Tipologia: CCNL
Data firma: 9 febbraio 1962
Validità: 01.02.1962 - 31.12.1964
Parti: Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termoioniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, Intersind - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini - Cgil, Snlavca-Cisl, Uilc-Uil e Federazione nazionale lavoratori del vetro e della ceramica [...] Cisnal
Settori: Chimici, Lampade, valvole ecc., Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visite mediche.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Sospensioni di lavoro.
Art. 12. - Interruzioni di lavoro e sospensioni.
Art. 13. - Riduzioni di lavoro e turni.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 18. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 25. - Indumenti di lavoro.
Art. 26. - Utensili e materiale.
Art. 27. - Conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 28. - Forma di prestazione di lavoro - Retribuzione.
Art. 29. - Passaggio di mansioni.
Art. 30. - Conteggio della paga.
Art. 31. - Istruzione professionale.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Art. 34. - Preavviso.
Art. 35. - Indennità di anzianità.
Art. 36. - Dimissioni.
Art. 37. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e vecchiaia.
Art. 38. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 39. - Trattamento salariale minimo.
Paga minima oraria
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie speciali
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 6. Mutamenti di mansioni.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Art. 16. - Malattia e infortunio.
Art. 17. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 18. - Indennità di anzianità.
Art. 19. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione operai.
Art. 21. - Trattamento economico minimo.
Tabelle salariali
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensione di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione del lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferta.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Tredicesima mensilità.
Art. 25. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 27. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 28. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 29. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Benemerenze nazionali.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 35. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 36. Previdenza.
Art. 37. - Trattamento economico minimo.
Stipendio minimo mensile - Tabelle
Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 1. - Lavoro svolto consuetudinariamente di notte e lavoro in turni.
Art. 2. - Premio speciale.
Art. 3. - Mensa.
Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 5. - Assenze.
Art. 6. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 7. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 8. - Indennità in caso di morte.
Art. 9. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 10. - Commissioni interne.
Art. 11. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 12. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13. - Norme aziendali.
Art. 14. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 15. - Reclami e controversie.
Art. 16. - Inscindibilità delle disposizioni di contratto.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato n. 1 - Verbale di accertamento sulla parità salariali per gli operai, 13 gennaio 1962
Allegato n. 2 - Verbale di accordo, 10 ottobre 1962.
Allegato n. 3 - Verbale di accordo sulla parità salariale per il settore bottiglie isolanti, 28 marzo 1962
Allegato n. 4 - Verbale di accordo, 27 marzo 1962
Allegato n. 5 - Accordo aggiuntivo al contratto nazionale di lavoro 9 febbraio 1962 per le aziende produttrici di cinescopi e per gli operai da esse dipendenti
Accordo per la classificazione del personale e per le tabelle dei minimi nel settore delle lampade elettriche, valvole termoioniche, ecc., 22 gennaio 1964
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella - Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici

Addì 9 febbraio 1962, in Milano, tra l’Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termoioniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici [...] e della Associazione Sindacale Intersind [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro [...], il Sindacato nazionale lavoratori abrasivi vetro ceramica e affini (Snlavca) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori e con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], la Unione italiana lavoratori chimici (Uil) [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori con l’assistenza dell’Uil [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per i lavoratori da esse dipendenti.
Addì 9 febbraio 1962, in Milano, tra l’Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, valvole termoioniche, tubi luminiscenti ed apparecchi termostatici [...] e la Federazione nazionale lavoratori del vetro e della ceramica [...] Cisnal [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per i lavoratori da esse dipendenti.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 3. - Visite mediche.

Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per gli operai per i quali sono prescritte, è in facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge.
La durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio verrà ridotta, nel ciclo annuo, di due ore.
Stante le caratteristiche del settore, quanto previsto nel comma precedente potrà essere attuato attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio), in misura non inferiore, di massima, alle 4 ore; nel caso in cui per esigenze tecniche od organizzative non sia stato possibile effettuare la riduzione dell’orario di lavoro settimanale e non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare o alla risoluzione del rapporto di lavoro, in sostituzione, tante quote della retribuzione globale di fatto percepite in servizio quante sono le correlative ore già maturate.
L’ammontare complessivo delle ore annuali di riposo di conguaglio o del relativo compenso sostitutivo sarà determinato In ragione di 20 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione.
Ai fini del computo delle ore di effettiva prestazione non saranno conteggiate le eventuali ore di lavoro straordinario, mentre saranno utilmente conteggiate le ore relative alle festività infrasettimanali e nazionali, al periodo feriale ed eventuali riposi di conguaglio.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell’art. 18 comma 2° della legge 26 aprile n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz’ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 6. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia gli orari normali di lavoro sono fissati in 10 ore giornaliere o 60 settimanali salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell’accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La riduzione della durata settimanale dell’orario normale di lavoro viene attuata nella stessa misura e con gli stessi criteri applicativi previsti per gli operai continui; l’ammontare complessivo delle ore annuali di riposo di conguaglio o del relativo compenso sostitutivo sarà determinato in ragione di 20 minuti per ogni gruppo di 10 ore di prestazione.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]
Compatibilmente con le esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive.

Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...] nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l’operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
[...]

Art. 22. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia da parte dell’operaio al riposo annuale di cui ha diritto, salvo il caso che l’azienda - per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio - non sia in grado di concederglielo; in tale evenienza, l’azienda dovrà corrispondere all’operaio una indennità sostitutiva pari all’intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 25. - Indumenti di lavoro.
L’azienda dovrà fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l’uso, anche tute e grembiuli o vestaglie agli operai addetti:
alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all’argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all’officina produzione gas;
inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
La ditta provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà gli operai in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50 per cento.

Art. 26. - Utensili e materiale.
L’operaio riceverà in consegna dalla ditta gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[...]

Art. 27. - Conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
D’altra parte, l’operaio deve, essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 28. - Forma di prestazione di lavoro - Retribuzione.
La forma di prestazione del lavoro considerata nel presente contratto è stabilita ad economia. Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino, potrà essere effettuato il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, come potranno essere adottati prema di produzione secondo le necessità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti interessate.
[...]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicati per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
[...]
Chiarimento a verbale.
Si intende cottimo anche il premio ad incentivo comunque denominato quando in conseguenza dell’organizzazione del lavoro l’operaio è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.

Art. 31. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità e necessità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme, potranno essere punite:
1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento.
[...]
Le multe potranno essere inflitte all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scatti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l’azienda ravvisi per ragioni di sicurezza o di disciplina, l’opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 33. - Licenziamento per punizione.
Il licenziamento con l’immediata recessione del rapporto di lavoro, potrà avvenire:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla regolarità del lavoro le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 32 (provvedimenti disciplinari), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 2).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
b) esecuzione senza permesso di lavori per proprio conto o di terzi, nei locali dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione, o rissa lieve nei reparti di lavorazione;
d) abbandono arbitrario del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, controllo, custodia, fuori dei casi previsti al punto e) del seguente punto 2);
[...]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 32 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
2) Con la perdita dell’indennità di preavviso e dell’indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell’azienda;
e) abbandono arbitrario del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
f) rissa grave nell'interno dei reparti di lavorazione.
[...]

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie speciali
Art. 2. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo, rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 6. Mutamenti di mansioni.
Il lavoratore, In relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali i normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramene economico che non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Trattamento in caso di gravidanza e di puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
[...]

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione operai.
Per gli istituti non compresi nella presente regolamentazione e nella parte comune alle tre regolamentazioni, si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13, 14, 24, 30.

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; al riguardo si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, che disciplina la materia.

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
[...]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa le funzioni delle Commissioni interne.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata fermo restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati discontinui.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe disposte dalla legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 10 per il lavoro festivo, sempreché non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 21. - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 20 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e successive disposizioni.
[...]

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
L’azienda dovrà fornire gratuitamente agli impiegati tecnici, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l’uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un’usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dei superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio, non si presenti al lavoro come previsto all’art. 30 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta - Parte comune alle tre regolamentazioni
Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 3. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli operai; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’Azienda come i lavoratori, sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti, relative alla tutela dell’igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo i locali di lavoro devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento ed assicurare convenientemente spazio in relazione al numero dei lavoratori.
L’Organizzazione industriale stipulante raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti agli operai addetti ai lavori che comportino temperature anormali.

Art. 10. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.

Art. 13. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.

Art. 14. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali o regolamentari, deve essere conclusa esclusiva- mente tra le Organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 15. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Allegati
Allegato n. 4 - Verbale di accordo, 27 marzo 1962

[...]
C) le parti convengono altresì di attribuire un’indennità di posto - da corrispondersi per ogni ora di effettiva prestazione - nelle seguenti misure e per le sottospecificate lavorazioni:
Lire 15 orarie: mordenzatura cristalli e fette - lavorazione chimica dei fanghi contenenti materiale semiconduttore - orientazione del monocristallo con raggi X;
Lire 10 orarie: sgrassaggio con solvente - mordenzatura elettrolitica o chimica - mordenzatura terminali - mordenzatura delle perle - decapaggio dei componenti per diodi e transistori.

Allegato n. 5 - Accordo aggiuntivo al contratto nazionale di lavoro 9 febbraio 1962 per le aziende produttrici di cinescopi e per gli operai da esse dipendenti
In Milano, addì 27 settembre 1962.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinescopi, con decorrenza dal 1° ottobre 1962, agli operai addetti alle lavorazioni di seguito elencate, verranno corrisposte le sottoindicate indennità di posto:
I gruppo: lavaggio bulbi e recupero ampolle, carico e scarico forni di cottura, assiemaggio pannello e dosaggio resine (bonded): L. 15 orarie;
II gruppo: depositi o sedimentazione, laccatura interna, lucidatura bulbi e cinescopi, carico e scarico forno (bonded): L. 10 orarie;
III gruppo: lavaggio collo, alluminatura, preparazione polveri e soluzioni, controllo luce blu, zoccolatura ed evaporazione getter, scintillatura, automatica, invecchiamento e ritrattamenti a mano, collaudo di produzione, raccollatura bulbi, pulitura bulbi e pannelli (bonded), controllo e sag-tes (bonded), carico e scarico catena (bonded): L. 5 orarie.
Alle seguenti lavorazioni: grafiatura interna, chiusura, carico e scarico forno di vuotatura, verranno attribuite le indennità di I, II e III gruppo, a seconda delle condizioni tecnico-ambientali in cui tali lavorazioni vengono svolte aziendalmente.
L’indennità di posto sarà quella corrispondente alla mansione di fatto espletata.
Qualora il lavoratore venga anche temporaneamente assegnato a diversa mansione, egli percepirà l’indennità corrispondente alla nuova mansione, cosi come perderà ogni diritto alla indennità stessa qualora la nuova mansione non rientri in quelle elencate nel presente verbale.
L’indennità di posto sarà corrisposta esclusivamente per le ore effettivamente lavorate da ciascun lavoratore e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni previste dall’art. 7 parte operai e art. 1 parte comune del CCNL in vigore.
Eventuali analoghe indennità già corrisposte di fatto dalle singole aziende verranno assorbite fino a concorrenza degli importi sopra specificati.
Il presente accordo aggiuntivo fa parte integrante del CCNL stipulato il 9 febbraio 1962 ed avrà pertanto la stessa durata.
Dichiarazione a verbale
Nel caso che dovessero modificarsi le condizioni per le quali è stata concessa l’indennità di posto, la mansione potrà essere inquadrata in un gruppo diverso, con le modalità previste all’articolo 15 della parte comune del CCNL in vigore.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]