Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20.
"Assestamento del Bilancio 2011".


Stralcio

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Art. 22
(Modifiche alla l.r. 4/2011)


1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), è sostituito dal seguente:
"4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.".
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 4/2011 è abrogato.

 

 

Nota all'art. 22, commi 1 e 2
Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro od opere pubbliche di interesse regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 2 - (Lavori od opere caratterizzati da rischi particolari) - 1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencati nell'allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.
2. L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006, le varianti di cui al comma 1 sono volte:
a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;
b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;
c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;
d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;
e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;
f) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro;
g) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.
5. (comma abrogato)".

 

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