Categoria: 1962
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 aprile 1962
Validità: 01.03.1962 - 31.12.1964
Parti: Associazione nazionale magazzini generali, silos e depositi franchi portuali, marittimi e costieri, Federazione italiana magazzini generali e Filp-Cgil, Filcams, Filtat, Uiltat
Settori: Trasporti, Magazzini generali

Sommario:

Norme comuni
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Commissioni interne.
Art. 3. - Indennità di contingenza e riassetti zonali.
Art. 4. - Controversie.
Art. 5. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 6. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 7. - Restituzione documenti.
Art. 8. - Norme speciali.
Art. 9. - Trattamento economico.
Art. 10. - Mense aziendali e indennità di mensa.
Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Art. 12. - Indennità di uso bicicletta.
Art. 13. - Indennità di lontananza dai centri abitati.
Art. 14. - Alloggio al personale.
Art. 15. - Risarcimento danni.
Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17. - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell’azienda.
Art. 18. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Impiegati
Art. 1. - Assunzioni e documenti.
Art. 2. - Classificazione degli impiegati.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro.
Art. 17. - Aspettativa.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Erogazione annuale.
Art. 20. - Trattamento di missione.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 23. - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di licenziamento.
Art. 29. - Dimissioni.
Art. 30. - Fondo di previdenza.
Art. 31. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Intermedi
Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Classificazione degli intermedi o subalterni.
Art. 3. - Periodo di prova.

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Richiamo alla regolamentazione operaia.
Art. 6. - Elementi della retribuzione.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Passaggio da intermedio a impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Erogazione annuale.
Art. 15. - Malattia e infortunio.
Art. 16. - Contributi assistenziali e previdenziali.
Art. 17. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 20. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.
Art. 2. - Classificazione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Erogazione annuale.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Aspettativa.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Ritiro patente.
Art. 18. - Indumenti di lavoro.
Art. 19. - Rimborso spese per trasferta.
Art. 20. - Rimborso spese per rinnovo porto d’armi.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Trasferimento.
Art. 24. - Mutamento e promiscuità di mansioni.
Art. 25. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 26. - Preavviso.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Art. 30. - Norme disciplinari.
Tabelle salariali
Accordo per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne, 3 marzo 1961
Allegato 1 - Contratto collettivo 16 giugno 1948 per la regolamentazione del fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai magazzini generali
Appendice
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da magazzini generali, 7 aprile 1962

Tra l’Associazione nazionale magazzini generali, silos e depositi franchi portuali, marittimi e costieri [...], la Federazione italiana magazzini generali [...] e la Federazione italiana lavoratori dei porti (Filp-Cgil) [...], la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi, mensa e servizi (Filcams) [...], la Federazione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari del traffico (Filtat) [...], la Unione italiana lavoratori dei trasporti e ausiliari del traffico (Uiltat) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro, da valere per il personale dipendente da magazzini generali.

Norme comuni
Art. 1. - Campo di applicazione.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra i Magazzini generali e il personale addetto ad essi, rispettivamente rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2. - Commissioni interne.
L’istituzione e l’ordinamento delle Commissioni interne sono regolati dagli appositi accordi stipulati dalla Confederazione generale del traffico e dei trasporti.

Art. 4. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 8. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda d’accordo coi lavoratori stessi, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile ai lavoratori e dove si effettua il pagamento delle retribuzioni.
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge.

Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, spetta una indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio è quello stabilito dalle disposizioni di legge.

Art. 19. - Apprendistato.
Per gli apprendisti valgono le disposizioni di legge.

Impiegati
Art. 4. - Mutamento di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né mutamento sostanziale alla sua posizione nei riguardi della azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali agli effetti delle vigenti disposizioni di legge e dei vari istituti contrattuali (anche per quanto riguarda la determinazione della quota oraria di retribuzione che rimane fissata nella misura di 1/180 della retribuzione mensile).
Fermo quanto sopra, la durata normale della prestazione di lavoro è ridotta di due ore settimanali, rispetto al massimo di 44 senza riduzione della retribuzione.
Tuttavia, qualora esigenze aziendali o di servizio non consentano di attuare l’anzidetta riduzione, le aziende concederanno nel quadrimestre periodi di riposo (riposi di conguaglio) da comunicarsi al lavoratore almeno un giorno prima.
Al termine del quadrimestre, se non saranno stati fruiti interamente i riposi di conguaglio competenti, eventuali residui saranno trasferiti ai quadrimestri successivi e concessi al lavoratore in periodi non inferiori alle quattro ore con preavviso di almeno un giorno.
Al termine dell’anno solare, o prima in caso di risoluzione del rapporto, sarà liquidato il compenso corrispondente alle quote orarie maturate e non fruite.
Dichiarazione a, verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e dei lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato), si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: «quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di 1a categoria.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati per i quali è ammesso il lavoro di domenica con il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, per il giorno in cui avrebbe potuto avere riposo, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalla ore 22 alle ore 6 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 1 alle ore 5 del mattino.
[...]

Art. 11. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse. L’impiegato che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al ricupero negli anni successivi.
[...]

Art. 23. - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai.
L’azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni, il personale esterno ed il personale il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e 6 annualità in caso di invalidità permanente.
[...]
Ove per postumi invalidanti, l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]

Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità d’anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che, in connessione al rapporto di lavoro, commetta mancanze tanto gravi, da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in linea provvisoria.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
[...]

Art. 31. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Le indennità previste dal secondo e terzo comma dell’art. 29 del presente contratto nazionale per il personale operaio, si intendono estese agli impiegati che per ragioni di servizio fossero sottoposti al medesimo disagio.

Intermedi
Art. 2. - Classificazione degli intermedi o subalterni.

Il trattamento degli intermedi o subalterni spetterà a quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria extra;
b) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di specifica competenza tecnico-pratica.
[...]

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
L’intermedio o subalterno, di secondo grado, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 5. - Richiamo alla regolamentazione operaia.
Per gli istituti, che non sono previsti nella presente regolamentazione, si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare, per i seguenti istituti, si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai: visita medica, riposo per i pasti, riposo settimanale, giorni festivi e festività infrasettimanali, festività nazionali, passaggio di grado e cumulo di mansioni, trasferte, congedo matrimoniale, trasferimenti, indennità di bicicletta, permessi, chiamata alle armi per obblighi di leva, chiamata alle armi per richiamo, regolamento aziendale, provvedimenti disciplinari, indumenti di lavoro, aspettative, inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali agli effetti delle vigenti disposizioni di legge e dei vari istituti contrattuali (anche per quanto riguarda la determinazione della quota
oraria di retribuzione che rimane fissata nella misura di 1/180 della retribuzione mensile).
Fermo quanto sopra, la durata normale della prestazione di lavoro è ridotta di due ore settimanali, rispetto al massimo di 48, senza riduzione della retribuzione.
Tuttavia, qualora esigenze aziendali o di servizio non consentano di attuare l’anzidetta riduzione, le aziende concederanno nel quadrimestre periodi di riposo (riposi di conguaglio) da comunicarsi al lavoratore almeno un giorno prima.
Al termine del quadrimestre, se non saranno stati fruiti totalmente i riposi di conguaglio competenti, eventuali residui saranno trasferiti ai quadrimestri successivi e concessi al lavoratore in periodi non inferiori alle quattro ore con preavviso di almeno un giorno.
Al termine dell’anno solare, o prima in caso di risoluzione del rapporto, sarà comunque liquidato il compenso corrispondente alle quote orarie maturate e non fruite.
Dichiarazione a verbale.
Qualora per ragioni non imputabili al lavoratore, egli non raggiunga le 8 ore giornaliere di lavoro, gli verrà ciò nonostante corrisposta la intera retribuzione giornaliera.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni degli articoli della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il ricalcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 20. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Le indennità previste dal 2° e 3° comma dell’art. 29 del presente contratto nazionale, per il personale operaio, si intendono estese agli intermedi che per ragioni di servizio fossero sottoposti al medesimo disagio.

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre l’operaio a visita medica.

Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
Di regola gli operai specializzati non possono essere adibiti a lavori di manovalanza non concessi con le loro normali attribuzioni.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali agli effetti delle vigenti disposizioni di legge e dei vari istituti contrattuali (anche per quanto riguarda la determinazione della quota oraria di retribuzione che rimane fissata nella misura di 1/8 della retribuzione giornaliera).
Fermo quanto sopra, la durata normale della prestazione di lavoro è ridotta di due ore settimanali, rispetto al massimo di 48 ore, senza riduzione della retribuzione.
Tuttavia, qualora esigenze aziendali o di servizio non consentano di attuare l’anzidetta riduzione, le aziende concederanno nel quadrimestre periodi di riposo (riposi di conguaglio) da comunicarsi al lavoratore almeno un giorno prima.
Al termine del quadrimestre, se non saranno stati fruiti totalmente i riposi di conguaglio competenti, eventuali residui saranno trasferiti ai quadrimestri successivi e concessi al lavoratore in periodi non inferiori alle quattro ore con preavviso di almeno un giorno.
Al termine dell’anno solare, o prima in caso di risoluzione del rapporto, sarà comunque liquidato il compenso corrispondente alle quote orarie maturate e non fruite.
Per il personale addetto ai servizi di cui appresso, la durata normale della prestazione è di 52 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere:
a) autisti in servizio della direzione;
b) conducenti addetti esclusivamente a locomotori;
c) stallieri;
d) addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni;
e) addetti alla pulizia;
f) custodi;
g) portieri;
h) guardiani diurni e notturni.
[...]
Durante la giornata l’operaio ha diritto da un minimo di un’ora ad un massimo di due ore di libertà, non retribuite per la consumazione del pasto. È data facoltà ai lavoratori turnisti ed ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro e i turni devono essere predisposti in tempo dall’azienda, in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, l’operaio è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua oltre l’orario normale stabilito sia di giorno che di notte.
L’operaio è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 5.
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 5 del mattino.
[...]
È considerato lavoro a turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro a turni non avvicendati quello eseguito continuativamente in ore notturne e non alternato con prestazioni diurne.
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli operai per i quali è ammesso il lavoro di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[...]
Qualora, per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata In altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito, l’operaio avrà diritto ad una indennità pari al 20 per cento della retribuzione globale di una giornata lavorativa.

Art. 9. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinunzia espressa
o tacita alle stesse. L’operaio che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 18. - Indumenti di lavoro.
Le aziende provvederanno a proprie spese alla fornitura di un camiciotto e di un pantalone, oppure di una tuta ogni anno, a ciascun lavoratore. Ogni quattro anni, con inizio dal 1962, verrà inoltre fornito un ulteriore camiciotto e pantalone o tuta.
L’azienda terrà, inoltre, in dotazione, impermeabili con relativi copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura delle scarpe l’azienda fornirà un paio di scarpe all’anno. Ai lavoratori, che fanno uso di getti d’acqua, l’azienda fornirà gli stivaloni di gomma.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[...]
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e di appositi servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla loro pulizia personale.

Art. 29. - Indennità cosiddetta di disagio freddo, tossici, nocivi, antigienici e disagiati.
Agli operai addetti al carico ed allo scarico o alla manipolazione sia con mezzi meccanici che manuali, di sale, carboni al rinchiuso, concimi e cereali alla rinfusa, o simili, verrà corrisposta una indennità di L. 12 orarie.
Agli operai addetti alla stufatura del formaggio nei locali riscaldati artificialmente a temperatura non inferiore a 19 gradi, indipendentemente dal mezzo usato per il riscaldamento, verrà corrisposta un’indennità speciale di L. 25 orarie. Quando la temperatura va da 15 a 19 gradi l’indennità speciale è ridotta a L. 20 orarie.
Agli operai normalmente addetti a lavori entro ai frigoriferi ed alle fabbriche di ghiaccio (ambiente freddo), verrà corrisposta una indennità nella misura di L. 15 giornaliere per ogni ora di effettiva presenza nell’ambiente freddo.

Art. 30. - Norme disciplinari.
L’operaio deve dichiarare all’azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti gli operai, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun operaio deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, devono usare con l’operaio modi educati, sia nel distribuire il lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento
del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[...]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero verbale, o scritto, che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) la multa fino al massima di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria, il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo la più grave punizione nel caso di cui al n. 3 del presente articolo;
e) tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela e il pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
[...]
Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione;
3) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni può essere inflitta all’operaio che:
[...]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio, in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[...]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili ed esplodenti in genere;
4) il licenziamento immediato con diritto all’indennità di licenziamento può essere inflitto all’operaio che:
[...]
c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla;
e) ometta di fare il rapporto per incidenti o guasti accaduti alle macchine, attrezzi e simili, nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
5) il licenziamento immediato senza indennità di licenziamento può essere inflitto all’operaio che:
a) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell’azienda;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
[...]