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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 marzo 2012, n. 4321 - Mobbing e violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ.


 

 

 

Fatto

 



U. J., dirigente della società I. p.a., venne licenziato in tronco da quest'ultima in data 4 maggio 1999. Dopo aver ottenuto la declaratoria di ingiustificatezza del recesso, e la condanna della società al pagamento dell'importo inerente l'indennità supplementare, di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto e stipendi non corrisposti, lo J. si è nuovamente rivolto all'autorità giudiziaria per sentir condannare la ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologico, conseguiti "durante e per causa di lavoro svolto in I.", e per vedersi corrispondere gli indennizzi e le retribuzioni spettanti a norma del c.c.n.l., nonché risarcire i danni conseguenti l'illegittimo licenziamento patito.

Il primo giudice dichiarò improponibili tutte le domande risarcitorie riconducibili alla ritenuta illegittimità del licenziamento, dal momento che nel precedente giudizio era stata definitivamente statuita la spettanza dell'indennità supplementare e di quella sostitutiva del preavviso, con esse esaurendosi tutte le possibili conseguenze riconducibili all'atto espulsivo.

Per ciò che concerneva le pretese relative ai danni "di ogni natura" riportati a causa di comportamenti asseritamente vessatori posti in essere dalla ex datrice di lavoro, il primo giudice, evidenziato che secondo le prospettazioni attoree tali comportamenti sarebbero consistiti negli atteggiamenti tenuti dai responsabili della società in due sole riunioni, svoltesi nel marzo 1999, nel corso delle quali lo J. era stato accusato di avere assunto decisioni sbagliate e dannose per l'andamento della società; ritenuto che il mobbing, di cui, seppure implicitamente, egli prospettava di essere stato vittima, presupponeva la ripetitività delle azioni e l'estensione dei comportamenti vessatori per un arco temporale di una certa rilevanza; ritenuto che non era stata prodotta certificazione medica attestante la riconducibilità della patologia a tali asserite vessazioni; valutata altresì la documentazione I.N.P.S. relativa all'assegno di invalidità riconosciutogli -ove si escludeva l'esistenza di un nesso causale con l'attività lavorativa- respingeva la domanda.

Proponeva appello lo J., evidenziando che la sua domanda era basata sulla violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c., e non sul ritento mobbing.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 27 luglio 2009, ritenuto che la domanda del lavoratore era basata sul precetto di cui all'art. 2087 c.c., non caratterizzato dai requisiti individuati dalla giurisprudenza per la configurazione del cd. mobbing; espletata c.t.u. medico legale, riconosceva allo stesso un danno da invalidità temporanea causato dal comportamento della datrice di lavoro, che condannava al pagamento di €.14.140,00, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della decisione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la l. s.r.l., con ricorso affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste lo J. con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso, mentre la F. S. s.p.a. è rimasta intimata.

 

Diritto



I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonché dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, ed inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta la società I. che la corte territoriale, accogliendo la prospettazione dello J., affermò erroneamente che la sua domanda era basata sulla violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. e non già sul dedotto, sin dal primo grado, mobbing, introducendo così illegittimamente una domanda sostanzialmente nuova.

Il motivo è infondato.

Premesso che non risulta esposto alcun vizio motivazionale della sentenza, né viene indicata alcuna violazione di norme collettive (risultando così buona parte del motivo inconferente), questa Corte ha più volte affermato che l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e finalizzata all'emarginazione del dipendente (cd. "mobbing"), rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. (Cass. 9 settembre 2008 n. 22858, Cass. 6 marzo 2006 n. 4774), sicché nella specie non risulta ammessa ed esaminata alcuna domanda nuova (cfr. sul punto, Cass. 17 giugno 2011 n. 13356).

Con il secondo motivo la I. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., nonché dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, ed inoltre omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta la società che seppure il cd. mobbing può trovare fondamento nell'art. 2087 c.c., tale norma presuppone pur sempre una responsabilità del datore di lavoro, che nella specie era difficile ravvisare nei due singoli episodi evidenziati dalla corte territoriale, ove lo J., dirigente e certamente uso alla dialettica interpersonale, avrebbe subito uno stress a causa di divergenze sui risultati aziendali.

Evidenziava che il datore di lavoro non potrebbe essere chiamato a rispondere di ogni ipotesi di stress avvertito dal lavoratore per il comportamento datoriale, come ritenuto dalla corte territoriale, non potendo tutte le manifestazioni di stress essere considerate come correlate al rapporto di lavoro (pag. 12 ricorso).

Il motivo è fondato ed assorbente il terzo (col quale la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale basato la decisione esclusivamente sulla disposta c.t.u., senza tener conto delle precedenti patologie da cui lo J. risultava affetto e non connesse all'attività lavorativa).

E' infatti principio pacifico quello secondo cui (ex plurimis, Cass. n. 3650 del 2006), "il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (o la violazione di altre norme a ciò inerenti) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione (o comportamentale), venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede. Ne consegue che il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro (o, può aggiungersi, la violazione di norme inerenti il rapporto di lavoro), e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. E solo quando tali circostanze egli abbia provato incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, rimanendo altrimenti quest'ultimo esonerato dall'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico. Nello stesso senso, basata sul principio per cui la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la successiva giurisprudenza (Cass. 17 febbraio 2009 nn. 3786 e 3788).

Nella specie la corte territoriale si è limitata ad accertare, tramite c.t.u., che lo J. subì due stress emotivi nel corso di due riunioni tenutesi nel mese di marzo 1999, senza esaminare minimamente se il comportamento tenuto dai vertici aziendali in tali occasioni configurasse gli estremi della colpa (o addirittura del dolo), finendo in sostanza per basarsi unicamente sulle valutazioni del c.t.u. circa la riconducibilità dello stress avvertito dal lavoratore al comportamento (neppure chiarito ed esaminato) tenuto dai vertici aziendali nel corso di tali due riunioni, limitandosi dunque all'accertamento del nesso causale ma omettendo qualsivoglia accertamento circa la premessa maggiore, la responsabilità della datrice di lavoro per un comportamento in contrasto con l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale lo J. denuncia la violazione degli artt. 2043, 2067, 2069, 2087 ce; degli artt. 1 12 e 115 c.p.c, nonché omessa ed insufficiente motivazione della sentenza d'appello. Si duole di aver chiesto il ristoro di ogni danno, non patrimoniale in primis, basato sulle gravi situazioni oggettive esposte (la sua malattia; la disoccupazione propria, del figlio e della moglie; le iniziative gravi ed ingiustificate adottate nei suoi confronti dalla datrice di lavoro).

Il motivo risulta infondato per le medesime ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso principale.

4. Con il secondo motivo questi denuncia la violazione degli artt. 2043, 2067, 2069, 2087 ce; degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 11 e 12 del c.c.n.l. di categoria, nonché omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, lamentando che egli aveva subito anche un "pregiudizio materiale derivante dallo stato di malattia e di disoccupazione" (pag. 15 controricorso), ciò che, a mente del c.c.n.l. di categoria, imponeva la conservazione del posto di lavoro ed il pagamento della relativa retribuzione.

Il motivo è in parte inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale allegato, né indicata la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa, il c.c.n.l. invocato (e neppure chiaramente specificato), e per il resto infondato, non risultando che abbia formato oggetto di contestazione (né il ricorrente, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso, ha offerto elementi in tal senso) quanto osservato dal Tribunale e dalla corte di merito, circa l'improponibilità di ogni domanda connessa con la cessazione del rapporto di lavoro e già definita con altra sentenza.

5. Con il terzo motivo questi denuncia sempre la violazione degli artt. 2043, 2067, 2069, 2087 ce; degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 11 e 12 del c.c.n.l. di categoria, nonché omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Si duole tuttavia nella sostanza lo J. Della insufficienza della misura risarcitoria elaborata dalla corte territoriale (sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano), senza considerare quanto disposto dall'art. 12 del c.c.n.l. di categoria, e la retribuzione percepita.

Anche tale motivo è inammissibile, per non essere allegato, o indicata la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di parte, il non meglio specificato c.c.n.l. di categoria, nonché le buste paga indicate, inerenti peraltro una possibile valutazione di danno patrimoniale e non già non patrimoniale.

6. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia ancora la violazione degli artt. 2043, 2067, 2069, 2087 ce; degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 11 e 12 del c.c.n.l. di categoria, nonché omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Lamenta tuttavia in tale sede la mancata disamina della domanda di risarcimento del danno causato dall'illegittimo licenziamento e dalle conseguenti omissioni contributive, nonché del mancato riconoscimento, comunque, della rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta.

Il motivo è infondato laddove non considera che l'illegittimità del licenziamento del dirigente, già oggetto di precedente sentenza tra le parti, incontestatamente ritenuta dalla corte territoriale preclusiva di ulteriori doglianze da parte dello J. a tale titolo, non ha alcuna efficacia ripristinatoria (con riferimento alla censura di mancato riconoscimento della contribuzione pel periodo successivo al licenziamento, pur dichiarato ingiustificato).

7. Con il quinto motivo lo J. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 1 16 e 132 c.p.c, 41 c.p., nonché omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Si duole al riguardo dell'indagine del c.t.u., contestandone la correttezza per non aver tenuto nel giusto conto sia la malattia preesistente, sia quella conseguente il rapporto di lavoro.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso principale.

8. Il ricorso incidentale va pertanto respinto, mentre va accolto quello principale, nei limiti indicati. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, affinché accerti la responsabilità della datrice di lavoro, rilevante ex art. 2087 ce, in occasione delle due riunioni del marzo 1999.


P.Q.M.




Riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettandolo per il resto, e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.