Corte di Appello di Venezia, Sez. Lav., 07 marzo 2012 - Lavori in quota e mancanza di misure di sicurezza


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:
dr. Marcello D'Amico Presidente
dr. Gaetano Campo Consigliere
dr.ssa Clotilde Parise Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

Nella controversia iscritta al n. 402/2008 R.G., promossa con ricorso depositato in data 22.5.2008 da D. Costruzioni s.n.c. dei F.lli A. ed i soci anche personalmente sigg. A. P., A. L., A. R. e A. A. Rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Morachiello, come da mandato a margine dell'atto di costituzione e nomina di nuovo difensore depositato il 18.6.2010, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova via della Croce Rossa 9/b
appellanti
contro
F.N.R. e N.S., rispettivamente nella qualità di tutori e pro-tutori di L.N.G.
Rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Boccato giusta mandato a margine del ricorso di primo grado
Appellati
e contro
A.M.A.T. s.r.l.
Rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tosello per mandato a margine della memoria di costituzione d'appello
Appellata
e contro
B. s.r.l.
Appellata contumace
e contro
Fondiaria SAI s.r.l.
Rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giovanni Sardelli e P. Maria Chervesani per mandato a margine della memoria di costituzione d'appello
Appellata
e contro
Milano Assicurazioni s.p.a.
Rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giovanni Sardelli e P. Maria Chervesani per mandato a margine della memoria di costituzione d'appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.483/2007 del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro- depositata il 20.3.2008

IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.

CONCLUSIONI

 

Fatto

 

Con ricorso d'appello depositato il 22.5.2008 D. Costruzioni s.n.c. dei F.lli A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i soci anche personalmente sigg. A. P., A. L., A. R. e A. A. proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 483/2007 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta nei loro confronti da N.G., rappresentato dai tutori e pro-tutori indicati in epigrafe, di risarcimento del danno subito a seguito dell'infortunio sul lavoro del 8.7.1998.
Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata lamentando, oltre che l'errata applicazione del rito del lavoro, errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto responsabilità concorrente della medesima nella causazione dell'infortunio. Deducevano di non aver esercitato concreta ingerenza sull'attività svolta da Bi. e dai suoi dipendenti e rilevavano l'inattendibilità del teste M. perché contraddittorio.
All'esito del rigetto dell'istanza di inibitoria, con memoria depositata in data 18.6.2010 si costituiva per gli appellanti nuovo difensore, il quale notificava in data 12.7.2010 atto di rinuncia all'appello, chiedendo l'estinzione del giudizio, alla quale si opponeva con memoria depositata il 23.7.2010 il N., come sopra rappresentato.
Si costituiva con memoria depositata il 10.5.2011 l'appellato N.G., come in epigrafe rappresentato dal tutore e dal pro-tutore, chiedendo rigettarsi il gravame e formulando appello incidentale tardivo sia nei confronti di D. Costruzioni s.n.c. e dei soci personalmente, nonché nei confronti di BNZ s.r.l. e di Amat s.r.l..
Si costituiva ritualmente Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo accogliersi il gravame principale e formulando appello incidentale nei termini di cui in epigrafe.
Si costituiva tardivamente all'udienza di discussione del 24.5.2011 Fondiaria -Sai s.p.a. chiedendo termine per replica ed eventuale appello incidentale nei confronti del N., nonché per poter proporre appello incidentale nei confronti di Amat s.r.l. e proponendo comunque appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva limitato l'obbligo della compagnia assicuratrice ai massimali di polizza.
Si costituiva tardivamente all'udienza di discussione del 24.5.2011 la Amat s.r.l. chiedendo rinvio per replica in ordine all'appello incidentale del N., notificato tardivamente, nonché per proporre eventuale appello incidentale.
Non si costituiva B. s.r.l. e veniva dichiarata contumace, verificata la regolarità della notifica dei ricorsi di appello principale ed incidentale a detta parte.
Concesso all'udienza del 24.5.2011 rinvio della discussione della causa per consentire adeguata replica alle parti sull'appello incidentale del N. e sulle varie questioni processuali sollevate, alla successiva udienza dell'8.11.2011 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.


Diritto

 

In via preliminare è necessario esaminare le questioni processuali oggetto del contendere.
In primo luogo devono valutarsi la natura e gli effetti della rinuncia all'appello da parte degli appellanti principali.
All'udienza dell'8.11.2011 su invito della Corte il procuratore degli appellanti ha precisato di aver proposto vera e propria rinuncia all'appello e non solo rinuncia agli atti del giudizio.
E' noto che "la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n.1439/2002).
Peraltro nel giudizio di gravame, ai sensi dell'art.338 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 22.8.2006 n.18236), sicché il potere di rinuncia agli atti d'appello conferito al difensore dalla parte si atteggia in modo più pregnante rispetto al primo grado, non comportando in sostanza, in appello, facoltà dispositive più ampie rispetto alla rinuncia alla domanda, ed essendo invece solo differente la disciplina degli effetti (necessità di accettazione della controparte ed estinzione solo per rinuncia agli atti).
Ciò posto, chiarito, dunque, per espressa dichiarazione del procuratore all'udienza dell'8.11.2011, che la rinuncia espressa dal medesimo è all'appello ed all'impugnazione, rilevato altresì che detta rinuncia è stata ribadita alla suddetta udienza, deve rilevarsi che la medesima non richiede l'accettazione delle controparti ed è per l'appunto espressione di una scelta del difensore di discrezionalità tecnica, in relazione anche agli sviluppi della causa, sulla condotta processuale dallo stesso ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Ciò determina la pronuncia di non luogo a provvedere sull'appello principale, avendo per l'appunto gli appellanti principali abdicato a censurare la sentenza inizialmente impugnata, ora accettandola.
Si tratta a questo punto di stabilire quali siano gli effetti di detta rinuncia sugli appelli incidentali.
Quanto all'appello incidentale proposto dai rappresentanti dell'infortunato, deve farsi applicazione della recentissima pronuncia della Cassazione n. 8925/2011, in base alla quale, con orientamento innovativo rispetto al precedente, si è affermato, con articolate e condivisibili argomentazioni, che la rinuncia all'impugnazione non determina l'inefficacia del ricorso incidentale, pena un ingiustificato squilibrio tra le parti.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava ipotesi di rinuncia agli atti, che nel giudizio in Cassazione non necessita di accettazione della controparte, ma la "ratio decidendi" è la medesima anche nella fattispecie di rinuncia all'appello, dato che ugualmente risulterebbe rimessa solo all'appellante principale la disponibilità del processo, ove si ritenesse ininfluente ogni precedente o successiva condotta processuale delle controparti.
In applicazione di detti principi può dunque ritenersi ammissibile l'appello incidentale proposto dai rappresentanti di N.G. nei confronti di D. Costruzioni s.n.c. e dei soci personalmente. Nè è minimamente fondato l'assunto secondo cui il N. sarebbe decaduto dal proporre appello incidentale per essersi costituito su inibitoria, come eccepito da Amat richiamando Cass. n. 3691/2004. Si rileva che la sentenza da ultimo citata riguarda fattispecie totalmente diversa ( appello incidentale proposto con memoria integrativa dopo rituale costituzione); inoltre la fissazione dell'udienza sull'inibitoria e la notifica sono avvenute ai soli fini della discussione sulla sospensione dell'esecuzione, senza rispetto del termine a comparire, e ciò esclude in radice che possa essersi verificata alcuna decadenza.
L'appello incidentale tardivo adesivo di Milano Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice di D. Costruzioni, deve seguire le sorti dell'appello principale, non sussistendo in capo a detta parte legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza (cfr. da ultimo Cass. n. 5744/2011). Quindi necessariamente si riverbera su detta parte l'acquiescenza alla sentenza impugnata prestata dagli appellanti principali in relazione alle questioni di merito della causa (responsabilità colposa di D., precisato che a dette questioni si riferisce l'appello incidentale adesivo, evidenziando altresì e per quanto occorra che l'infortunato non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'assicurazione, né sussiste litisconsorzio necessario sostanziale).
Gli appelli incidentali tardivi autonomi proposti, rispettivamente, da Milano Assicurazioni e da Fondiaria Sai Assicurazioni s.r.l. (compagnia assicuratrice di Amat s.r.l.) sono invece inammissibili.
Ritiene questa Corte che sia condivisibile il recente orientamento della Cassazione secondo il quale "Nell'ipotesi di chiamata in causa del terzo con azione di garanzia impropria, (nella specie, azione di manleva per quanto dovuto all'attore a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale) che dà luogo alla trattazione congiunta di cause scindibili, l'impugnazione incidentale del convenuto - in quanto intesa alla declaratoria del proprio diritto, disconosciuto o solo parzialmente riconosciuto nella sentenza impugnata, a rivalersi integralmente sui terzi chiamati di quanto dovuto all'attore a seguito dell'accoglimento della domanda di questi nei propri confronti - risulta distinta ed autonoma, per soggetti e per titolo, rispetto a quella proposta in via principale dall'attore, e l'interesse a proporla sorge non dall'impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva." (Cass. n.19286/2009 e n.920/2010).
I suddetti appelli incidentali riguardano la censura relativa all'operatività delle polizze di assicurazione nei limiti del massimale di polizza. Dunque si tratta dei rapporti contrattuali relativi, per l'appunto, alla garanzia impropria, intercorsi, rispettivamente, tra Milano Assicurazioni e D. e tra Fondiaria-Sai e Amat. L'interesse all'impugnazione di dette parti è del tutto indipendente dall'appello principale o dall'appello incidentale del N., ma, si ripete, afferisce a distinto e autonomo rapporto giuridico con altre parti.
In base alle stesse argomentazioni è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dai rappresentanti di N.G. nei confronti di Amat. Anche in relazione a detta domanda può infatti ritenersi che il titolo di responsabilità invocato sia autonomo rispetto a quello azionato nei confronti della società datrice di lavoro B. e dell'impresa committente D.. Dunque l'interesse all'impugnazione è sorto non in dipendenza dell'appello principale di D., ma sussisteva già in base alle statuizioni di cui alla sentenza impugnata, che aveva escluso ogni concorso colposo di Amat.
Ad ogni buon conto, per completezza e per quanto occorra, si osserva che anche nel merito, in base a quanto di seguito si dirà, la pretesa di responsabilità concorrente di Amat è infondata.
Occorre a questo punto esaminare nel merito l'appello incidentale tardivo proposto dai rappresentanti di N.G. nei confronti di B. e di D., nonché nei confronti dei soci di detta ultima società.
Rilevata l'acquiescenza di D. e dei soci alla sentenza impugnata e stante la contumacia di B. in questo grado, rimane controversa in causa la dinamica dell'infortunio in ordine alla responsabilità concorrente del lavoratore infortunato, in virtù del motivo di appello incidentale con cui si censura la sentenza appellata per aver ritenuto sussistente nella percentuale di un terzo il concorso di colpa di N.G..


In punto di fatto, in base alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e del verbale Spisal, è emerso che il giorno 8.7.1998 il lavoratore infortunato, dipendente di B., si recò assieme ad A.M., anch'esso dipendente di B., nell'immobile di proprietà di AMAT per svolgere il lavoro di posizionamento e fissaggio di pannelli di policarbonato delle dimensioni di circa due metri per tre sulla parte superiore della struttura metallica arcuata, alta circa 6 metri. Per eseguire il lavoro, i due operatori si servirono di un trabatello (il cui piano di appoggio era alto 4 metri circa), necessario al M. per allungare a sufficienza i pannelli verso il N. che intanto era sul tetto, e di un utensile, adoperato da quest'ultimo per avvitare i pannelli e fissarli alla struttura metallica. La D. era l'impresa committente dei lavori di fornitura e posa in opera eseguiti nel cantiere da B., come da contratto d'appalto del 20.1.1998 (doc.n.8 D.). Il ponteggio ed il ponte mobile erano stati messi a disposizione degli operai B. da A. P., socio della D. Costruzioni, proprietaria sia del ponte mobile che del ponteggio (verbale Spisal).
Il teste M. ha riferito: "... io mi trovavo sul trabatello, cioè sul ponte mobile e afferrata la lastra la passavo a mia volta a L. che normalmente stava sul tetto. L. provvedeva ad adagiare la lastra adattandola alla struttura arcuata. Occorreva poi fissare la lastra con due viti che a quanto ricordo venivano fissate con un avvitatore elettrico. Al momento di avvitare intervenivo io ad aiutarlo salendo sul tetto per passargli gli strumenti necessari. A quanto posso ricordare il trabatello era alto circa quattro metri, la struttura ad arco sei metri. Non avevamo alcun strumento di protezione antinfortunistica. Noi sapevamo che le lastre in policarbonato non avrebbero potuto reggere il nostro peso perciò sul tetto stavamo attenti ad appoggiarci soltanto sulla struttura metallica....la caduta avvenne proprio nello spazio lasciato aperto in fondo alla copertura, destinato ad essere coperto dalla lastra che avremmo dovuto tagliare. Probabilmente L. fece un passo indietro senza accorgersi che dietro di sé non c'era alcuna lastra e alcuna copertura.."
Dunque il N. cadeva a terra da un'altezza di circa m.4,2 (cfr. verbale Spisal). I lavoratori suddetti non erano muniti di cinture di sicurezza , né risulta che il trabatello o ponte mobile fossero dotati di parapetti o comunque di strutture di sicurezza idonee a scongiurare rischio di caduta. Il teste M. ha invero riferito che dopo i primi soccorsi "furono aggiunte delle protezioni laterali" e spostato il trabatello.
Come anticipato, non viene più in discussione la responsabilità di B., che è comunque indiscutibilmente accertata ex art.2087 c.c., stante le modalità del verificarsi dell'infortunio sopra descritte, né quelle della D. ( di cui peraltro è provata la concreta ingerenza nello svolgimento dell'operazione, stanti non solo la proprietà in capo alla stessa di trabatello e ponteggio fuori norma, ma anche le istruzioni impartite dal socio A. il giorno stesso dell'infortunio - cfr. teste M. - in diritto cfr. da ultimo sulla responsabilità dell'impresa committente Cass. sez. Lav .n.11757/2011 e n.2451/2011). In caso di esecuzione di opere da eseguirsi in quota trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del d.P.R. n. 164 del 1956 - che, in riferimento a qualsiasi opera che esponga i lavoratori a rischi di caduta dall'alto, impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 cod. civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 164 per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili - sia, infine, l'art. 17 del citato d.P.R. n. 164 del 1956, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza (cfr. Cass.n.6796/2002).
Per completezza e per quanto occorra si aggiunge che è condivisibile quanto ritenuto dal primo Giudice circa l'assenza di responsabilità di Amat; non è stata infatti dimostrata la concreta ingerenza di detta ultima ditta, proprietaria dell'immobile, nei lavori di posa in opera eseguiti da B., con la quale non è provata la sussistenza di rapporto contrattuale continuativo e riconducibile a quelle operazioni. La fattura su cui ha posto l'accento la difesa del N. non pare univocamente significativa in senso contrario, ed in ogni caso non c'è prova di concreta ingerenza, né può qualificarsi tale l'occasionale aiuto prestato dal Ba. con il muletto ai due dipendenti B..
Non si ravvisa invece condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del lavoratore infortunato. A giustificazione di detto concorso, quantificato dal G.L. nella misura di un terzo, si legge nella sentenza : "E' infatti emerso dal racconto del testimone M. che il N. si spostò all'indietro, confidando sulla presenza della struttura metallica, senza controllare l'esistenza di un appoggio".
In punto di diritto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (tra le tante da ultimo Cass. n.4656/2011).


Nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che non solo non ricorra l'abnormità della condotta, ma neppure sia ravvisabile imprudenza, negligenza o imperizia da parte del N.. Dalle modalità di svolgimento delle operazioni come sopra descritte, in evidente e gravissima omissione di qualunque cautela idonea a scongiurare il rischio di caduta del lavoratore che operava in quota, emerge che l'evento caduta era rischio altamente probabile, in conseguenza di quelle violazioni. In detto contesto non pare esigibile da parte del lavoratore il controllo dell' "esigenza di appoggio", posto che, si ripete, nelle pericolosissime condizioni in cui il N. si trovava a lavorare la caduta era evenienza più che probabile ed esclusivamente dipendente dalla totale mancanza di predisposizione di misure di sicurezza (cinture, parapetti e quant'altro).
In conclusione, deve essere riconosciuta l'assenza di colpa del N. e dunque l'esclusiva responsabilità di B. e della D. nella causazione dell'infortunio oggetto di causa.


Merita accoglimento anche la censura relativa all'errata quantificazione sia del danno biologico sia dell'intero danno non patrimoniale.
In primo luogo, come richiesto dal N., può farsi applicazione nel caso in esame delle ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia, e non di quelle del 2005, applicate con la sentenza impugnata, poiché dalle stesse si ricava per l'appunto un dato numerico quantificato pur sempre in via equitativa ma in moneta attuale. Il nuovo calcolo deve quindi effettuarsi sul maggior valore del punto di invalidità come da citate tabelle (euro 5.125,07 in relazione all'età -33 all'epoca dell'infortunio ed al grado di menomazione 100%), nonché sul maggior valore anche del biologico temporaneo ( euro50 X 318 giorni ed euro70 X 95 giorni- detto ultimo periodo relativo ai ricoveri documentati come da CTU di primo grado - vedi pag. n.3, valutata una maggiore sofferenza in relazione a detti ultimi a causa degli interventi anche chirurgici subiti).
Infine, nell'effettuare la personalizzazione del complessivo danno non patrimoniale, occorre tenere conto della peculiarità della fattispecie, sicché l'importo a tale titolo indicato nella sentenza impugnata, e quantificato in misura pari al 50% della quota di biologico, non appare congruo al Collegio.
Il N. all'esito dell'infortunio per cui è causa, occorso quando aveva 33 anni, presenta grave sindrome psico-organica e tetra-paresi spastica più marcata all'emisoma sn e tali menomazioni "sottendono una totale disautonomia psichica e motoria" ed annullano le capacità ludico-sportive, socio-relazionali e lavorative del paziente (cfr. pag.n.6 CTU). Nonostante il grave quadro patologico che precede, il sig. N. è vigile ed in condizioni croniche di stato di minima coscienza, ma non è in grado di rispondere alle domande che gli sono poste (pag. n.6 CTU), pur se i familiari hanno riferito al CTU che comunica in modo rudimentale testualmente e talora verbalmente, esprimendo poche parole, non sempre intellegibili (pag. n.3).
La complessiva situazione sopra descritta consente, a parere del Collegio, di riconoscere nel caso di specie la massima personalizzazione, come da tabelle di Venezia ( aumento fino al 100% del punto di biologico- da rilevare che all'incirca i medesimi importi di quantificazione del danno non patrimoniale permanente - euro 950.000 solo per il danno non patrimoniale permanente- si raggiungono con il calcolo secondo le ultime tabelle di Milano). In particolare può ritenersi che la compromissione della sfera relazionale, affettiva e dinamica sia senz'altro massima, così come è elevatissima la sofferenza non transeunte, che si desume dalla coscienza dello stato in cui il danneggiato si trova.
L'infortunato è infatti vigile e consapevole della sua "totale disautonomia psichica e motoria".
I danni non patrimoniali subiti dal N. sono quantificati nell'importo complessivo di euro 1.070.114 (euro unmilionesettantamilacentoquattordici), oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al saldo da calcolarsi sul suddetto importo devalutato alla data dell'infortunio e via via rivalutatato anno per anno secondo indici Istat vita. In particolare per il biologico temporaneo la somma complessivamente spettante è di euro 22.550 (euro 50 x 318- euro 70 x 95), per il pregiudizio biologico quella di euro 512.507 ( euro 5.125.07 x 100) e per quello della sofferenza soggettiva e dinamico-relazionale l'importo di euro 535.057 (importo ottenuto, in via equitativa, raddoppiando le somme di cui alle voci precedenti).
Si ribadisce che la somma suddetta appare congrua e proporzionata alla sofferenza intima subita dal N., valutate tutte le circostanze del caso, ed in particolare considerati la peculiare dinamica del fatto lesivo, la significativa dolorosità del trauma, la considerevole durata del ricovero ospedaliero, del riposo a letto e delle terapie fisio-riabilitative, l'intrinseca notevole penosità dello stato di totale disautonomia in cui tuttora e cronicamente si trova, nonostante sia vigile e cosciente.
Si tratta di personalizzazione effettuata in considerazione anche del fatto che la menomazione è particolarmente gravosa in soggetto di così giovane età (33 anni all'epoca dell'infortunio), nonché dell'aspetto dinamico-relazionale del pregiudizio che la stessa menomazione comporta, annullandolo, su attività ludiche e/o sportive.
Può dunque ritenersi sufficientemente dimostrato in base alle risultanze peritali un pregiudizio dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva di particolare, ed anzi straordinaria gravità, di gran lunga superiore allo standard, avuto riguardo alle circostanze concrete sopra indicate. E' dovuto anche il rimborso delle spese del CPT come documentate in atti (euro 1.000).
Le altre voci di danno pretese, e sulle quali il N. lamenta omessa pronuncia da parte del primo Giudice non possono essere riconosciute .
Sui costi per l'assistenza personale, si richiama quanto risulta dalla CTU espletata in primo grado, secondo cui l'infortunato necessita di assistenza attiva solo per cinque o sei ore al giorno, mentre per la restante durata della giornata è sufficiente la sorveglianza per così dire passiva, così come è minimo il grado di sorveglianza durante la notte. Circa la perdita di chance, la deduzione è svolta in maniera generica e senza sufficiente specificazione; inoltre deve considerarsi che il N. percepisce rendita Inail liquidata ante d.lgs n.38/2000, che quindi attiene alla capacità lavorativa perduta.
Circa le spese per cure future, per spostamenti e viaggi e le spese non documentabili, ugualmente non possono essere riconosciute perché dedotte in via e con calcolo probabilistici e presuntivi, privi di riscontro oggettivo, mentre sono dovute solo le spese già riconosciute in primo grado e come da sentenza impugnata, per l'appunto per tale voce è confermata.
Neppure infine possono essere prese in considerazione le deduzioni circa il massimale delle polizze assicurative, dato che le relative questioni riguardano rapporti contrattuali a cui il N. è estraneo.
E' infondata, da ultimo, la doglianza sulla liquidazione delle spese legali effettuata dal primo Giudice, dal momento che la giurisprudenza e la normativa di tariffa richiamata si riferisce alla liquidazione non giudiziale ma delle notule presentate al cliente e vistate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Per il resto, dunque, e così anche per la ripartizione delle spese di lite di primo grado tra le parti, la sentenza impugnata resta confermata.
Considerato l'esito del presente giudizio e ritenuta nettamente prevalente la soccombenza di B. e D. e dei soci di quest'ultima nei confronti del N., le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di N.G. Stefano, come sopra rappresentato, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono invece giustificati motivi per compensare tra le altre parti le spese del grado, valutata anche la natura processuale delle relative statuizioni.


P.Q.M.

 


La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara non luogo a provvedere sull'appello principale proposto da D. Costruzioni s.n.c. dei F.lli A. ed anche personalmente dai soci A. P., A. L., A. R. e A. A., dato atto della rinuncia all'appello stesso depositata in data 13.7.2010;
Dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale tardivo adesivo proposto da Milano Assicurazioni s.p.a. e dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo autonomo di Milano Assicurazioni s.p.a. e di Fondiaria SAI s.r.l.;
Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da F.N.R. e N.S., nella qualità di cui sopra, nei confronti di Amat s.p.a.;
Accoglie parzialmente l'appello incidentale tardivo proposto da F.N.R. e N.S., nella qualità di cui sopra, nei confronti di B. s.r.l., di D. Costruzioni s.n.c. e dei soci A. P., A. L., A. R. e A. A. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata l'esclusiva responsabilità di B. s.r.l. e di D. Costruzioni s.n.c. nella causazione dell'infortunio oggetto di causa ed escluso il concorso di colpa dell'infortunato, condanna in solido B. s.r.l., D. Costruzioni s.n.c e i soci A. P., A. L., A. R. e A. A. a risarcire a N. L. G., come sopra rappresentato, i danni non patrimoniali subiti quantificati nell'importo complessivo di euro 1.070.114 (euro unmilionesettantamilacentoquattordici), oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al saldo da calcolarsi sul suddetto importo devalutato alla data dell'infortunio e via via rivalutatato anno per anno secondo indici Istat vita, nonché condanna le suddette parti al rimborso delle spese di CPT sostenute dal N. e liquidate in euro 1.000 come da nota spese in atti;
respinge gli altri motivi di appello incidentale tardivo proposto da F.N.R. e N.S., nella qualità di cui sopra, nei confronti di B. s.r.l., di D. Costruzioni s.n.c. e dei soci A. P., A. L., A. R. e A. A.;
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Condanna in solido B. s.r.l., D. Costruzioni s.n.c e i soci A. P., A. L., A. R. e A. A. alla rifusione in favore di F.N.R. e N.S., nella qualità di cui sopra, delle spese del grado, liquidate in euro 17.020, di cui euro 13.000 per onorari, euro 4.000 per diritti ed euro 20 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di N.G. S:, come sopra rappresentato, dichiaratosi antistatario;
Spese del grado compensate nei confronti delle altre parti.
Venezia, 8.11.2011
Il Consigliere Est.
Dott.ssa Clotilde Parise
Il Presidente
dott. Marcello D'Amico