Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 06 marzo 2012, n. 3505 - Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso 26069/2010 proposto da:

ZA. GI. (Omissis), AN. AL. (Omissis) nella loro qualità di eredi del Sig. An. Um. , RI. IV. (Omissis), PO. GU. (Omissis), ZA. CL. (Omissis), BU. GI. FR. (Omissis), GE. EL. (Omissis), BI. GI. (Omissis), BA. DI. (Omissis), AN. DA. (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato QU. ST. , rappresentati e difesi dall'avvocato ME. Lo. giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. Ma. , PA. AN. , PR. SE. , PU. CL. giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato Ri. Ma. difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

FattoDiritto



Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, all'esito di CTU, rigettava la domanda proposta da An. Al. ed altri per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, basandosi sulle risultanze della CTU, la quale aveva accertato il mancato superamento della soglia di legge, ancorchè la esposizione fosse stata superiore al decennio, mentre era stata inferiore al decennio per Za. Cl. e Po. Gu. .

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con due motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti manifestamente infondato è il ricorso di Za. e Po. , la cui esposizione fu inferiore al decennio prescritto, posto che la sentenza ha così affermato e su questo punto non sono state mosse censure. Quanto al primo motivo degli altri lavoratori, concernente la necessità del superamento di una certa concentrazione di fibre, la giurisprudenza è ferma nell'affermare l'esistenza della soglia, essendosi affermato (tra le tantissime Cass. n. 4650 del 2009) che "In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni armo utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento".

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, non comportando necessariamente l'erroneità della CTU il fatto che per altri lavoratori della stessa impresa sia stato accertato il superamento della soglia. Il fatto è che il CTU non ha ritenuto che i lavori di manutenzione, sia pure giornalieri, nei quali la concentrazione era sicuramente più alta, occupassero oltre un'ora e mezzo di lavoro, sulle 8 giornaliere, per ciascuno dei 240 giorni lavorativi annuali, perchè solo così la soglia di legge sarebbe stata superata, dal momento che i ricorrenti non erano manutentori, ma conduttori di impianti, di talchè la manutenzione era comunque mansione secondaria, anche in termini di tempo, rispetto a quella precipua. Non essendo ravvisabili errori logici nè giuridici in detta conclusione, nè la mancata valutazione di elementi decisivi, la sentenza va confermata. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e duemila per onorari, con accessori di legge.