Tipologia: CCNL
Data firma: 1° luglio 1952
Validità: 01.05.1952 - 31.12.1953
Parti: Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli e Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive
Settori: Edilizia, Lapidei, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Categorie.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Missioni temporanee e trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 21. - Doveri dell’impiegato.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati.
Art. 24. - Tutela della maternità.
Art. 25. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Permessi ed aspettative per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Dimissioni.
Art. 33. - Certificato di lavoro.
Art. 34. - Cessione, trasformazione e fallimento d’azienda.
Art. 35. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 37. - Commissioni interne.
Art. 38. - Reclami e controversie.
Art. 39. - Accordi interconfederali.
Art. 40. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 41. - Non collaborazione.
Art. 42. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 1° luglio 1952.

Tra l'Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara [...], l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca [...], l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di Lavoratori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Cooperativa Italiana [...], hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione del granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione, fatta con prefissione di termine, dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello fissato dalie norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per l’impiegato per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l’impiegato avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 21. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 24. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Art. 35. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile ed ove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 37. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 38. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori dì lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 39. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati fra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle disposizioni del presente contratto, si considerano parte integrante di esso.

Art. 41. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.