Cassazione Civile, Sez.6, 29 febbraio 2012, n. 3113 - Mancanza di prova del fatto infortunistico e dell'occasione lavorativa




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 17111-2010 proposto da:

AL. FE. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati OR. SE. , CE. CI. giusta procura a margine al ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 presso lo studio dell'avvocato LA. PE. LU. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RA. RI. giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 493/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

 

FattoDiritto



Al. Fe. chiede che sia cassata la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, che confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di un infortunio sul lavoro, ritenendo che il ricorrente non abbia provato il fatto infortunistico e la sua occasione lavorativa.

L'INAIL si difende con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la sentenza per "insufficienza e carenza della motivazione".

Il motivo è infondato.

La motivazione non può dirsi insufficiente. Le censure proposte attengono al merito della valutazione della Corte e, inoltre, si basano su atti e documenti, che vengono genericamente richiamati senza riportarne gli stralci specifici, in violazione del canone dell'autosufficienza del ricorso.

Il ricorso, pertanto, dietro la formula del vizio di motivazione, propone una diversa valutazione nel merito della causa, il che è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, perchè il ricorso introduttivo fu depositato il 16 dicembre 2005.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione all'INAIL delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 euro, nonchè 1.500,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.