Tipologia: CCNL
Data firma: 11 maggio 1950
Validità: 03.04.1950 - 31.12.1951
Parti: Associazione Mineraria Italiana, Associazione Miniere e Cave, Associazione Mineraria Siciliana, Unione Siciliana Industriali Zolfiferi - Confindustria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cgil, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Cisl, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Chimici, Miniere, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti per l’assunzione al lavoro. Visita medica. Residenza dell’operaio.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro a turno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 11. - Riduzioni di lavoro.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Lavori in condizioni di speciale disagio.
Art. 16. - Utensili.
Art. 17. - Esplosivi e carburo.
Art. 18. - Indumenti.
Art. 19. - Minimi di paga, quote giornaliere di rivalutazione, indennità di sottosuolo.
1° Minimi di paga oraria.
2° Quote giornaliere di rivalutazione.
3° Indennità di sottosuolo.
Art. 20. - Personale addetto a lavori discontinui.
Art. 21. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Art. 22. - Conteggio della paga.
Art. 23. - Igiene sul lavoro.
Art. 24. - Malattia.
Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
Art. 27. - Provvidenze varie.
a) Mense.
b) Indumenti.
c) Trasporti.
d) Alloggi.
e) Istruzione professionale.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 31. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 32. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Multe e sospensioni.
Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
Art. 38. - Permessi e brevi congedi.
Art. 39. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 40. - Congedo matrimoniale.
Art. 41. - Ferie.
Art. 42. - Gratifica natalizia.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 44. - Premio ai Fedeli alla Miniera.
Art. 45. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 46. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Calcolo delle indennità di licenziamento.
Art. 48. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 49. - Trapasso, cessazione, fallimento dell’Azienda.
Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 51. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 52. - Reclami e controversie.
Art. 53. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 54. - Accordi interconfederali.
Art. 55. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 56. - Non collaborazione.
Art. 57. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria, 11 maggio 1950

L 'Associazione Mineraria Italiana [...], con l’intervento della Commissione Sindacale degli Industriali [...], l’Associazione Miniere e Cave [...], l’Associazione Mineraria Siciliana [...], l’Unione Siciliana Industriali Zolfiferi [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei sindacaci provinciali [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], hanno stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle miniere, cave e saline, agli stabilimenti di macinazione dei minerali e agli stabilimenti annessi alle miniere per la produzione dei metalli e metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
La presente regolamentazione non concerne gli addetti alle miniere di metano e petrolio e alle cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Art. 2. - Assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori e ad eventuali accordi interconfederali.

Art. 3. - Documenti per l’assunzione al lavoro. Visita medica. Residenza dell’operaio.
[...]
L’Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l’operaio a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica per il lavoro al quale l’operaio viene assegnato.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge.
Nelle miniere e cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dal pozzo o discenderia.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra la Direzione, e gli operai o fra le associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un’ora al giorno, dà effettuarsi entro le due settimane successive al- l’avvenuta interruzione.

Art. 8. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso del sei per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza per gli operai retribuiti ad economia e sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza e della percentuale di cottimo per gli operai retribuiti a cottimo.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario massimo normale di 8 ore giornaliere, eventualmente prolungato ai sensi e nei limiti fissati dalle eccezioni di legge e dagli accordi interconfederali come previsto dall'art. 7.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
[...]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l’operaio avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo si fa riferimento agli accordi interconfederali, con la variante che il guadagno minimo non dovrà risultare inferiore al 12 % dei minimi di paga aumentati dell’indennità di contingenza.
[...] , le tariffe di cottimo devono essere comunicate, per iscritto o per affissione, all’operaio o agli operai interessati, in modo che attraverso le indicazioni del rispettivo lavoro da eseguire, [...]
I capiservizio rilasceranno al capi compagnia un biglietto contenente le indicazioni delle caratteristiche fisiche e tecniche del lavoro e dei prezzi unitari. Tali biglietti dovranno essere sottoscritti dal capo compagnia che ne riceverà copia e ne darà notizia agli operai.
[...]
È proibito all’operaio cottimista di avere alle proprie dipendenze altri operai direttamente da lui pagati, dovendosi Intendere la dipendenza di un operaio da un altro unicamente agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 15. - Lavori in condizioni di speciale disagio.
Nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali presenza di gas tossici, forte calore, soggezioni di acqua, ecc., saranno corrisposte progressive percentuali d’aumento sulla paga base o sulle tariffe di cottimo, da determinarsi negli accordi integrativi.

Art. 16. - Utensili.
Tutti gli utensili, compresa la lampada di sicurezza - esclusa la lampada comune, là dove esiste la consuetudine - nonché le relative manutenzioni e tutti i materiali e quant’altro occorra all’operaio nell’esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall’Azienda a proprie spese.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli articoli 36 e 37.

Art. 17. - Esplosivi e carburo.
Il carburo, gli esplosivi, le capsule e le miccie dovranno essere forniti, a loro carico, dalle Aziende.

Art. 18. - Indumenti.
Agli operai, sia dell’interno che dell’esterno, adibiti a lavori con soggezione d’acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
L’operaio dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 19. - Minimi di paga, quote giornaliere di rivalutazione, indennità di sottosuolo.
3° Indennità di sottosuolo.

A) Agli operai dell’interno è corrisposto un particolare compenso giornaliero denominato «indennità di sottosuolo», nella misura:
1°) di L. 68 se addetti a miniere metallifere, di pirite, di zolfo, di combustibili solidi;
2°) di L. 56 se addetti a miniere o cave di tutti gli altri minerali.
In deroga a quanto sopra stabilito si conviene quanto segue:
a) gli operai i quali, pur essendo addetti a miniere di piombo, zinco e zolfo che sono indicate nel punto 1°) fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente contratto, di una indennità di sottosuolo di L. 48, percepiranno una indennità di L. 56;
b) gli operai i quali, pur essendo addetti alle miniere di combustibili solidi che sono indicate al punto 1°), nonché quelli addetti alle miniere di cui al punto 2°), fruiscono di una indennità di sottosuolo inferiore a L. 56, continueranno a percepire l’indennità nella misura loro corrisposta prima dell’entrata in vigore del presente contratto.
B) Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto le Associazioni stipulanti riesamineranno le condizioni di quei settori che corrispondono una indennità in misura inferiore a L. 56 nell’intento di elevarla, possibilmente, fino a tale cifra, tenendosi conto dell’andamento dei singoli settori e dell’effettiva retribuzione salariale da questi praticata.
C) Qualora nel complesso della retribuzione (minimi di paga aumentati della indennità di contingenza) intervengano variazioni in più o in meno, le indennità di sottosuolo subiranno con la stessa decorrenza variazioni nella stessa misura percentuale; in più, qualora l’aumento della retribuzione complessiva sia superiore al 5 per cento; in meno, qualora la diminuzione della retribuzione complessiva sia superiore all’8 per cento.

Art. 20. - Personale addetto a lavori discontinui.
Per il trattamento degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia, con la variante che la riduzione del salario per la nona e per la decima ora, anziché del 37 per cento, sarà del solo 30 per cento.

Art. 21. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 23. - Igiene sul lavoro.
Per l’igiene sul lavoro si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che regolano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
Le Associazioni stipulanti Sono concordi che il problema delle operaie gestanti debba trovare la sua soluzione in sede di riforma dell’assicurazione nuzialità e natalità e confidano che i competenti organi ministeriali vorranno sollecitarne la definizione.
In attesa dell’emanazione dei nuovi provvedimenti le parti convengono che le Aziende corrispondano alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto un trattamento pari ai 2/3 della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, comprensiva della indennità di contingenza.
Le parti, nel convenire quanto sopra, non hanno inteso di modificare i trattamenti più favorevoli che possano essere in atto.

Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio dovrà immediatamente avvertirne il proprio capo, il quale lo invierà alla infermeria della miniera per stendere la denuncia a termini di legge.
[...]
Quando l’infortunio accada all’operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.
[...]
In caso di infortunio mortale, l’Azienda elargirà alla famiglia dell’infortunato, secondo le disposizioni dell’art. 2122 del codice civile, un sussidio corrispondente a cinquanta giorni della retribuzione complessiva della categoria nella quale era classificato l’operaio.

Art. 27. - Provvidenze varie.
Le Associazioni stipulanti si sono trovate pienamente d’accordo sulla opportunità che le imprese minerarie curino in tutti i modi la
istituzione di provvidenze che valgano a rendere meno gravoso il lavoro in miniera.

a) Mense.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L’indennità sostitutiva, ove attualmente corrisposta, rimane fissata in L. 20 giornaliere, ferme restando le eventuali maggiori misure già in atto.

b) Indumenti.
Le Associazioni stipulanti, tenuto conto che molte imprese somministrano annualmente agli operai addetti al sottosuolo, nonché allo scarico dei calcheroni, un paio di scarpe e di pantaloni da lavoro, raccomandano che sia continuata tale somministrazione e che le altre imprese che non vi hanno provveduto vogliano esaminare la possibilità di addivenire alla suddetta concessione.

c) Trasporti.
Le Associazioni ritengono che, nelle miniere o gruppi di miniere viciniori che occupano più di 300 operai, in favore di quei gruppi di lavoratori che non possono essere ricoverati nelle adiacenze delle miniere e risiedono a distanze tali da richiedere un eccessivo dispendio di forze fisiche per i percorsi quotidiani a piedi, dovrebbe, non appena possibile, essere curata l’istituzione di servizi di trasporto, col concorso dell’operaio alla spesa, sempre che, naturalmente, non sussistano pubblici servizi di trasporto e le condizioni della viabilità locale lo consentano o non rendano eccessivamente oneroso tale servizio a cura delle imprese.

d) Alloggi.
Per gli operai alloggiati in case di proprietà delle aziende, la locazione avrà termine di diritto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro; tuttavia all’operaio saranno concessi due mesi di tempo per il rilascio dei locali.

e) Istruzione professionale.
Le Associazioni riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare la loro produttività. Iniziative interaziendali atte a istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni, da applicarsi a giudizio della Direzione, possono essere le seguenti:
1) multa, fino al massimo di 3 ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 37.
[...]

Art. 36. - Multe e sospensioni.
Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che fumi o introduca cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
f) che sia trovato addormentato;
[...]
i) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
l) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo, o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro fino essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) insubordinazione ai superiori;
[...]
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro;
g) recidiva nelle mancanze di cui al punto i) dell’art. 36 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
h) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'Azienda con danno dell’Azienda stessa.
2) Senza preavviso e senza indennità dì licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) esecuzione entro i locali dell’Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
g) recidiva nelle colpe di cui al punto i) dell’art. 36 qualora vi sia dolo.

Art. 41. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

Art. 52. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 53. - Accordi integrativi provinciali.
Le competenti Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori entro il 31 luglio 1950 provvederanno ad integrare il presente contratto nazionale con le disposizioni demandate alla loro competenza e precisamente quelle relative:
а) all’eventuale sostituzione dì qualche giorno festivo (art. 13);
b) alla determinazione del compenso per i lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio (art. 15).

Art. 54. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 56. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive Confederazioni.