innocenza degli imputati non può automaticamente farsi derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni (Cass. 1.3.97 n.1983, Coltro - n. 208657; Cass. 9.11.94 n.11211, De Lillo - rv.199625).

3. Come si è detto, il ricorso è volto a sostenere che la corte d'appello ha interpretato erroneamente il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che regola l'appalto di lavori, in quanto, pur dando atto che la causa che ha determinato l'infortunio si doveva rinvenire in un'errata scelta della procedura di montaggio e in un errore tecnico del manovratore della gru, operazioni tutte che fanno capo ai F. e non alla M. del ricorrente, ha addebitato tuttavia al C. una responsabilità che la norma non prevede; nella specie non vi era stato nessun contratto di appalto tra la F. e la M., ma la vendita di un tornio costruito dalla M. e dagli operai di quest'ultima consegnato nel cantiere della O., con semplice assistenza al montaggio trattandosi di macchinario ad un tempo complesso e delicato. Osserva il Collegio che anche volendo convenire con le puntualizzazioni del ricorrente in ordine ai contorni della vicenda, non esattamente riconducibile al contratto di appalto di cui all'art. 7 del D.L.vo 626 del 1994, ma più puntualmente alla vendita e consegna di un macchinario, con assistenza al montaggio, la responsabilità del C. è stata correttamente apprezzata. E' pacifico che l'incidente si è verificato allorché si stava procedendo al trasporto tramite una gru di un pezzo del tornio da installare all'interno di una fossa di ridotte dimensioni; che la manovra era effettuata con la gru di proprietà della Officina F., condotta da F. G., contitolare con il fratello D. della omonima società; che nella fossa del basamento si trovavano, proprio al di sotto del pericoloso carico sospeso, dipendenti della M., precisamente D. e C. Tommaso, per sorvegliare la manovra e collaborare al montaggio.

E' dunque evidente che, a prescindere dalle pattuizioni scritte che riguardavano solo la vendita, la M. si era di fatto assunta l'obbligo di provvedere al montaggio del tornio, mettendo a disposizione proprio personale per tale operazione, come appunto avvenuto ed è proprio a tale situazione di fatto che hanno fatto riferimento i giudici di merito allorché hanno riportato la responsabilità del C. alla concreta ingerenza dello stesso in attività compiute presso lo stabilimento dei F.. In tale situazione C. I., altrettanto pacificamente datore di lavoro del D., doveva farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti, e in particolare , da un lato, concordare con i responsabili della Officina Meccanica che le operazioni avvenissero in sicurezza e dunque, per quanto qui rileva, rispettando la regola di evitare la presenza di persone al di sotto di carichi sospesi durante la loro movimentazione, e, dall'altro fornendo ai propri dipendenti precise informazioni sui rischi esistenti e sulle misure concordate e istruzioni sulle modalità delle operazioni. Avendo la sentenza accertato la violazione di tali precisi obblighi, la stessa deve trovare conferma quanto meno agli effetti civili.

4. In conclusione deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali relativamente alla imputazione di cui all'art. 589 Cod. Pen. (le contravvenzioni essendo già state dichiarate prescritte in grado di appello) perché estinto il reato per prescrizione. Il ricorso, agli effetti civili, deve essere rigettato.




P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di cui all’art. 589 cod. pen. Agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.