Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2012, n. 2047 - Ripristino della rendita per infortunio sul lavoro





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 



sul ricorso proposto da:

CI. SA. , elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'Avv. AS. Gi. Sa. , che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Ing. Ro. Es. , Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis) presso lo studio degli Avv.ti LA. PE. Lu. e Ra. Fa. , che lo rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè nei confronti di:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), sede di (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore;

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1176/07 del 2.07.2009/15.09.2009 nella causa iscritta al n. 1176 R.G. dell'anno 2007.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 25.01.2012;

vista la relazione ex articolo 380 bis c.p.c., in data 3.12.2011 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che non ha mosso osservazioni alla relazione.

 

FattoDiritto



1. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2711 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda di CI.SA. intesa ad ottenere il ripristino della rendita per infortunio sul lavoro del 27.01.987, già riconosciuta dall'INAIL nella misura dell'11% e successivamente revocata.

La Corte territoriale ha aderito alle conclusioni della CTU di secondo grado, in linea con quelle della CTU di primo grado.

Il Ci. ricorre con un motivo, cui resiste l'INAIL.

2. Il ricorrente contesta la decisione di appello per avere seguito la CTU di secondo grado senza prendere in considerazione le specifiche censure mosse con la memoria autorizzata depositata il 19.06.2009.

Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di appello, fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento agli accertamenti del consulente di secondo grado, ampiamente riportati e trascritti nella sentenza impugnata.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142 ed altre conformi).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 269 del 2003, ed applicabili ratione temporis ai giudizi iniziati successivamente al 2 ottobre 2003, laddove nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato depositato il 28 novembre 1997 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.