Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 15 dicembre 2011
Validità: 01.10.2011 - 31.12.2014
Parti: Gruppo Costruttori Edili e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Industria, Pisa
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Art. l
Art. 2 - Sistema di concertazione e politiche del lavoro
Art. 3 - Lotta al lavoro irregolare appalti e subappalti
Raccomandata A.R. (fac-simile)
Art. 4 - Responsabilità sociale di impresa (RSI)
Art. 5 - Sviluppo edilizia ecosostenibile/bioedilizia
Art. 6 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di Pisa
Art. 7 - Cassa edile e addestramento professionale
a) Cassa Edile
b) Scuola Edile
Art. 8 - Ambiente di lavoro
Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 10 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Festività di fine d’anno
Art 13 - Mutualizzazione accantonamenti ferie e g.n.
Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 15 - Trasferta
Art. 16 - Trasferimento
Art. 17 - Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Art. 18 - Anzianità professionale edile
Art. 19 - Centro ricreativo
Art. 20 - Assistenza extra contrattuale
Art. 21 - Dotazione antinfortunistica legge 626 (1. 81/08)
Art. 22 - Quote di adesione contrattuale
Art. 23 - Mensa
Art. 24 - Indennità di trasporto
Art. 25 - Indennità territoriale
Art. 26 - Aliquote contributive enti paritetici
Art. 27 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 28 - Decorrenza e durata
Tabella A) Industria edile: retribuzione contrattuale operai di produzione
Tabella B) Industria edile: retribuzione contrattuale impiegati

Accordo integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili per la provincia di Pisa

Pisa, 15 dicembre 2011
Addì 15 dicembre 2011 presso la sede dell’Unione Industriale Pisana tra il Gruppo Costruttori Edili rappresentato dal presidente, assistito dalla Unione Industriale Pisana, Filca-Cisl [...], Fillea-Cgil [...], Feneal-Uil [...], una delegazione di lavoratori [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL 19.04.2010 per le Imprese Edili a valere per le aziende edili della Provincia di Pisa.

Art. l
Il presente Accordo territoriale integra per le materie di pertinenza Provinciale, quanto previsto dal vigente CCNL 19.04.2010 per le Imprese Edili

Art. 3 - Lotta al lavoro irregolare appalti e subappalti
Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 19.4.2010 vengono ribadite le norme che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche di seguito riportate.
a) l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazione nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacali competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1 ° comma della lett. b).
Le parti ritengono per meglio attivare le clausole sopra riportate, che, nell'ambito degli strumenti territoriali già in atto presso la Prefettura e la DPL, sia specificatamente evidenziato un comparto riferito all'edilizia, comparto nel quale siano presenti rappresentanti del settore espressione delle parti sociali al fine di apportare conoscenze specifiche utili al contrasto del lavoro irregolare.

Art. 4 - Responsabilità sociale di impresa (RSI)
Le parti convengono di definire con atto separato linee guida per requisiti minimi tali da facilitare l'accesso all'ottenimento della certificazione RSI per le imprese che intendono ottenere tale certificazione.
Le parti ritengono che la RSI sia un atto di qualificazione delle imprese del settore, costituendo elemento di trasparenza all'osservanza degli obblighi contrattuali e legislativi.

Art. 6 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di Pisa
Le parti prendono atto che il CPT è operante secondo quanto stabilito dallo statuto sottoscritto in data 14 settembre 2007.
Le parti, applicazione dell’accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra Ance Pisa, Unione Industriale Pisana e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil Provinciali, stabiliscono che il contributo di cui all’art. 93 del vigente CCNL è fissato nella misura dello 0,55%, calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell’Accordo 31 Marzo 2011 - Casse Edili.

Art. 7 - Cassa edile e addestramento professionale
Con riferimento all’art. 36 del CCNL del 19.04.2010 vengono confermati lo Statuto e i regolamenti dell’Ente Pisano Cassa Edile.

b) Scuola Edile
[...]
Le parti riconfermano la volontà di proseguire nelle iniziative già assunte per la costituzione ed il funzionamento di strutture permanenti rivolte alla formazione professionale dei giovani che intendono inserirsi nel settore edile ed alla qualificazione professionale dei lavoratori già operanti nel settore.
In una visione organica delle finalità da perseguire saranno tenute presenti le possibilità di intervento finanziario della Regione, dei suoi Enti delegati, del Fondo Sociale Europeo e degli eventuali altri Enti competenti.
Le parti riconfermano comunque nella scuola edile l’istituto più qualificato per seguire l’evolversi della professionalità nel settore edile e per favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico dell’industria delle costruzioni.
In particolare convengono sulla necessità di sviluppare corsi di formazione destinati a giovani suscettibili di assunzione con contratto di formazione e lavoro.
La formazione professionale dovrà comprendere: l’insegnamento teorico da svolgersi nelle sedi predisposte e l’addestramento pratico da svolgersi sui luoghi di lavoro, intendendo per questi i cantieri delle imprese edili e affini.
Allo scopo di favorire la partecipazione degli allievi ai corsi della Scuola saranno previste forme di incentivazione economica.
Saranno altresì attivate forme organiche di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per favorire anche con il supporto di mezzi audiovisivi una più compiuta conoscenza del settore edile, delle professionalità che in esso si esprimono e delle prospettive occupazionali che esso può offrire alle giovani leve.

Art. 8 - Ambiente di lavoro
Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nei cantieri con almeno 3 lavoratori, che abbiano una durata superiore a sei mesi, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:
una baracca metallica, in legno o in altra struttura provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, ad uso refettorio-spogliatoio, dotata di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande nonché degli accorgimenti atti a rendere igienico l’ambiente;
WC e lavandino con acqua corrente.
Nei cantieri ove l’impresa occupi più di 20 dipendenti e l’opera abbia una durata superiore a 2 anni, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:
una baracca metallica, in legno o in altra struttura provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, suddivisa in 2 locali: l’uno ad uso di spogliatoio, l’altro ad uso di refettorio, dotato di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande. I due locali possono essere costituiti anche da due baracche distinte;
WC e lavandini, doccia, con acqua corrente calda e fredda.
Le condizioni di obiettiva impossibilità da parte dell’impresa di osservare le norme contrattuali sopraesposte saranno esaminate caso per caso dal costituendo Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall’art. 20 del CCNL 19/04/2010, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:
- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d’acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena: 20%
Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale sopraccitato.

Art. 21 - Dotazione antinfortunistica legge 626 (1. 81/08)
La Cassa Edile invierà annualmente un kit antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da quanto possa occorrere per salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.
Questo Istituto sarà finanziato, a partire dal 1/06/2011, con una percentuale a carico delle Imprese Edili pari allo 0,10% calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell’Accordo 31 Marzo 2011 - Casse Edili.

Art. 23 - Mensa
L’impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
[...]
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva [...]
E imprese edili che con carattere di continuità, operano all’interno di stabilimenti industriali, ove già esita un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.
[...]
Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.