Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 luglio 1964
Validità: 01.07.1964 - 30.06.1966
Parti: Federazione Italiana Editori Giornali, Associazione Italiana Stampatori Giornali e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Aziende editrici e stampatrici quotidiani

Sommario:

Parte prima - Norme generali
Art. 2. - Decorrenza e durata.
Nuovo articolo. - Affissioni.
Nuovo articolo. - Trattenuta delle quote sindacali.
Art. 9. - Permessi.
Nuovo articolo. - Assicurazione e infortuni.
Parte seconda - Norme operai
Orario di lavoro - Turni.
Mansioni discontinue.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Festività.
Art. 9. - Ferie.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Dichiarazione a verbale.
Parte terza - Impiegati

Art. 2. - Categorie.
Impiegati amministrativi.
Orario di lavoro - Impiegati amministrativi.
Art. 6. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 7. - Festività - Lavoro festivo.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 21. - Indennità di anzianità per dimissioni.
Complementari ed ausiliari.
Aumenti salariali e stipendiali.

Verbale di accordo per le modifiche apportate al testo del contratto di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 26 agosto 1962, 30 luglio 1964

L’anno 1964, addì 30 di luglio in Roma, tra la Federazione Italiana Editori Giornali, l’Associazione Italiana Stampatori Giornali da una parte e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, dall’altra, è stato convenuto di apportare al testo del contratto nazionale di lavoro indicato in epigrafe le seguenti variazioni, aggiunte e modifiche.

Parte prima - Norme generali
Nuovo articolo. - Affissioni.

Le aziende consentiranno alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto di affiggere in apposito albo comunicazioni sottoscritte dei rispettivi segretari nazionali o provinciali. Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di carattere sindacale.
Copia delle comunicazioni dovrà essere preventivamente trasmessa alla Direzione dell’azienda.

Nuovo articolo. - Assicurazione e infortuni.
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall'impiego di automezzi gli autisti e gli ispettori che siano richiesti per l’espletamento delle loro mansioni a farne uso.
L’assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite di un massimale di L. 10.000.000 (dieci milioni) per persona.

Parte seconda - Norme operai
Orario di lavoro - Turni
(modifica al 4° comma).
Per il turno diurno potrà essere effettuata una interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione di quotidiani e periodici.

Mansioni discontinue (modifica al 3° comma).
Tutti i lavoratori addetti a mansioni discontinue (esclusi i fattorini) osserveranno l’orario di lavoro di sei ore giornaliere, qualora il cumulo o il modo delle mansioni da essi esercitate, escludano di fatto il carattere di discontinuità del lavoro.

Dichiarazione a verbale (da inserirsi nel testo del nuovo contratto in calce all’art. 27: Norme tecniche operai).
Le parti concordano di procedere, in pendenza del presente contratto, ad un esame delle norme tecniche operai ai fini di un eventuale aggiornamento del testo.

Parte terza - Impiegati
Orario di lavoro - Impiegati amministrativi.

La durata normale dell’orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
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