Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 marzo 2012, n. 4415 - Riconoscimento del grado di inabilità permanente derivato da infortuni sul lavoro




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso L'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI PO. IT. , rappresentata e difesa dagli Avvocati UR. AN. MA. e LA. AN. TE. , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati LA. PE. LU. , FA. RA. , giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

MO. CA. ;

- intimata -

Nonchè da:

MO. CA. , elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato VI. FO. , che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati LA. PE. LU. , FA. RA. , giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

PO. IT. S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 7529/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/09/2009 R.G.N. 4274/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato OT. TE. per delega LA. PE. LU. ;

udito l'Avvocato VI. FO. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.

Fatto


1.- Con ricorso a Giudice del lavoro di Roma, notificato il 30.4.98, Mo. Ca. conveniva in giudizio Po. It. s.p.a., suo datore di lavoro, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ottenere il riconoscimento del grado di inabilità permanente derivato da un infortunio sul lavoro subito in data 11.1.95 ed il suo cumulo con l'inabilità derivante da altri due infortuni sul lavoro accaduti in date 8.6.90 e 16.9.03, che era in corso di accertamento in diverso giudizio ancora pendente, onde ottenere una rendita unica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla Mo., la Corte d'appello di Roma con sentenza del 2.09.09 accoglieva l'impugnazione nei soli confronti di Po. It. , riconoscendo all'assicurata una rendita unica del 20%, così come determinata dal consulente tecnico a seguito dell'accertamento di un grado di inabilità del 4% per l'infortunio dell'11.1.1.95, oggetto del giudizio in corso, e del 17% per gli altri due, oggetto del diverso giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. L'impugnazione era invece rigettata nei confronti dell'INAIL, ritenuto carente di legittimazione passiva.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso Po. It. s.p.a., cui risponde con controricorso e ricorso incidentale Mo. . Tanto il ricorso principale che quello incidentale sono contrastati dall'INAIL con controricorso.

Diritto



4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

5.- I motivi dedotti da Po. It. possono sintetizzarsi come segue.

5.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il giudice sarebbe andato extra petita atteso che la Mo. aveva avanzato richiesta di condanna esclusivamente nei confronti dell'INAIL e non anche nei confronti di Po. It. .

5.2.- Con il secondo motivo, Po. It. s.p.a. deduce violazione della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 7, (legge finanziaria 1998), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 40, comma 5, e del Decreto Ministeriale 21 marzo 2000, articolo 7. Il giudice avrebbe ritenuto Po. It. s.p.a. legittimata passiva unica, senza considerare che la Legge n. 449, articolo 53, comma 7, aveva previsto che, dalla trasformazione dell' En. Po. in società per azioni (28.2.98), tutte le rendite e le altre prestazioni conseguite ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificatisi prima di quella data e non ancora definiti, già a carico dell'Amministrazione P.T., fossero poste a carico dell'INAIL e che la data in questione era stata spostata al 1 gennaio 1999 dall'articolo 40, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Neppure il giudice di merito ha tenuto conto che con il detto Decreto Ministeriale 21 marzo 2000, emanato in attuazione della Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 7, è stata approvata la convenzione stipulata tra INAIL e Po. It. in data 11.10.99, per la quale "con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali manifestatesi a tutto il 31.12.98 nei confronti dei dipendenti di Po. It., l'INAIL assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione delle ulteriori rendite eventualmente da costituire" (articolo 3). In particolare sarebbe violato l'articolo 7 di detta convenzione, in forza del quale la gestione del contenzioso già avviato avente ad oggetto prestazioni infortunistiche avrebbe dovuto essere portato a conclusione del grado di giudizio da Po. It. "rimanendo a carico di queste ultime le spese legali e ponendo a carico dell'INAIL solo le eventuali prestazioni assicurative dovute a seguito di sentenza".

6.- L'assicurata con il ricorso incidentale deduce a sua volta la violazione delle stesse norme, in combinato disposto con gli articoli 3, 24 e 38 Cost., pervenendo alla conclusione che la legittimazione passiva e, conseguentemente la condanna alla corresponsione della prestazione, dovesse essere ascritta all'INAIL.

In applicazione della detta normativa, dall'1.01.99 solo l'INAIL è obbligato al pagamento delle rendite e delle prestazioni assicurative, essendo da quella data a suo carico sia le prestazioni cui le Po. erano già tenute, sia quelle non ancora definite. Alla stregua della convenzione approvata con il Decreto Ministeriale 21 marzo 2000 debbono, tuttavia, scindersi la titolarità del rapporto sostanziale dalla legittimazione processuale dell'INAIL e di Po. It. , distribuendosi con disposizioni specifiche ratione temporis tra i due soggetti gli oneri economici derivanti dall'assicurazione, nel senso che la gestione del contenzioso giudiziario già avviato dai dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale avrebbe dovuto essere portato a conclusione del grado di giudizio da Po. It. , con spese a proprio carico, rimanendo a carico dell'Istituto le prestazioni assicurative derivanti dalla sentenza.

Nella specie, il primo grado di giudizio, attivato il 30.4.98 con il deposito del ricorso (avviato e non ancora concluso alla data del decreto ministeriale), avrebbe dovuto essere concluso da Po. It. , mentre per il giudizio di appello, introdotto in data 29.04.04 (dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale), la legittimazione passiva era da ritenere ormai transitata in capo all'INAIL. Il giudice di merito dunque, pur richiamandola, non ha fatto corretta applicazione della convenzione in quanto per determinare il soggetto passivamente legittimato ha fatto riferimento al giudizio di primo grado, e non a quello di appello, che era quella in corso al momento della sua pronunzia.

7.- Deve rigettarsi il primo motivo del ricorso principale, con cui si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunziato la condanna di Po. It. nonostante la prestazione fosse stata richiesta solo nei confronti dell'INAIL. Dall'esame degli atti del giudizio di merito, ammesso in ragione del vizio denunziato, risulta infatti che l'attrice, nel rispondere all'appello incidentale proposto dall'INAIL ed alla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, nella memoria autorizzata dal giudice aveva chiesto anche la condanna di Po. It. . Tale circostanza esclude che la sentenza impugnata abbia pronunziato extra petita.

8.- Prendendo in esame in unico contesto il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, deve premettersi che il più volte citato Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 7, prevede che: "Dalla data di cui al comma 6 ovvero dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente Po. It. sono assicurati all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l' En. Po. It. , vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. ...".

Detto articolo 53, e. 7, risulta modificato dalla Legge n. 448 del 1998, articolo 40, comma 5, nel senso che la data di partenza del nuovo sistema assicurativo è fissata al 1.01.99.

Questa norma è stata interpretata dalle Sezioni unite nel senso che a partire dal 1.01.99 è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, in ragione della successione ex lege a titolo particolare nel diritto controverso disposta dalla legge, regolata dall'articolo 111 cod. proc. civ., di modo che legittimato passivo nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le prestazioni della predetta assicurazione, era l' En. Po. (poi Po. It. s.p.a.) (S.u. 27.03.08 n. 7942, v. anche, Sez. Lavoro 4.03.09 n. 5212)

9.- L'articolo 7 del già citato Decreto Ministeriale 21 marzo 2000, nel regolare i rapporti tra i due soggetti, prevede inoltre che "la gestione del contenzioso giudiziario già avviato dai dipendenti delle Po. It. ed avente ad oggetto le prestazioni infortunistiche, sia portato a conclusione del grado di giudizio da Po. It. , rimanendo a carico di quest'ultima le spese legali e di giudizio e ponendo a carico dell'INAIL solo le eventuali prestazioni dovute a seguito di sentenza" (comma 1), e che "L'INAIL assume la gestione del contenzioso giudiziario che possa insorgere successivamente alla data del 31.12.98, per eventi verificatisi fino a tale data, in relazione a provvedimenti amministrativi adottati dallo steso Istituto" (comma 2).

In forza del richiamo al "grado di giudizio" contenuto nel Decreto Ministeriale, articolo 7, comma 1, sostiene la ricorrente incidentale, per il contenzioso attivato prima del 31.12.98 l'individuazione del soggetto passivamente legittimato dovrebbe determinarsi in relazione all'inizio del grado di giudizio, di modo che, nel caso di specie, essendo il giudizio di appello iniziato nel 2004, legittimato passivo avrebbe dovuto ritenersi l'INAIL.

10.- Ritiene il Collegio che la norma di legge (Legge n. 449 del 1997, articolo 57, comma 6, modificato dalla Legge n. 448 del 1998, articolo 40, comma 5) debba essere interpretata nel senso che la legittimazione passiva è fissata in capo a Po. It. s.p.a. per tutti i giudizi iniziati prima del 31.12.98 (secondo la giurisprudenza sopra richiamata) e che al decreto ministeriale è rimessa solo la definizione di "oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica". Ne consegue che, determinato il momento di inizio del giudizio in base al principio della proposizione della domanda, il soggetto chiamato a gestire il contenzioso nella fase transitoria deve essere individuato sulla base dell'articolo 7 del decreto ministeriale, che fa obbligo a Po. It. di portare a compimento la fase di giudizio in atto.

11.- Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto che "essendo il giudizio già stato instaurato alla data di emissione del d.m. testè citato (con ricorso di primo grado depositato in cancelleria in data 30.4.98), la legittimazione processuale ... deve ravvisarsi ... esclusivamente in capo a Po. It. s.p.a., la quale rimane pertanto unica diretta destinataria delle eventuali statuizioni condannatorie emesse all'esito" del giudizio stesso, fermo restando l'obbligo per i soggetti convenuti di regolare, nei propri rapporti interni, l'onere economico delle prestazioni" (pag. 3 della motivazione).

Il giudice di merito, in altre parole, nonostante la terminologia usata, non si è limitato a definire gli oneri di gestione della fase del contenzioso sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale (attuativo di una convenzione intercorsa tra INAIL e Po. It. ), ma ha individuato il soggetto cui dovrà far carico l'onere della prestazione assicurativa (in quanto destinatario delle "statuizioni condannatorie"). Tale individuazione è coincidente con quanto previsto sul piano sostanziale dalla Legge n. 449 del 1997, articolo 53 (come successivamente modificata) in quanto individua in Po. It. il soggetto onerato della prestazione e, pertanto, da luogo a statuizione conforme a diritto che non viene intaccata dalle censure proposte dai ricorrenti principale e incidentale.

12.- In conclusione, i ricorsi sono infondati e debbono essere entrambi rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.