Categoria: 1955
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Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 1955
Validità: 01.06.1955 - 31.12.1956*
Parti: Associazione dell’Industria Italiana del Cemento, Amianto- Cemento, Calce e gesso - Confindustria e Filca-Cisl, Filea-Cgil, Fenea-Uil, Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Cisnal
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendistato.
• Periodo di prova.
• Durata del tirocinio.
• Documentazione dei titoli.
• Retribuzione dell’apprendista.
Art. 7. - Classifica operai.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Passaggio alla categoria speciale o intermedia o a quella impiegatizia.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Interruzione di lavoro.
Art. 16. - Riduzione di lavoro.
Art. 17. - Ricuperi.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 20. - Lavori a turni.
Art. 21. - Definizione della retribuzione.
Art. 22. - Minimi di paga oraria e incasellamento merceologico.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Lavori pesanti e disagiati.
Art. 25. - Conteggio della paga.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Premio di anzianità.
Art. 28. - Interruzione di anzianità.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 32. - Permessi.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Congedo matrimoniale.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 37. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 38. - Infortuni sul lavoro.
Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Art. 40. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 41. - Previdenze sociali.
Art. 42. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 43. - Pronto soccorso.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 49. - Indennità in caso di morte - Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 50. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 51. - Certificato di lavoro.
Art. 52. - Conservazione utensili.
Art. 53. - Visite d’inventario.
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 55. - Mensa.
Art. 56. - Commissioni interne.
Art. 57. - Non collaborazione.
Art. 58. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 59. - Accordi interconfederali.
Art. 60. - Reclami e controversie.
Art. 61. - Durata e decorrenza del contratto.
Accordo per la corresponsione indennità speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, cemento-amianto, e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, 4 giugno 1955.
Accordo per la corresponsione di un importo «una tantum» agli operai delle aziende esercenti la produzione di cemento, cemento amianto, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 16 giugno 1955.
*Accordo per la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 giugno 1955.
Allegato - Testo coordinato dell’accordo per la corresponsione della indennità speciale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione promiscua del cemento, calce e gesso, 4 giugno 1955

Tra l’Associazione dell’Industria Italiana del Cemento, Amianto- Cemento, Calce e gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle Aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori dell’Edilizia (Cisl) [...] con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (Cisl) e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini - Filea [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...] e la Federazione nazionale Edili e Affini (Fenea) [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro - Uil [...] e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri [...]
4 giugno 1955 tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, Amianto- Cemento, Calce e Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle Aziende [...], con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...]
è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione del cemento e dell’amianto-cemento, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, anche nei casi in cui la produzione del cemento non abbia carattere continuativo.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani Inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente previsti per gli uomini.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.

Art. 4. - Visita medica.
Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’Azienda, sia prima dell’assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, (’apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l’Azienda di compiere il capolavoro.

Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

Art. 8. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 16 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[...]

Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 17. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell’Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 11 (orario di lavoro).
[...]
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Qualora l’operaio dovesse essere chiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto, per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiorata del 17 %, sempreché l’Azienda gli abbia comunicato, prima dell’inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno di riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la percentuale di cui al precedente comma.
[...]

Art. 20. - Lavori a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni- ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito nelle ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici, non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’art. 19 (lavoro straordinario, festivo e notturno). Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla retribuzione degli stessi sarà applicata una maggiorazione del 6,50 % per le ore lavorate di notte;
2% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia; nel caso di due turni).
Queste percentuali assorbono fino alla concorrenza, ogni altro trattamento che venga corrisposto per l’esecuzione del lavoro a turni..
[...]
Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dargli il cambio. In tal caso, la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
Qualora l’operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata del 12 %, conservando Inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata del 17 %.
In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare all’operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sarà retribuito con la maggiorazione di festivo prevista dell’art. 19 (lavoro straordinario, festivo o notturno).
[...]

Art. 23. - Cottimi.
Nel caso che l'Azienda disponga il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme:
[...]
Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[...]
L’Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.

Art. 24. - Lavori pesanti e disagiati.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennità sotto indicate:

a) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri 11 %
b) pulizia e riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 11 %
c) recupero materiale all’interno di silos o tramoggie 21 %
d) riparazione all’interno dei forni in condizioni di elevata temperatura 18 %
e) riparazioni all’interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso 8 %
f) addetti all’insaccamento 6,50 %

l’indennità spetta: agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore è a quelli adibiti a macchine insaccatrici o all’insaccamento a mano in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se però la polverosità non è superiore a quella normale dello stabilimento, la indennità compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore;

g) lavori eseguiti su ciminiere, su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizione di sospensione che implichino particolare disagio 6 %
h) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di molini cotto, crudo e carbone 5 %
i) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 4 %
l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso 4 %
m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 6 %
n) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in lo cali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 5 %
o) addetti alla manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosità 5 %
p) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava 8 %
q) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 6,50 %
r) addetti alla manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma precedente 6,50 %
s) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l’alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell’amianto nel disintegratore stesso 5 %
t) lavori in miniera:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del

10 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l’indennità a partire dal 5 % del minimo di paga oraria, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del Lavoro dal

5 % al 10 % massimo
u) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento 4 %
v) addetti alla manovra delle tagliatrici per ricupero o riduzione di materiale, limitatamente ai casi in cui la tagliatrice determini notevole polverosità 5 %

Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l’indennità dell’8 % prevista dal comma p) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo, assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 31. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 35. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[...]

Art. 38. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà la opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]

Art. 39. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda la gravidanza e il puerperio, vigono le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 42. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni, si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 43. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
а) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 46 (licenziamento per mancanze).
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
L’Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità, nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamento volontario o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.


Art. 52. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e la Ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli,
[...]

Art. 56. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 57. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi fra le rispettive Confederazioni in materia di “non collaborazione ” riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 59. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 60. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire, l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Accordo per la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 giugno 1955 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso e per la proroga con modifiche degli accordi 21 agosto 1953 e 4 giugno 1955 per la corresponsione dell’indennità speciale agli operai, 7 giugno 1956

Tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l'intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini (Fenea) [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori dell’Edilizia (Cisl) [...], con la partecipazione della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (Filca) e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] 7 giugno 1956, tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini [...] con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
Si è proceduto all’esame della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori per il computo dell’indennità speciale di cui agli accordi 21 agosto 1953 e 4 giugno 1955 su taluni istituti contrattuali e della richiesta dell’Associazione dell’industria Italiana del Cemento per la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 giugno 1955 nonché per la proroga con modifiche dei citati accordi per la corresponsione dell’indennità speciale.
[...]
Premesso
[...]
convengono quanto segue:
[...]
2) La durata del contratto nazionale di lavoro 4 giugno 1955 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1957.