Cassazione Penale, Sez. 6, Sent., 27 gennaio 2012, n. 3520 - Infortunio e responsabilità per aver costruito e montato un carter non conforme alle prescrizioni del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

 

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

 

Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere

 

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

 

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

P.P. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 11774/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/12/2010;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

Con sentenza in data 17/12/2010 la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della decisione in data 6/12/2006, con la quale il Tribunale di Alba aveva dichiarato P.P. colpevole del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., riduceva la pena inflitta e confermava nel resto la sentenza impugnata.

 

Si contestava all'imputato di avere, nel deporre come teste nel procedimento penale in ordine al reato di lesioni gravissime in danno dell'operaio N.M.F. da infortunio sul lavoro, avvenuto presso l'impresa M. s.p.a. in Gallo d'Alba, dichiarato contrariamente al vero unitamente a B.F. - prosciolto dalla medesima accusa perchè non punibile a norma dell'art. 384 c.p. - che l'apparato di carenatura di un mulino per gomma, che veniva usato dalla vittima nell'espletamento delle sue mansioni, non era quello prodotto dall'impresa ASE, dove il P. aveva operato e di cui il B. era socio.

 

Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne chiede l'annullamento, denunciando violazione di legge in riferimento all'art. 111 Cost., artt. 372, 376 e 384 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la corte di merito aveva errato nell'applicare l'art. 372 c.p., rilevando la falsità della deposizione del P., nonostante che le risultanze processuale nel processo dell'infortunio non avessero consentito di accertare alcuna certa verità. Non si era dato il giusto peso alla testimonianza del tecnico A., secondo il quale i progetti dei carter di produzione della ASE erano stati concepiti in conformità alle leggi sulla sicurezza e che il carter, oggetto del sinistro era del tutto differente da quelli prodotti dalla ASE, onde quando il P. aveva asserito che i carter progettati dalla ASE erano del tutto diversi da quello montato presso la Mondo non aveva profferito alcuna menzogna.

 

Si era omessa ogni valutazione alla circostanza, emerse dall'istruttoria che la coclea progettata dalla ASE era inidonea all'uso del macchinario della Mondo, onde, non avendo il P. provveduto lui al collaudo, non poteva sapere nulìaltro, se non di averla costruita secondo il progetto e di averla montata. Era stata ignorata la causa di non punibilità ex artt. 376 e 384 c.p., giacchè il P. aveva inizialmente reso tre differenti versioni del medesimo fatto in riferimento alla costruzione del carter protettivo e dopo l'intervento chiarificatore della difesa del B., aveva corretto la propria deposizione, cancellando le incertezze e riaffermando quanto inizialmente detto e cioè di avere costruito lui la coclea commissionata dalla Mondo alla ASE e comunque la condotta del teste era ampiamente giustificata dal timore di rivelare di avere lavorato in nero.

 

Il ricorso è fondato.

 

Ed invero dalla stessa formulazione del capo di imputazione di evince che l'imputato è la persona che per conto dell'ASE s.r.l.. aveva costruito e montato il carter, non conforme alle prescrizioni del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 la cui installazione aveva poi dato luogo all'infortunio.

 

E' evidente pertanto che il P., non poteva essere assunto come teste nel processo avente ad oggetto l'accertamento dell'infortunio, giacchè la sua deposizione avrebbe potuto comportare il suo coinvolgimento nel reato.

 

In base al principio "nemo tenetur se detegere" costui non avrebbe potuto rendere una deposizione diversa da quella resa nel giudizio relativo all'infortunio, onde nei suoi confronti è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1.

 

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 384 c.p..

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.