Categoria: 1954
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 aprile 1954
Validità: 01.03.1954
Parti: Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie affini, Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive - Cisnal
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Ricuperi.
Art. 12. - Riduzione di lavoro.
Art. 13. - Sospensione di lavoro.
Art. 14. - Divieti.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 18. - Cottimi.
Art. 19. - Donne adibite a lavori di pertinenza di maestranze maschili.
Art. 20. - Lavori speciali.
Art. 21. - Indumenti
Art. 22. - Conteggio della paga.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Conservazione degli utensili.
Art. 26. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
Art. 30. - Malattia.
Art. 31. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 32. - Tutela della maternità.
Art. 33. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 34. - Congedo matrimoniale.
Art. 35. - Permessi.
Art. 36. - Permessi ed aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 37. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Ferie.
Art. 42. - Gratifica natalizia.
Art. 43. - Premio di anzianità.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 45. - Certificato di lavoro.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 47. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 48. - Indennità in caso di morte.
Art. 49. - Trasformazione, trasferimento di proprietà, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 51. - Accordi interconfederali.
Art. 52. - Commissioni interne.
Art. 53. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 55. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 56. - Estensione di contratti stipulati con altre Organizzazioni.
Art. 57. - Non collaborazione.
Art. 58. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 59. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 23 aprile 1954.

L’Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei lavoratori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’assistenza rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana è...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], dalla Confederazione Cooperativa Italiana [...].
Addì 23 aprile 1954, in Roma, l’associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara [...], l'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Inoltre l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori.
L’ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le Organizzazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 11. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per interruzioni di lavoro concordate tra l’azienda e la commissione interna o tre le organizzazioni sindacali competenti, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Qualora le parti interessate concordino che nel pomeriggio del sabato non si effettuino le ore eventualmente già previste per tale pomeriggio, esse saranno ricuperate negli altri giorni della settimana, a regime normale, entro i limiti di un’ora al giorno oltre le otto ore.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che, comunque, il ricupero giornaliero a regime normale non può superare un’ora al giorno, oltre le otto ore.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo, l’operaio sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.
[...]

Art. 17. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6 del mattino.
[...]
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo, si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[...]

Art. 18. - Cottimi.
Per i cottimi valgono le leggi e gli accordi interconfederali.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di dipendenti cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro intercorrente fra l'operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 19. - Donne adibite a lavori di pertinenza di maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori di pertinenza di maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta sì intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 20. - Lavori speciali.
Nei casi di lavori speciali che presentino un particolare disagio rispetto alle normali mansioni espletate dai singoli operai interessati, (coinè ad esempio su scale aeree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, bilance o zattere), saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.
In caso di soggezione d’acqua (piedi nell’acqua o stillicidio continuo), all’operaio sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con accordi integrativi locali.

Art. 21. - Indumenti
A tutti gli operai, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che l’operaio lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro, l’azienda tratterrà dalle competenze dell’operaio tanti dodicesimi dell’importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Agli operai in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alla concessione suddetta, e che vengano a beneficiarne per la prima volta, la somministrazione avrà luogo gradualmente entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 25. - Conservazione degli utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta la autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[...]

Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 29. - Prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l’azienda e per gli operai.
Per quanto riguarda l’igiene sul lavoro si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia.

Art. 31. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all’operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
Qualora, per postumi invalidanti, l’operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell’azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all’operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
[...]

Art. 32. - Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Le infrazioni disciplinari dell’operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 40.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà devoluto alla Cassa mutua malattia cui sono iscritti gli operai dell’azienda.
Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato, e saranno contestate agli operai prima che le trattenute stesse vengano effettuate.

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa l’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso dell’azienda;
5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
1. - Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento, l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa:
[...]
b) insubordinazione ai superiori;
[...]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’art. 39, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.
2. - Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso e della indennità di licenziamento, l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell’ambito dell’azienda;
[...]
d) esecuzione, entro i locali dell’azienda, di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 41. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali l’operaio non potesse fruire di tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contrattò collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

Art. 51. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive Confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte Integrante del presente contratto.

Art. 52. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 54. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle partì.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 55. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni locali.
Qualora le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre Organizzazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese agli operai iscritti alle Organizzazioni che hanno stipulato gli accordi meno onerosi e dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell’industria italiana.
Parimenti, qualora da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano concluse con altre organizzazioni di lavoratori pattuizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali più favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni più favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

Art. 57. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle Confederazioni stesse.

Art. 58. - Accordi integrativi provinciali.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno entro sei mesi a dare attuazione a quanto loro demandato negli articoli: 5 (classificazione degli operai), 16 (giorni festivi), 20 (lavori speciali).